Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari" (1) (2)

Numero della legge: 14
Data: 16 maggio 1996
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1996

L.R. 16 Maggio 1996, n. 14
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari" (1) (2)


[ Art. 1


1. Alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2

1. (Omissis)


Art. 3

1. (Omissis)


Art. 4.

1. All'art. 4, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Criteri e modalità di gestione dei servizi".

2. (Omissis)

3. (Omissis)


Art. 5

1. (Omissis)


Art. 6

1. Al comma 2 dell'art. 6, sono soppresse le seguenti parole: "un diploma universitario o di".


Art. 7

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)


Art. 8

1. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 8 dopo le parole "la normativa vigente" sono inserite le seguenti: "Le strutture di cui alle lettere a), b), e c) devono essere prive di barriere architettoniche".

2. Al comma 4 dell'art. 8, dopo la parola: "articolo" sono aggiunte le seguenti: "29 e".


Art. 9.

1. (Omissis)


Art. 10

1. (Omissis)


Art. 11

1. Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole "a tal fine" è inserita la seguente: "anche".


Art. 12

1. (Omissis)


Art. 13

1. All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "sono dotati" sono aggiunte le seguenti: "o fruiscono di contributi per l'acquisto".

2. (Omissis)

3. (Omissis)


Art. 14

1. (Omissis)



Art. 15

1. (Omissis)

2. Al comma 2: - la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
dopo le parole: "per una sola volta" sono aggiunte le seguenti: "La componente studentesca si rinnova in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione dell'università".


Art. 16

1. ll comma 3 dell'articolo 18, dopo le parole "il voto del presidente" sono aggiunte le seguenti: "Le deliberazioni di cui all'articolo 19, comma 2 lettera a) sono approvate a maggioranza assoluta".


Art. 17

1. (Omissis)


Art. 18

1. Al comma 2 dell'articolo 20 dopo la parola: "consiglio di amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve avere luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento".


Art. 19

1. All'articolo 21, comma 1, dopo la parola: "eletti" sono inserite le seguenti: "con voto limitato a uno".

2. (Omissis)


Art. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 22 la parola "di presenza" è sostituita dalla seguente: "di carica".

2. Al comma 2 dell'articolo 22 dopo la parola "cinquanta per cento dell'indennità" è aggiunta la seguente: "di carica".


Art. 21

1. Al comma 2 dell'articolo 23 la parola "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale".

2. Alla lettera a) del comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "con voto consultivo,".

3. Al comma 6, dopo le parole: "della gestione" sono inserite le seguenti: "in relazione alle direttive ed agli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione".


Art. 22

1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole "la Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali".

2. (Omissis)

3. (Omissis)


Art. 23

1. (Omissis)


Art. 24

1. (Omissis)


Art. 25

1. Al comma 1 dell'articolo 28, dopo le parole: "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", sentite le parti sociali rappresentative del mondo produttivo e la conferenza di coordinamento regionale,".


Art. 26

1. All'articolo 29, comma 1, la parola "sentita" è sostituita dalle parole: "sentite le parti sociali rappresentative del mondo produttivo, la conferenza di coordinamento regionale e".

2. (Omissis)

3. (Omissis)


Art. 27

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. Alla lettera a) del comma 3 dopo la parola: "previsione" sono aggiunte le seguenti: "con allegato il piano di attività annuale e i risultati finali del controllo di gestione;".


Art. 28

1. Il comma 2 dell'articolo 31 è soppresso.


Art. 29

1. Al comma 1 dell'articolo 32 dopo le parole "con le università" sono aggiunte le seguenti: "tramite le aziende UU.SS.LL. di competenza territoriale.".



Art. 30

1. (Omissis)


Art. 31

1.A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura della tassa di abilitazione all’esercizio professionale è fissata in lire 220 mila


Art. 32

1. (Omissis)


Art. 33

1. Al comma 2, dopo le parole: "n. 390 del 1991" sono aggiunte le seguenti: "e dai finanziamenti propri della Regione".

2. Al comma 3, le parole: "(articolo 2, comma 2, lettera a)" sono sostituite con le seguenti: "(articolo 2, comma 1, lettera b)".

3. Al comma 5, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6".

4. (Omissis)


Art. 34

1.



Art. 35

1. (Omissis)


Art. 36

1. (Omissis)


Art. 37

1. La tabella "A" della legge regionale n. 51 del 1994 è sostituita dalla tabella "A" allegata alla presente legge.


Art. 38

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

T A B E L L A A)

Dotazione organica tipo

LIVELLI TOTALE
ADISU presso
Università con
numero iscritti: dirig VIII VII VI V IV III II I

- inferiore a 50.000 1 2 1 3 3 3 - 2 - 15

- superiore a 50.000 5 15 5 70 55 70 - 10 - 230 ]


Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 maggio 1996, n. 15.

(2) Legge abrogata dal numero 20) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

 
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.