Obbligo per tutti i comuni del Lazio di formazione del piano regolatore generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: decreto ministeriale 2 aprile 1968) di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal detto decreto interministeriale. (1)

Numero della legge: 32
Data: 20 marzo 1975
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1975

L.R. 20 Marzo 1975, n. 32
Obbligo per tutti i comuni del Lazio di formazione del piano regolatore generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: decreto ministeriale 2 aprile 1968) di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal detto decreto interministeriale. (1)


Art. 1


Tutti i comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.


Art. 2


I comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968 (rectius: decreto ministeriale 2 aprile 1968), sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.
Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica.




Note:

(1) Pubblicata sul Bur 10 aprile 1975, n. 10.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 agosto 1975, n. 211.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.