Norme per la concessione di contributi per l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale.(1)

Numero della legge: 42
Data: 22 settembre 1982
Numero BUR: 28
Data BUR: 09/10/1982

L.R. 22 Settembre 1982, n. 42
Norme per la concessione di contributi per l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale.(1)


Art. 1
(Finalità della legge)

La Regione Lazio, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, e nei limiti dello stanziamento che sara' all' uopo per ciascun anno stabilito nella legge regionale di approvazione del relativo bilancio di previsione, concede contributi annui per l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di cui al successivo articolo 2, con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci di detti servizi.
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma del presente articolo non potra' in ogni caso essere inferiore all' importo annuo che, a tale titolo, sara' attribuito alla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 9 della predetta legge n. 151 del 1981.


Art. 2
(Campo di applicazione della legge)

I servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose, ordinari di linea, per i quali e' ammessa la concessione dei contributi di esercizio di cui al precedente articolo 1, sono individuati per modi, categorie e tipi di trasporto come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA
Modo di trasporto a) ad impianto fisso:
a. 1) ferrovia; //
a. 2) metropolitana: tipo a. 2.1.) tradizionale; //
tipo a. 2.2.) leggera; //
a. 3) tramvia: tipo a. 3.1.) urbana; //
tipo a. 3.2.) suburbana; //
tipo a. 3.3.) extraurbana; //
a. 4) filovia: tipo a. 4.1.) urbana; //
tipo a. 4.2.) suburbana; //
tipo a. 4.3.) extraurbana; //
a. 5) a fune: tipo a. 5.1.) funicolare terrestre; //
tipo a. 5.2.) funicolare aerea; //
tipo a. 5.3.) ascensore; //
a. 6) scala o nastro mobile.
Modo di trasporto b) stradale:
b. 1) autolinea:
tipo b. 1.1.) urbana; //
tipo b. 1.2.) suburbana; //
tipo b. 1.3.) extraurbana.
Modo di trasporto c) in acque interne o lagunari:
c. 1) lacuale; //
c. 2) fluviale o in canale lagunare. (3)
Dai contributi di cui al precedente articolo 1 sono esclusi:
a) gli autoservizi di gran turismo e i servizi su impianti a fune effettuati con finalita' preminentemente turistiche e sportive;
b) gli autoservizi riservati a determinate categorie di utenti, effettuati a condizioni atipiche di trasporto e con spese a totale carico del committente;
c) i servizi ferroviari di concessione statale, salvo i servizi urbani sulle tratte di penetrazione in Roma per quanto non coperto da sovvenzione o sussidi integrativi di esercizio statali.


Art. 3
(Domanda di contributo)

Per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonche' gli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2, debbono inoltrare al Presidente della Regione Lazio, assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre la data del 30 settembre dell' anno precedente a quello per il quale vengono richiesti i contributi stessi, apposita domanda.
La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata della seguente documentazione:
a) bilancio o conto consuntivo dell' esercizio dei servizi di trasporto relativo all' anno precedente a quello di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto,
nelle forme di legge e redatto secondo lo schema di bilancio - tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell' articolo 25 della legge
5 agosto 1978, n. 468, con allegata relazione tecnico -economica nella quale siano evidenziate le risultanzedella gestione dell' esercizio del servizio pubblico ditrasporto concernente l' anno precedente a quello di inoltro della domanda predetta (4)Tali risultanze, che debbono essere distintamente indicate per ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2, contengono i seguenti principali elementi:
1) elenco delle linee esercitate, con la identificazione dei percorsi, lunghezza, caratteristiche planoaltimetriche, programma ed orario di esercizio e con la indicazione della velocita' commerciale dei veicoli;
2) consistenza e tipologia del parco veicoli;
3) numero dei dipendenti in servizio, ripartito tra dipendenti addetti alla trazione, dipendenti addetti al movimento e dipendenti addetti ai servizi comuni;
4) numero dei dipendenti per veicolo;
5) percorrenze annue, espresse in chilometri, in valori assoluti e in valori relativi alle percorrenze annue per veicolo ed alle percorrenze annue per dipendente;
6) posti offerti in valori assoluti e per chilometro;
7) numero di viaggiatori trasportati in valori assoluti e ripartito tra utenti a tariffa ordinaria, utenti a tariffa preferenziale e abbonati;
8) numero dei viaggiatori per chilometro;
9) coefficiente di utilizzazione dei veicoli nel rapporto tra viaggiatori per chilometri annui e posti per chilometri annui;
10) produttivita' annua per dipendente espressa in viaggiatori chilometro e in posti chilometro per addetto;
11) ripartizione percentuale dell' utenza tra i diversi titoli di viaggio;
12) costi globali dell' esercizio;
13) costi del personale, in valore assoluto e nei valori distinti come sub 3);
14) costi correlati all' utilizzazione dei veicoli, in valori assoluti e nei valori relativi a consumi e manutenzioni;
15) costi indipendenti dall' utilizzazione dei veicoli, in valori assoluti e nei valori relativi a tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamento veicoli, ammortamenti impianti, fabbricati e attrezzature, oneri finanziari, oneri fiscali, spese generali;
16) incidenza dei costi del personale sui costi globali dell' esercizio;
17) costo medio annuo per dipendente, distinto nelle sue componenti essenziali (retribuzione ordinaria e straordinaria, altri elementi della retribuzione, ed altre);
18) ricavi dell' esercizio, in valori globali e ripartiti tra prodotti del traffico a tariffa ordinaria, prodotti del traffico e tariffa preferenziale e altri proventi;
19) ricavo medio per veicolo, per dipendente e per chilometro percorso in servizio di linea e fuori servizio;
20) quadro delle tariffe in vigore, ordinarie e preferenziali;
21) coefficiente di esercizio. gli enti e le imprese esercenti autolinee interregionali di competenza della Regione Lazio, debbono distinguere i dati di cui al punto 5) indicando anche le percorrenze parziali effettuate nel territorio della Regione medesima;
b) bilancio o stato di previsione dell' esercizio dei servizi di trasporto relativo all' anno di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge.
c)c) tabella di raffronto tra i costi effettivi del servizio relativi all' anno precedente a quello di inoltro della domanda ed i costi economici standardizzati definiti dalla Regione per lo stesso anno. Il raffronto di cui sopra e' operato con riferimento a ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati
al precedente articolo 2 (5)
d) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati o in corso di adozione con l' obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e produttivita' dei servizi stessi e concorrere, con l' incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dello esercizio, all' equilibrio economico dei bilanci delle gestioni;
e) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parita' di servizio, saranno effettuate nell' anno cui si riferisce la richiesta di contributo. Gli enti, le aziende e le imprese devono comunque fornire, a richiesta degli uffici regionali competenti eventuali altri elementi, notizie e documenti necessari per l' istruttoria delle domande.


Art. 4
(Determinazione dei contributi)

Sulla base dei principi stabiliti con la presente legge, la Regione Lazio determina annualmente, con riferimento ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2 i contributi, in misura chilometrica, da assegnare agli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonche' agli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati dallo stesso articolo 2 per il ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi pubblici di trasporto.
Detti contributi rappresentano lo strumento finanziario per concorrere al raggiungimento dell' equilibrio economico dei bilanci dei servizi pubblici di trasporto, quale risultante sia dell' incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi delle gestioni sia di una funzionale e produttiva organizzazione dei servizi e del traffico. Ai fini della determinazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, la Regione Lazio stabilisce annualmente i seguenti elementi, correlati ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2:
1) costo economico standardizzato del sevizio, in misura chilometrica, con riferimento a criteri di rigorosa ed efficiente gestione aziendale e tenendo conto, attraverso analisi comparate:
a) della qualita' del servizio offerto;
b) delle condizioni ambientali, geomorfologiche o altimetriche in cui il servizio stesso viene svolto;
c) della popolazione dell' area servita e della velocita' commerciale dei veicoli;
d) del livello di concentrazione dell' utenza;
e) del rapporto aziendale addetti per veicolo;
f) della percorrenza annua per addetto ritenuta ottimale;
g) della percorrenza annua per veicolo ritenuta ottimale;
h) del costo unitario annuo contrattuale per addetto;
i) degli altri costi di produzione del servizio, relativi ai consumi tecnici, alla manutenzione, alle assicurazioni e spese generali, agli ammortamenti, alla locazione finanziaria ed agli oneri finanziari e fiscali;
l) dei contributi ottenuti per gli investimenti;
2) tariffe minime da applicare nell' anno in cui si riferisce la richiesta del contributo. Tali tariffe sono stabilite con il concorso degli enti locali interessati, tenendo conto:
a) della rilevazione dei costi effettivi dei servizi, effettuata dalla Regione ai sensi dell' art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151; b) della misura determinata annualmente per le varie zone ambientali omogenee dal Ministro dei trasporti, sulla base delle disposizioni di cui all' art. 6, primo comma, lettera b), della sopracitata legge n. 151 del 1981, ai fini della parziale copertura dei costi effettivi del servizio;
c) dei costi economici standardizzati dei servizi, di cui al precedente punto 1);
d) della qualita' dei servizi offerti e del livello di concentrazione dei servizi stessi in rapporto alle condizioni ambientali ed alla utenza;
e) dell' ammontare degli stanziamenti posti annualmente a disposizione della Regione Lazio ai sensi dell' art. 9 della menzionata legge n. 151 del 1981;
f) della vigente normativa dello Stato e della Regione in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale e locale;
g) della particolare natura di servizio sociale riconosciuta al trasporto pubblico di persone e della conseguente esigenza di consentire agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti;
3) ricavi presunti del traffico, derivanti dall' applicazione delle tariffe minime per i diversi titoli di viaggio, nonche' degli altri proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio e definiti anche in relazione a coefficienti di utilizzazione dei veicoli ritenuti ottimali nonche' della ripartizione dell' utenza tra i predetti titoli di viaggio;
4) parametri obiettivi di esercizio, riferiti anche alla effettiva composizione del traffico in relazione all' utenza, nonche' alle facilitazioni tariffarie disposte dalla normativa vigente ed agli eventuali oneri di servizio pubblico; 5e misura annua di incremento del rapporto costi - ricavi delle gestioni, stabilita dal Consiglio regionale ai sensi del primo comma, punto b), dell' art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le anzidette determinazioni della Regione sono assunte mediante deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, entro il 30 novembre dell' anno precedente a quello cui le determinazioni stesse si riferiscono. Tale deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 5
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

La Giunta regionale, con la deliberazione indicata al penultimo comma del precedente art. 4 ovvero con altra specifica deliberazione da adottarsi sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, approva annualmente il piano di riparto e di assegnazione dei contributi di esercizio, determinati sulla base degli elementi economici e degli standards di cui allo stesso articolo 4 e commisurati alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell' anno precedente a quello di riferimento, salvo successivo conguaglio a consuntivo in relazione alle percorrenze autorizzate ed effettivamente svolte nell' anno di riferimento.
Ai fini della determinazione del piano di riparto dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, le percorrenze da prendere a base sono quelle desumibili dai disciplinari di concessione dagli atti di affidamento o da altri atti deliberativi degli enti e degli organi competenti.
Per le autolinee interregionali che interessano il territorio della Regione Lazio, le percorrenze da ammettere a contributo sono stabilite previa intesa con le limitrofe regioni interessate. Con la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta regionale dispone altresi' la erogazione dei contributi di esercizio come sopra determinati direttamente a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonche' degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2.
La erogazione dei contributi e' effettuata, di norma, mediante rate bimestrali anticipate, con decorrenza dal mese di gennaio di ciascun anno. l'importo delle anticipazioni di cui al successivo articolo 7 bis che a seguito di verifica a consuntivo risultasse superare l'importo del contributo spettante e' considerato acconto sugli esercizi successivi, fatta salva la facolta' per la Regione Lazio di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.(6)
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto e saranno ricoperti ai sensi dell' art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Il piano di riequilibrio previsto dal quarto comma dell' art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, deve essere trasmesso da parte degli enti locali o consorzi alla Regione Lazio entro 15 giorni dalla sua adozione.


Art. 6
(Spese per il funzionamento dei consorzi di trasporto)

In conformita' a quanto previsto dall' articolo 3, punto 5), della legge 10 aprile 1981, n. 151, a sostegno delle forme associative tra enti locali per l' esercizio delle funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale, la Regione provvede al finanziamento delle spese dei consorzi di trasporto costituiti tra enti locali, limitatamente alle sole spese indispensabili al funzionamento stesso. Per ottenere tale finanziamento, i consorzi dovranno presentare, nei termini di cui all' articolo 3, primo comma, della presente legge, apposita istanza corredata del proprio bilancio preventivo per l' anno in corso, entrambi redatti ed approvati nelle forme di legge. Il finanziamento potra' essere incrementato annualmente dalle maggiorazioni previste per il Lazio a norma dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.


Art. 7
(Prescrizioni per la liquidazione dei contributi)

Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti, le aziende e le imprese sono tenuti a produrre preventivamente apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell' ente, azienda ed impresa, con firma debitamente autenticata, attestante:
a) lo svolgimento dei servizi con l' osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasporti pubblici di linea, con regolarita' ed in conformita' a quanto stabilito nei corrispondenti atti concessionali o di affidamento, salvo modifiche od interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorita';
b) l' osservanza delle disposizioni legislative e dei contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l' orario di lavoro della categoria degli addetti ai servizi pubblici esercitati dall' ente, azienda ed impresa suddetti;
c) l' avvenuto assolvimento dell' obbligo contributivo verso il fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto previsto dall' articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nonche' degli obblighi per gli altri contributi sociali per il personale dipendente dovuti ai sensi delle norme di legge in vigore. L' attestazione di cui al precedente comma e' prodotta:
a) all' Amministrazione regionale, assessorato regionale ai trasporti, nel caso in cui l' erogazione dei contributi sia effettuata direttamente dalla Regione Lazio;
b) all' ente locale interessato, nel caso in cui l' erogazione predetta sia effettuata per il tramite dello stesso ente locale. (7)


Art. 7- bis. (8)
(Acconti sull' ammontare dei contributi)

Nel caso in cui carenze di elementi di conoscenza e di valutazione non consentissero alla Giunta regionale di procedere, nei termini indicati e nei tempi tecnici occorrenti, alla definizione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e' data facolta' alla stessa Giunta regionale di disporre, mediante proprie deliberazioni, la concessione di anticipazioni ai soggetti pubblici e privati interessati, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, sull' ammontare dei contributi di esercizio quale sara' annualmente determinato, per ciascuno dei citati soggetti, in applicazione della normativa di cui ai predetti articoli 4 e 5 della presente legge.
Dette anticipazioni sono concesse allo scopo di assicurare agli enti locali e loro consorzi, alle aziende ed alle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto di cui alla presente legge, continuita' nei flussi finanziari necessari per la produzione dei servizi medesimi e sono commisurate, per ciascuna bimestralita', ai due dodicesimi dell' importo dei contributi corrisposti agli stessi soggetti pubblici e privati interessati, in applicazione della presente legge, nell' anno precedente a quello di riferimento.
L' ammontare complessivo delle anticipazioni sopra indicate non potra', in ogni caso, superare, per ciascuna bimestralita', l' importo corrispondente ai due dodicesimi dello stanziamento attribuito alla Regione nell' anno di riferimento ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritto nel bilancio di previsione della Regione stessa, per tale anno, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge.
L' erogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo e' disposta a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonche' a favore degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2. Ai fini della liquidazione delle anticipazioni come sopra previste dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7.


Art. 8
(Rilevazioni)

La Regione Lazio, con il concorso degli enti locali, dei loro consorzi, delle imprese pubbliche e private di trasporto e delle associazioni di categoria interessati, provvede annualmente, nei modi e nelle forme all' uopo stabiliti dalla Giunta regionale, alla rilevazione:
a) dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e locale;
b) dell' andamento dei servizi stessi, sotto il profilo della loro regolarita' ed efficienza;
c) dei coefficienti di esercizio e degli altri indicatori economici delle gestioni in vista della adozione di idonee misure di organizzazione del traffico e di integrazione tra i diversi modi di trasporto, volte ad incrementare il rapporto ricavi - costi nonche' a realizzare servizi rispondenti alla effettiva domanda dell' utenza. In tale quadro, gli adempimenti a carico degli enti, delle aziende e delle imprese indicati al precedente articolo 3, primo comma, rappresentano una prima fase delle operazioni intese a dare attuazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
La Regione Lazio, attraverso i competenti uffici della Giunta regionale - assessorato regionale ai trasporti, compie periodiche ispezioni, accertamenti e verifiche sull' andamento dei servizi e sulle risultanze economiche delle loro gestioni. Allo scopo di rendere omogenee e comparabili le predette risultanze economiche, la Regione Lazio puo' adottare, ferma restando l' osservanza delle norme di cui all' ultimo comma dell' articolo 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonche' della vigente legislazione in materia inderogabile ai fini della concessione dei contributi di esercizio, propri schemi di bilancio di previsione e consuntivi delle spese dei servizi pubblici di trasporto, di competenza regionale e locale. Tali schemi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 9
(Poteri di indirizzo del Consiglio regionale)

A partire dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale e locale relativa all' anno 1982, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull' andamento dei servizi stessi e sulle risultanze economiche degli esercizi. Spetta al Consiglio regionale definire:
a) le direttive generali in ordine ai provvedimenti della Giunta concernenti l' organizzazione e la ristrutturazione del trasporto, l' organizzazione del traffico e l' integrazione tra i diversi modi di trasporto;
b) gli obiettivi di politica del trasporto pubblico nel Lazio, anche in rapporto alla soluzione dei problemi dello sviluppo economico e dell' assetto territoriale della Regione;
c) la indicazione, tenuto conto dei parametri economici delle gestioni, della misura annua di incremento del rapporto ricavi - costi delle gestioni stesse, di cui al primo comma, punto b), dell' articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in vista dell' effettivo contenimento dei costi e di un reale progressivo decremento dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto pubbliche e private. Sui punti a), b), e c) del precedente comma la Giunta regionale formula proprie motivate proposte.


Art. 10
(Cessazione erogazione contributi regionali)

A partire dall' esercizio 1982 cessa la erogazione, in favore dei soggetti interessati, dei contributi previsti dalle leggi regionali 28 aprile 1979, n. 36 e 30 aprile 1979, n. 37. Le anzidette leggi regionali continuano comunque ad applicarsi relativamente ai contributi da erogare per gli anni 1980 e 1981.


Art. 11
(Norma transitoria per l' anno 1982) (9)

Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell' anno 1982 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3 la domanda intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1, deve essere inoltrata dagli enti, dalle aziende e dalle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto individuati al primo comma dell' articolo 3 entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (10)
A corredo di tale domanda, sottoscritta dal rappresentante dell' ente, azienda o impresa interessati, debbono essere prodotti i seguenti documenti:
1) bilancio o conto consuntivo dell' esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all' anno 1980, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge;
2) bilancio o stato di previsione dell' esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all' anno 1981, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge con la relazione tecnico - economica di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 3, con riferimento alle risultanze della gestione degli esercizi concernente lo stesso anno 1981;
3) bilancio o stato di previsione dell' esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all' anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge. Per lo stesso anno 1982, gli adempimenti della Giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. In attesa della definizione dei predetti adempimenti, la Giunta regionale continuera' a disporre, salvo eventuale conguaglio, l' assegnazione e la erogazione delle anticipazioni previste dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l' anno 1982.
Tali anticipazioni sono determinate sulla base della normativa contenuta nella stessa citata legge regionale di approvazione del bilancio 1982. Si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge.


Art. 11- bis. (11)
(Norma transitoria per l' anno 1983)

Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell' anno 1983 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, la domanda intesa ad ottenere la concessione, per lo stesso anno 1983, dei contributi previsti dal precedente articolo 1 deve essere inoltrata dai soggetti pubblici e privati aventi titolo alla concessione stessa entro e non oltre la data del 28 febbraio 1983.
La domanda di cui al precedente comma, sottoscritta dal legale rappresentante dell' ente, azienda od impresa interessati, deve essere corredata dalla seguente documentazione, a completamento di quella gia' inoltrata in conformita' alle disposizioni di cui al precedente articolo 11:
a) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati od in corso di adozione con l' obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e di produttivita' dei servizi stessi e concorrere, con l' incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dell' esercizio, all' equilibrio economico dei bilanci delle gestioni;
b) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parita' di servizio, saranno effettuate nell' anno 1983;
c) bilancio o stato di previsione assestato, concernente l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto per l' anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge. Per lo stesso anno 1983, gli adempimenti della Giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro la data del 30 giugno 1983. Si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge


Art. 12
(Norma finanziaria)

Per l' anno 1982, agli oneri finanziari dipendenti dall' attuazione della presente legge, la Regione Lazio fara' fronte mediante la utilizzazione dello stanziamento di L. 662.198 milioni iscritto nel capitolo n. 09002 del bilancio di previsione della Regione stessa per il predetto anno. Per gli anni successivi si provvedera' con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.


Art. 13
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 ottobre 1982, n.28.

(2) Si veda anche l'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

(4) Lettera modificata dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

(6) Comma sostituito dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(7) Comma sostituita dall'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

(8) Articolo inserito dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

(9) Rubrica sostituita dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

(10) Per i termini di cui al presente comma si veda anche l'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 23.

(11) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.