Approvazione e prima attuazione del programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone.(1)

Numero della legge: 48
Data: 26 agosto 1988
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1988

L.R. 26 Agosto 1988, n. 48
Approvazione e prima attuazione del programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone.(1)


Titolo I



Art. 1

(Programma pluriennale di investimenti per il settore dei trasporti pubblici locali di persone)


1. E' approvato il programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone, di cui all' articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. La misura dei contributi, da concedersi ai soggetti aventi titolo, per la realizzazione degli interventi in attuazione del programma pluriennale degli investimenti indicato al precedente comma e' stabilita nel 100 per cento della relativa spesa, di cui il 75 per cento a valere sui trasferimenti statali disposti a norma dell' articolo 12 della richiamata legge n. 151 del 1981 ed il 25 per cento mediante integrazioni a carico del bilancio regionale.

3. Al finanziamento del programma pluriennale predetto si provvedera':
a) quanto a L. 41.600 milioni con le somme non utilizzate sulle disponibilita' per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone per le annualita' 1983, 1984 e 1985;
b) quanto a L. 192.381.860.000 ed a L. 64.127.286.000 mediante la utilizzazione, rispettivamente, degli stanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per gli anni 1986, 1987 e 1988 in attuazione delle norme recate dall' articolo 12 della citata legge n. 151 del 1981 e delle relative integrazioni disposte, per gli stessi anni, a carico del bilancio regionale;
c) quanto a L. 90.532.640.000 ed a L. 30.177.546.000 mediante la utilizzazione, rispettivamente, delle risorse che saranno assegnate per l' anno 1989 alla Regione in base alle disposizioni di cui all' articolo 8, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) e della relativa integrazione, concernente lo stesso anno 1989, a carico del bilancio regionale.

4. Per gli stanziamenti necessari si fara' riferimento ai capitoli n. 09212, n. 09213, n. 09218 e n. 09219 del bilancio regionale.

5. Lo stanziamento di L. 30.177.546.000 indicato al precedente terzo comma, lettera c), a carico del bilancio regionale per l' anno 1989 potra' essere attivato previa corrispondente previsione nel bilancio pluriennale regionale 1988/ 1990.

6. Nella ripartizione delle risorse di cui al terzo comma del presente articolo saranno rispettate le riserve di destinazione nonche' le prescrizioni di cui all' articolo 11 della legge n. 151 del 1981.

7. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie, come sopra individuate e ferme restando le riserve di destinazione e le prescrizioni richiamate nel precedente sesto comma, con i provvedimenti di approvazione degli interventi potranno essere apportati alla ripartizione degli stanziamenti afferenti il programma pluriennale di cui al primo comma del presente articolo i correttivi che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte, comprovate esigenze del settore di trasporto pubblico locale di persone nonche' per l' obiettivo di garantire la rapida esecuzione degli interventi stessi e di realizzare, insieme, maggiore produttivita' della spesa in termini di efficienza e di economicita' dei servizi e tempestivita' nell'erogazione dei fondi.


Art. 2
(Progetti degli interventi)

1. I progetti degli interventi che costituiscono attuazione del programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone di cui all' articolo 1 della presente legge sono approvati avendo riguardo ai principi recati dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19.

2. Nei limiti degli stanziamenti complessivi risultanti dal programma pluriennale sopra richiamato, la Giunta regionale ha facolta' di apportare ai progetti degli interventi le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per assicurarne la realizzazione. In tale ambito, la Giunta regionale ha altresi' facolta' di ammettere a finanziamento, nel caso di ricorso, da parte dei soggetti pubblici aventi titolo, alla procedura di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440, le maggiori spese conseguenti, sempreche' l' onere di tali maggiori spese, connesse con l' aumento delle opere, dei lavori e delle forniture, sia contenuto nei predetti limiti.


Art. 3
(Esecuzione dei progetti)

1. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, risultino essere gia' assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/ o dalla equipollente documentazione concernente gli approvvigionamenti, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti a produrre all' Amministrazione regionale, entro e non oltre il termine di centoventi giorni decorrente dall' esecutivita' del provvedimento regionale recante l' approvazione suddetta, gli atti idonei ad identificare nel dettaglio sia gli oggetti delle forniture, delle opere e dei lavori nei loro termini tecnici ed economici, sia i relativi affidatari ed efficaci, altresi', a dare titolo per l' assunzione delle connesse obbligazioni.

2. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, non risultino essere assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/ o dalla equipollente documentazione per quanto attiene agli approvvigionamenti, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti a produrre all' Amministrazione regionale i progetti esecutivi e la documentazione predetti, e di seguito, gli altri atti specificati al precedente primo comma, rispettivamente entro e non oltre i termini di novanta e di centottanta giorni, decorrenti dall' esecutivita' del provvedimento regionale recante l' approvazione suddetta.

3. Per i progetti degli interventi concernenti opere e lavori si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

4. Nel caso in cui l' intervento comporti l' acquisizione di immobili, l' amministrazione regionale e' tenuta ad accertare la congruita' del relativo prezzo.

5. Le deliberazioni, adottate dai competenti organi dei soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti, recanti approvazione dei progetti esecutivi di opere e di lavori equivalgono a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e dei lavori stessi ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

6. I termini di cui al precedente primo e secondo comma sono prorogati per il tempo necessario al rilascio del parere da parte del comitato tecnico consultivo regionale di cui alla richiamata legge regionale n. 43 del 1977 nonche' per quelli occorrenti sia ai fini del conseguimento della concessione edilizia comunale e delle altre autorizzazioni di legge, sia ai fini dell' accertamento in ordine alla congruita' del prezzo d' acquisto degli immobili.

7. In caso di inosservanza da parte dei destinatari dei finanziamenti, del termine di cui al precedente primo comma ovvero di uno dei termini stabiliti nel precedente secondo comma, la Giunta regionale, per il caso di finanziamenti assegnati a soggetti privati, puo' disporre la revoca dei finanziamenti stessi e, per il caso di finanziamenti attribuiti a soggetti pubblici, puo' disporre detta revoca od anche provvedere direttamente con i propri atti all' esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previsti nei progetti degli interventi approvati.


Art. 4
( Verifica e collaudi)


1. L' Amministrazione regionale provvede alle verifiche ed ai controlli sull' attuazione degli interventi indicati nei progetti suddetti nonche', ferma restando, a carico dei destinatari dei finanziamenti, qualsivoglia responsabilita' di ordine tecnico, amministrativo, civilistico e contabile inerente alla corretta esecuzione degli interventi medesimi, alle operazioni di collaudo delle forniture e dei lavori.

2. Omissis (2)

3. Omissis (2)

4. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico delle ditte fornitrici e di quelle appaltatrici delle opere, con esclusione dei compensi dovuti ai collaudatori od ai componenti delle commissioni di collaudo nonche' dei rimborsi spese spettanti, a tale titolo, ai dipendenti regionali, i quali dovranno gravare sull' ammontare dei finanziamenti concernenti i singoli progetti di intervento.


Art. 5
(Obblighi e prescrizionia carico dei destinatari dei finanziamenti)


1. E' fatto obbligo ai destinatari dei finanziamenti di osservare le prescrizioni concernenti gli acquisti di mezzi di trasporto nonche' quelle afferenti la realizzazione di infrastrutture recate, rispettivamente, dall' articolo 10 e dall' articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

2. Sono altresi' applicabili, per l' esecuzione dei progetti degli interventi di cui alla presente legge, le disposizioni concernenti la comminazione di sanzioni nonche' quelle relative al recupero dei finanziamenti per cessazione di attivita' ed al divieto di valutazione dei finanziamenti stessi per ammortamenti, previsti dagli articoli 12, 13 e 14 della richiamata legge regionale n. 45 del 1982.

3. Le disposizioni di cui all' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, non si applicano agli enti locali che gestiscono direttamente servizi di pubblico trasporto in economia ed alle aziende speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.


Art. 6
(Erogazione dei fianziamenti)


1. L' erogazione dei finanziamenti ha luogo, di norma, ad avvenuta esecuzione dell' opera, del lavoro o della fornitura, ovvero alla maturazione dei relativi stati di avanzamento, se previsti dai rispettivi contratti, salva la ritenuta a garanzia del 10 per cento da erogarsi dopo l' approvazione del collaudo.

2. Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori debbono essere corredati dei verbali delle visite effettuate dal collaudatore o dalla commissione di collaudo di cui al precedente articolo 4, se nominati in corso d' opera.

3. L' erogazione delle spese e degli altri oneri connessi con l' acquisizione di immobili nonche' di quella, ove necessaria, delle aree occorrenti alla realizzazione degli interventi e' disposta previa presentazione, da parte dei destinatari dei finanziamenti, della documentazione attestante l' avvenuto trasferimento, in loro favore, della relativa proprieta'. La Giunta regionale, previa documentata richiesta da parte degli interessati, puo', tuttavia, disporre mediante proprie deliberazioni:
a) nell' ipotesi dell' acquisto, l' erogazione del relativo prezzo e dei connessi oneri prima della stipulazione del contratto. In tal caso, il prezzo di acquisto e' costituito in deposito cauzionale infruttifero presso il notaio o l' ufficiale rogante e potra' essere svincolato in favore del venditore soltanto dopo l' avvenuta trascrizione dell' atto di trasferimento della proprieta';
b) nell' ipotesi dell' espropriazione, l' anticipazione all' espropriante della somma occorrente per il versamento dell' indennita' per l' ammontare determinato nell' apposito provvedimento regionale.

4. Per quanto attiene agli atti ed ai provvedimenti dell' Amministrazione regionale, occorrenti ai fini dell' impegno contabile della spesa e dell' erogazione dei finanziamenti, si osservano le disposizioni recate dall' articolo 9, quinto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.


Art. 7
(Anticipata erogazione dei finanziamenti)


1. Al fine di favorire l' attuazione dei progetti di cui all' articolo 2 della presente legge in tempi piu' brevi rispetto a quelli previsti dai relativi contratti concernenti la realizzazione di forniture, di opere e di lavori, la Giunta regionale autorizza l' anticipata erogazione, sempreche' sussistano le disponibilita' nei relativi capitoli, direttamente a favore delle ditte fornitrici od appaltatrici, dei finanziamenti disposti per l' acquisto e la fornitura di mezzi di trasporto, di impianti fissi, di infrastrutture e di tecnologie di controllo, nonche' per la costruzione e l' ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di sedi e di officine - deposito.

2. A dette anticipate erogazioni, la Giunta regionale provvede mediante proprie deliberazioni, previa acquisizione dei contratti di fornitura o di appalto nonche' di idonee fidejussioni a garanzia del corretto adempimento, da parte delle richiamate ditte, delle obbligazioni assunte con i contratti stessi e di quant' altra documentazione l'Amministrazione regionale riterra' necessaria allo scopo.

3. Le anticipazioni possono essere autorizzate in rapporto alle seguenti fasi operative e nei limiti delle misure appresso specificate:
a) all' ordinazione delle attrezzature e dei veicoli ovvero alla consegna dei lavori, il 30 per cento del prezzo contrattuale;
b) al primo avanzamento della costruzione dei veicoli, delle attrezzature e delle opere, pari al 20 per cento della loro consistenza totale, l' ulteriore 20 per cento del prezzo contrattuale;
c) ai due successivi avanzamenti della costruzione dei veicoli, delle attrezzature e delle opere, pari, ciascuno, al 20 per cento della loro consistenza totale, rispettivamente il 20 per cento del prezzo contrattuale;
d) alla consegna dei veicoli e delle infrastrutture ed all' ultimazione dei lavori, il residuo prezzo a saldo, detratte le quote previste a garanzia nonche' le somme per le quali fossero stabilita la detrazione o l' accantonamento dai committenti ovvero da parte dei collaudatori in corso d' opera, se nominati.

4. Non si fa luogo ad anticipata erogazione dei finanziamenti per il caso di locazione finanziaria.


Titolo II



Art. 8
( Approvazione di progetti)


1. Quale parziale attuazione del programma pluriennale indicato al precedente articolo 1 sono approvati i progetti degli interventi risultanti dall' allegata tabella B.

2. Gli ulteriori progetti a completamento del programma di cui al precedete comma sono approvati con apposite deliberazioni del Consiglio regionale secondo i principi stabiliti nell' articolo 2, primo comma, della presente legge.


Art. 9
( Norma finanziaria)


1. Per la realizzazione dei progetti di cui all' articolo 8, primo comma, della presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di L. 209.943 milioni, di cui L. 199.943 milioni per l' esercizio finanziario 1988 e L. 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

2. Al predetto onere di L. 199.943 milioni relativo all' esercizio 1988 si fara' fronte:
a) quanto a L. 118.858 milioni ed a L. 31.200 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilita' recate dai capitoli n. 09212 e n. 09213 del bilancio regionale per l' anno 1988;
b) quanto a L. 39.585 milioni ed a L. 10.400 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilita' recate dai capitoli n. 09218 e n. 09219 del bilancio regionale per lo stesso anno 1988.

3. All' onere di L. 10.000 milioni, relativo all' esercizio 1989, si provvedera' con il bilancio regionale relativo allo stesso esercizio, con imputazione della relativa somma quanto a L. 7.500 milioni al capitolo n. 09212 e quanto a L. 2.500 milioni al capitolo n. 09218.

4. Alla copertura finanziaria dei progetti approvati con le procedure di cui al precedente articolo 8, secondo comma, si provvedera' a mezzo di disposizioni contabili che saranno assunte con le relative deliberazioni consiliari nei limiti delle disponibilita' recate nei corrispondenti capitoli dei bilanci di riferimento.


Art. 10
( Dichiarazione d' urgenza)


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Tabella A - B
Omissis



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 settembre 1988, n. 25. S.O. 3

(2) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettra i) della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.