Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della "Fondazione archeologica laziale"

Numero della legge: 4
Data: 3 gennaio 2000
Numero BUR: 3
Data BUR: 29/01/2000

L.R. 03 Gennaio 2000, n. 4 (1)
Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della "Fondazione archeologica laziale"

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di fornire a studenti, studiosi e uomini di cultura gli elementi necessari per meglio capire l'evoluzione delle realtà regionali nei suoi molteplici aspetti culturali, produttivi ed ambientali, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione archeologica laziale, di seguito denominata fondazione regolarmente costituita secondo le procedure fissate dal codice civile.


Art. 2
(Condizioni di partecipazione)

1. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto preveda la facoltà per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, di aderire alla fondazione in qualità di soci;
b) che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano che la fondazione, istituita non per fini di lucro, abbia come scopo la promozione e la diffusione della cultura archeologica quale bene primario e strumento necessario per la comprensione dell'attuale realtà sociale, culturale ed economica del territorio regionale;
c) che lo statuto della fondazione, per le finalità di cui all'articolo 1, contenga l'impegno a:
1) sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio archeologico inteso non solo come insieme di reperti antichi, ma anche e soprattutto come chiave di lettura per capire le realtà produttive artigianali, agricole, manifatturiere, artistiche e ludiche attuali sviluppatesi sulle fondamenta di un preesistente tessuto socio-economico antico;
2) promuovere ed organizzare stages di formazione, borse di studio, convegni interdisciplinari volti all'analisi delle tematiche di cui alla lettera c), numero 1 ed aventi come oggetto la rivisitazione del passato, in funzione di quanto esso sia di insegnamento per l'azione da intraprendere;
3) organizzare aree museali aperte, studiate secondo percorsi logici ed integrate nell'attuale sistema ambiente, evidenziando in particolare le vie commerciali sviluppatesi lungo tracciati antichi e percorsi d'acqua, valorizzando quanto ancor oggi sussiste di quel tessuto urbanistico sia pure in forme di commercializzazione aggiornate;
4) ricercare e valorizzare le originarie colture agricole, potenziali occasioni di sviluppo nel contesto dell'economia regionale.


Art. 3
(Attività della fondazione)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la fondazione deve prevedere:
a) la collaborazione con istituzioni pubbliche o private operanti sul territorio regionale, interessate direttamente o indirettamente a fare di esso un museo archeologico aperto che metta in relazione il passato con il presente, riconoscendo in questa caratteristica l'identità socio culturale della regione, fonte di sviluppo economico soprattutto per il terziario;
b) la realizzazione e la gestione di un sistema informativo on line, finalizzato alla conoscenza ed alla fruizione, da parte dei soggetti interessati a livello regionale, comunitario, internazionale, delle opzioni interdisciplinari per operatori addetti a questa specifica forma di conoscenza archeologica, da attuare d'intesa con la Regione e l'Unione Europea.



Art. 4
(Sede sociale)

1. La fondazione deve individuare la propria sede sociale ed operativa, o più sedi distaccate, possibilmente in complessi architettonici di particolare prestigio.


Art. 5
(Soggetti partecipanti)

1. Possono far parte della fondazione come soci:
a) istituzioni pubbliche o private;
b) amministrazioni locali;
c) enti subregionali operanti sul territorio;
d) associazioni finalizzate alla tutela dell'archeologia, della storia o dell'ambiente;
e) società ed enti economici singoli e privati.


Art. 6
(Adempimenti)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente provvedono agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla istituenda fondazione.
2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore della istituenda fondazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Il Consiglio regionale nomina, negli organi della istituenda fondazione, i rappresentanti della Regione, i quali sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.



Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno 2000, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni che viene iscritta al capitolo 44310 che si istituisce con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione alla costituzione della "fondazione archeologica laziale".

2. Per la relativa copertura si provvede, ai sensi dell'articolo 20, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 17 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione della partita contabile indicata al capitolo 49001, lettera b), dell'elenco 4, allegato alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.(2)


Note:

(1) Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 29 gennaio 2000, n. 3

(2) Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.