Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69,concernente: << Modificazioni ed integrazioni della leggeregionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia >> (1) (2)

Numero della legge: 17
Data: 11 maggio 1984
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1984

L.R. 11 Maggio 1984, n. 17
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69,concernente: << Modificazioni ed integrazioni della leggeregionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia >> (1) (2)




[ ARTICOLO UNICO


Il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' sostituito come segue: << Per lo svolgimento delle attivita' di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, nonche' per la tenuta dei libri genealogici delle diverse specie allevate, onde consentire la massima diffusione, la Regione Lazio concede contributi alle associazioni provinciali allevatori pari al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Le somme assegnate dallo Stato alla Regione Lazio per le attivita' relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.
L' eventuale eccedenza delle somme anticipate dalla Regionale Lazio ai sensi del presente articolo rispetto ai contributi statali, rimane a carico della Regione stessa.
La Regione Lazio concede altresi' all' associaizone regionale degli allevatori del Lazio riconosciuta un contributo del 90 per cento della spesa ammessa per il coordinamento delle attivita' delle associazioni provinciali allevatori. >>.]



Note:

(1) Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1984, n. 15

(2) Legge abrogata dal numero 35) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.