Norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (1)

Numero della legge: 11
Data: 1 febbraio 1993
Numero BUR: 4
Data BUR: 15/02/1993

L.R. 01 Febbraio 1993, n. 11
Norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (1)

Art. 1

(Determinazione dell'indennità per il danno ambientale)

1. L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 1497/1939, è irrogata e determinata dal comune e le relative somme sono dallo stesso incamerate ed utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale. (2)

2 bis. Il profitto è determinato in ragione del 3 per cento del valore catastale delle opere realizzate, così come stimato ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n.75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (2)

3. Qualora il profitto non sia quantificabile in termini tecnico-patrimoniali, l'indennità è stabilita in via equitativa dal comune in relazione alla natura e qualità delle opere, fermi restando i limiti minimi di cui al comma 4. (2)

4. Nel caso di violazione dovuta ad opere che, effettuate in conformità alle norme di tutela di cui alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, siano, per loro natura e qualità, compatibili o comunque non in assoluto incompatibili con lo stato dei luoghi, l'indennità è stabilita dal comune in misura equivalente, rispettivamente, al profitto conseguito o al doppio dello stesso ed in ogni caso non inferiore rispettivamente a lire 2 milioni o lire 5 milioni.(2)

4 bis. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 4, il comune dispone in ogni caso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.(3)

5. Le opere, in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'elenco dell'art. 33 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, non sono soggette alla disciplina della presente legge. Ad esse si applicano le prescrizioni e le sanzioni previste dal capo I della legge n. 47 del 1985.

6. omissis (4)

7. Il provvedimento di cui al comma 1 è esecutivo al verificarsi delle condizioni previste all'art. 15, comma 5, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.


Art. 2
(Ricorsi)

1. Qualora il trasgressore non accetti l'indennità nella misura fissata dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore delegato ai sensi dell'art. 1, essa è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, dal trasgressore e dal presidente del tribunale competente. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

2. Il provvedimento emanato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato a seguito della pronuncia del collegio è immediatamente esecutivo.


Art. 3
(Pagamento rateale dell'indennità)

1. Le somme relative alle indennità previste dalla presente legge possono essere pagate ratealmente, con le modalità di cui all'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 4
(Irrogazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 15 febbraio 1993, n. 4 (S.O. n. 4).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 ottobre 1993, n. 39 (S.S. n. 3).

(2) comma così sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12

(3) comma inserito dall'articolo 34 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12

(4) comma abrogato dall'articolo 34 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.