Norme per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare. (1)

Numero della legge: 73
Data: 12 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 12 Giugno 1975, n. 73
Norme per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare. (1)


Titolo I
FONDO
DI ROTAZIONE

Art. 1


A valere sul fondo di rotazione di cui al successivo art. 6, la Regione è autorizzata a concedere prestiti a favore dei comuni per far fronte alle spese relative all'acquisizione delle aree ed alla loro urbanizzazione primaria, in attuazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni nonchè delle deliberazioni effettuate ai sensi degli artt. 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.


Art. 2


I prestiti previsti dal precedente articolo hanno una durata massima di anni 10 e sono restituiti dai comuni mediante rate annuali costanti posticipate; essi sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore al 3% annuo, pari all'1,50% semestrale, oltre il rimborso capitale. I prestiti, o la loro quota parte, afferenti l'acquisizione delle aree sono restituiti dai comuni entro il termine massimo di mesi sei successivo a quello della avvenuta cessione delle aree stesse ai soggetti assegnatari. Resta comunque salva la facoltà dei comuni di anticipare l'estinzione dei prestiti.
Le somme riscosse dai comuni quale corrispettivo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, finanziate ai sensi della presente legge, sono inserite nel bilancio dell'ente al titolo partite di giro e sotto tale titolo gestiti, vincolare specificatamente all'ammortamento dei prestiti e, nei limiti consentiti dalla scadenza delle rate di ammortamento e ove non sia disposta l'estinzione anticipata, destinata all'acquisizione di aree e loro urbanizzazione nell'ambito dei piani indicati al precedente articolo.
L'ammortamento del prestito può avere inizio, su richiesta del comune, due anni dopo la concessione del prestito stesso; in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.


Art. 3


Per poter usufruire dei prestiti i comuni interessati devono far pervenire, entro il 30 novembre di ciascun anno alla Regione Lazio, apposita domanda, corredata da un preventivo di massima delle spese occorrenti distintamente per acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione primaria, da copia della deliberazione di cui agli artt. 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oppure dalla deliberazione concernente il programma pluriennale di attuazione del piano di zona, nonchè da un estratto planimetrico e normativo dello strumento urbanistico in relazione alle aree interessate. I comuni dovranno, altresì precisare se hanno ottenuto o hanno in corso di perfezionamento mutui ai sensi delle leggi 29 settembre 1964, n. 847 e 22 ottobre 1971, n. 865 indicandone importo, destinazione e stato di utilizzazione.
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono pervenire entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4


La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti e sentita la commissione consiliare competente, approva il programma di localizzazione e utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione, tenendo presenti le esigenze dei comuni aventi bilancio deficitario e con riferimento particolarmente alle localizzazioni dei programmi di edilizia residenziale pubblica alle zone interessate da insediamenti produttivi o dichiarate depresse nonchè ai comuni nei quali vi è una rilevante presenza di abitazioni improprie o malsane. Agli interventi da realizzare nell'ambito delle delimitazioni di cui agli artt. 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sarà destinata un'aliquota non superiore del 30% della disponibilità del fondo di rotazione.
La Giunta regionale coordinerà il programma con i finanziamenti che per le stesse finalità sono concessi con leggi statali o direttamente dai comuni stessi.


Art. 5


Per l'attuazione e la gestione degli interventi compresi nel programma di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41.
Per l'erogazione delle somme relative alle indennità per la acquisizione delle aree il relativo provvedimento è emesso sulla base dell'ordinanza di pagamento o di deposito.


Art. 6


E' costituito un fondo regionale di rotazione di L. 12 miliardi che sarà iscritto nel cap. 2390 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 con la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia residenziale".
All'onere di L. 12 miliardi previsto dal comma precedente si farà fronte: quanto a L. 2 miliardi, con la disponibilità del capitolo 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 2 miliardi 700 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e quanto a L. 7 miliardi 300 milioni, mediante la contrazione di uno o più mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 20, a decorrere dal secondo semestre 1975, nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale per quanto saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese. Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento, calcolata in L. 1.100 milioni, si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione di L. 550 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio regionale dell'anno stesso (elenco n. 3). Al maggior onere di L. 550 milioni per gli anni 1976 e successivi si farà fronte mediante utilizzazione della disponibilità derivante dalla cessazione dell'onere previsto dalla legge regionale 23 settembre 1974, n. 64.
Il ricavo dell'operazione di mutuo sarà iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.
Nello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'anno 1975 sarà istituito per memoria il cap. 465 con la seguente denominazione: "Rientri per capitali e interessi in dipendenza dei prestiti concessi ai comuni, da destinare ad incremento del fondo di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia residenziale".
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio è autorizzato ad incrementare, con proprio decreto, gli stanziamenti del cap. 2390 della parte uscita del bilancio in corrispondenza agli accertamenti di entrata verificatisi nel capitolo 465 (2).


Titolo II
FINANZIAMENTO DELLE SPESE TECNICHE


Art. 7


Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione è autorizzata a corrispondere agli istituti autonomi per le case popolari nonchè al relativo consorzio regionale anticipazioni finanziarie per far fronte alle spese occorrenti per l'esecuzione di rilievi, accertamenti geognostici, studi e progettazioni nonchè per il pagamento di indennità relative all'utilizzazione delle aree.


Art. 8


Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone la concessione delle anticipazioni in relazione a specifici interventi di edilizia residenziale pubblica ed a seguito di richieste all'uopo avanzate dagli enti interessati. Con lo stesso decreto può essere delegato l'Assessore ai lavori pubblici ad emettere i successivi provvedimenti e gli atti per la gestione delle somme da anticipare.
Gli enti indicati all'art. 7 debbono restituire le somme entro il termine di due mesi dalla data nella quale sono loro corrisposte allo stesso titolo per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica in relazione al quale l'anticipazione è stata corrisposta.


Art. 9


Per l'attuazione del precedente art. 7 è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 300 milioni, che verrà iscritta nel bilancio della Regione per lo stesso anno al cap. 1331 di nuova istituzione, con la seguente denominazione: "Anticipazione finanziaria agli istituti autonomi per le case popolari ed al relativo consorzio regionale per studi e progettazioni". Alla spesa suindicata di L. 300 milioni si farà fronte con la disponibilità del cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
In corrispondenza della spesa di cui al primo comma, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sarà iscritta la somma di L. 300 milioni al cap. 466, da istituirsi con la seguente denominazione: "Rimborsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e del relativo consorzio regionale delle somme anticipate per studi e progettazioni".


Titolo III
ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE


Art. 10


Per consentire la più sollecita ed organica attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare, la Regione approva, in relazione alle revisioni dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, una convenzione-tipo cui gli enti locali si riferiranno nella formazione ed approvazione delle singole convenzioni.
La deliberazione di concessione delle aree, di cui al settimo comma del citato art. 35, è adottata entro il termine massimo di giorni 30 successivo all'indicazione delle aree stesse effettuata ai termini dell'art. 8 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La convenzione tra l'ente concedente ed il richiedente le aree suddette è stipulata entro il termine massimo di giorni 20 successivo alla data di esecutività della deliberazione di concessione delle aree.
Limitatamente all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, in caso di inutile decorso dei termini indicati al secondo e terzo comma del presente articolo, ai relativi adempimenti provvede il Presidente della Giunta regionale su richiesta del soggetto interessato.


Art. 11


Nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e delle delimitazioni di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, gli istituti autonomi per le case popolari possono essere delegati dai comuni a provvedere agli atti ed adempimenti inerenti la acquisizione delle aree e l'attuazione dei relativi interventi di urbanizzazione, ancorchè non ricadenti nei propri programmi costruttivi.


Art. 12


Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica sono esercitate secondo quanto previsto dai successivi articoli.


Art. 13


Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede:
1) per quanto riguarda il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035:
a) all'adeguamento dei limiti di reddito, di cui all'ultimo comma dell'art. 2;
b) alle indicazioni per la determinazione del canone, di cui all'ultimo comma dell'art. 19, anche per quanto riguarda la deliberazione dell'atto di intesa con il Ministro per i lavori pubblici ai fini della determinazione della quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano;
c) all'atto di intesa con il Ministro per i lavori pubblici sul piano finanziario per la revisione dei canoni, di cui al primo comma dell'art. 21;
2) per quanto riguarda il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036:
a) alla determinazione delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo, di cui alla lettera a) dell'art. 5;
b) alla designazione delle società a prevalente partecipazione statale alle quali affidare l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 5;
c) alle indicazioni dei criteri per la formulazione delle graduatorie, di cui alla lettera f) dell'art. 5.


Art. 14


La Giunta regionale, su proposta degli Assessori ai lavori pubblici ed all'urbanistica provvede:
1) alla nomina del commissario, prevista dall'art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani di zona;
2) alla determinazione della riserva degli alloggi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
3) per quanto riguarda il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036:
a) alla formulazione delle proposte per le variazioni del costo massimo ammissibile, di cui alla lettera b) dell'art. 5;
b) alla determinazione della percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari ed altri enti esecutori, quali rimborso spese, di cui alla lettera c) dell'art. 5;
c) alla emanazione delle direttive regionali, di cui all'art. 8, ultimo comma;
d) alla formulazione della proposta o dell'atto di intesa per la incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale, di cui all'art. 17.


Art. 15


Il Presidente della Giunta regionale, oltre ad esercitare le funzioni specificatamente demandategli dalle disposizioni statali e regionali in materia di edilizia, provvede altresì:
1) a disporre forme particolari di pubblicità dei bandi di concorso di cui al quarto comma dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
2) a definire le modalità secondo le quali gli istituti autonomi per le case popolari esercitano la vigilanza su cooperative e loro consorzi, imprese e privati e per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla lettera c) dell'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036.
Agli Assessori ai lavori pubblici ed all'urbanistica sono delegati gli altri adempimenti ed atti comunque inerenti l'edilizia residenziale pubblica.


Art. 16


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.

(2)
Per la determinazione della spesa per le rate annue di ammortamento vedi l'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 33.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.