DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DIPREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997(ART. 28 L.R. 11 APRILE 1996, N. 17).

Numero della legge: 11
Data: 22 maggio 1997
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1997

L.R. 22 Maggio 1997, n. 11
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DIPREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997(ART. 28 L.R. 11 APRILE 1996, N. 17).

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1997, n. 15, S.O. n. 2)


Art. 1
1. Relativamente all'anno finanziario 1997 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2

1. Sono confermate le disposizioni indicate all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16.


Art. 3

1. Le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dei gestori di discariche per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico che abbiano provveduto alle scadenze previste all'articolo 3, comma 30, delle legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni, a versare il tributo nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi provvedano a corrispondere, per il periodo da gennaio a settembre 1996, il conguaglio alle misure previste dall'articolo 1 del decreto Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, entro il 31 gennaio 1997.


Art. 4

1. Il Comune di Frosinone e' autorizzato a far redigere il progetto esecutivo del secondo lotto dei lavori per la realizzazione della nuova sede del Conservatorio di musica "L. Refice", ad integrazione dei lotti 1/A ed 1/B gia' finanziati ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 73 del 1990 e successive modifiche.

2. Le spese di progettazione di cui al comma 1 sono garantite dai fondi previsti nel bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.


Art. 5

1. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra le strutture della Regione, e tra questa e gli enti locali che avvengano via fax, sono valide ai fini del procedimento amministrativo, solo nel caso che provengano da fax
ufficialmente operanti presso i servizi di protocollo delle
singole strutture e, presso tali strutture, debitamente registrati con data ed ora di trasmissione.

2. Qualora da tali comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di soggetti esterni all'Amministrazione, prima dell'atto finale del procedimento, deve essere acquisito agli atti l'originale della
comunicazione.


Art. 6
1. Per l'attuazione dei DOCUP Ob.2 1997/1999 e Ob.5b 1994/1999 ai fini dell'accelerazione dei tempi di definizione delle domande di contributo, i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, occorrenti, in base alle leggi vigenti, per la cantierabilita' dei progetti proposti vengono acquisiti, di norma, attraverso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le unita' operative di sottoprogramma previste dalla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 1995, n. 390, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1208 del 1 marzo 1995, accertano, preliminarmente all'istruttoria tecnico-economica e comunque entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, la compatibilita' degli interventi proposti con la tutela degli interessi ambientali e, in relazione alla tipologia degli interventi stessi, individuano, per i progetti pubblici quando a cio' non abbia gia' provveduto il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e per i progetti privati, le autorita' competenti al rilascio dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed assensi necessari per la esecuzione dei lavori che debbono essere convocate alla conferenza di servizi.

3. Per le modalita' di convocazione e di svolgimento della conferenza di servizi si applicano i principi di cui ai commi 4 quinquies, 4 sexies, 5, 6, 7, 8, 8 bis ed 8 ter dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, introdotti con la legge 28 dicembre 1995, n. 549. Detti principi si applicano anche alla conferenza di servizi per i progetti proposti da soggetti privati, per quanto compatibili.

4. L'amministrazione pubblica titolare del progetto presentato convoca direttamente la Conferenza di servizi nel rispetto delle norme di cui al comma 3, ovvero ne richiede la convocazione, fornendo il numero necessario di copie conformi degli elaborati tecnici progettuali, all'autorita' regionale competente che provvede seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di convocazione.

5. Per gli altri progetti la Conferenza di servizi e' convocata dal dirigente regionale del settore competente per materia su proposta del responsabile del procedimento amministrativo o, in caso di inerzia, dal responsabile del Sottoprogramma.

6. Per il DOCUP Ob. 5b 1994-1999 il procedimento amministrativo deve essere concluso entro centottanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande. Trascorso inutilmente detto periodo, il responsabile di Sottoprogramma assegna il termine perentorio di trenta giorni ai dirigenti degli uffici interessati.
In caso di ulteriore ritardo, il responsabile di obiettivo conferisce incarico a funzionari idonei per il completamento del procedimento.
Le formali comunicazioni sull'esito delle domande debbono essere date entro il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento regionale di approvazione delle graduatorie; la realizzazione degli interventi finanziati deve essere avviata entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento di concessione; in caso di inadempienza, si procede alla revoca del beneficio concesso.

7. Per il DOCUP Ob. 2 1994/1996 i progetti inseriti nella graduatoria degli ammissibili per l'annualita' 1996 ma non finanziati per limiti dello stanziamento della specifica misura, vengono ammessi a finanziamento a richiesta dei beneficiari e considerati prioritari per l'annualita' 1997 del nuovo DOCUP 1997/1999, purche' le opere relative a detti progetti non abbiano avuto inizio nel 1996.
I progetti presentati dagli Enti pubblici a valere sul DOCUP 1994/1996, relativamente alle misure 1.3, 3.1, per i quali e' stata gia' espletata la gara d'appalto e non sono stati iniziati i lavori, che per mancanza di fondi sulle specifiche misure non hanno trovato copertura finanziaria, sono ammessi al finanziamento nelle rispettive misure del nuovo DOCUP 1997/1999.

8. Ai fini e per gli effetti applicativi della procedura definita al comma 96 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Giunta regionale procede alla formazione ed al periodico aggiornamento di un elenco speciale di interventi tipologicamente riconducibili alle azioni previste dalle misure dei DOCUP Ob.2 1997/1999 e Ob. 5b 1994/1999 suddiviso in due sezioni comprendenti rispettivamente:

- i progetti cantierabili individuati tra quelli non finanziati per limiti di risorse inseriti nelle graduatorie gia' approvate;

- altri progetti finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali compatibili con la localizzazione e con i termini temporali previsti dalle normative comunitarie.

9. Qualora il parco dei progetti ammissibili su una specifica misura risulti fortemente esuberante rispetto alle risorse programmate per la misura medesima nel Piano finanziario del DOCUP, la Giunta regionale e' autorizzata a deliberare la finanziabilita' dei progetti nel rispetto delle graduatorie approvate fino ad intero assorbimento delle risorse programmate, sospendendo nelle more della eventuale riprogrammazione della spesa, la presentazione di ulteriori domande sulla misura interessata.


Art. 7

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 8 e dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 7, e' determinata in L. 60 al metro cubo di gas metano erogato.

2. Tale aumento si applica ai consumi di gas metano erogati dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cui ai numeri 11 e 12 dell'allegato A del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applica, a decorrere dalla stessa data di cui al comma 2, l'imposta sostitutiva dell'addizionale nella misura minima di lire 10 al metro cubo.


Art. 8

1. La disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 si applica anche agli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati e che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico dell'Amministrazione regionale, regolati sulla base di accordi definiti dal comma 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Art. 9
1. Il termine di trenta giorni indicato al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1994 e' modificato in centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione agli enti beneficiari dei finanziamenti, dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

2. La frase "gli eventuali ribassi d'asta o economie devono essere finalizzati al finanziamento di altri interventi nell'ambito della stessa legge n. 2 del 1992", contenuta nel citato comma 3, e' soppressa.

3. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di cui alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 54, concernente "Interventi urgenti nella Provincia di Roma per lo sviluppo della Sabina Romana", come modificata dalla legge regionale n. 7 del 1994, nonche' a quelle previste dalla legge regionale 19 settembre 1994, n. 48, concernente "Proroga straordinaria di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo dell'area compresa tra l'Autostrada del Sole ed il Lago di Bracciano complementare a quella della Valle del Tevere", come modificata dalla legge regionale n. 16 del 1996 e dalla legge regionale n. 59 del 1996.


Art. 10

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 1996 e' cosi' sostituito:

"L'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, e' integrato dal seguente comma: le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sull'intero ammontare dell'importo finanziato detratto il ribasso d'asta comprensivo d'I.V.A. praticato dalla ditta aggiudicataria sull'importo dei lavori a base di gara".

2. Le lettere c) e d) dell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 sono cosi' sostituite: c) il 10 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito di deliberazione di approvazione della spesa complessiva effettiva occorsa per la realizzazione dell'opera.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle convenzioni gia' stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nelle stesse siano gia' predeterminati i singoli importi.


Art. 11

1. Alla rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4, la parola "rendiconto" e' sostituita dalla seguente "conto".

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 e' sostituito dal seguente:

"1. Entro il termine di novanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la struttura competente, acquisita la necessaria documentazione da parte della ragioneria regionale, predispone il conto annuale della gestione per l'approvazione da parte del dirigente regionale competente".

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 la lettera f) e' soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4, e' aggiunto il seguente:

"3 bis. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo 16113 con la denominazione "Rimborsi per somme ripetute ed indebite versate su conto corrente postale intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (spesa obbligatoria)" con lo stanziamento per il 1997 di L. 5.000.000=".


Art. 12

1. Per le esigenze dell'Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni della Giunta e' consentita l'assunzione con le modalita' di cui al comma 2, di giornalisti professionisti o pubblicisti nel numero massimo di sette unita' designati dal Presidente della Giunta.

2. Il personale di cui al comma 1 e' assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato con l'attribuzione del trattamento economico nei limiti previsti dal C.C.N.L. di categoria.

3. L'incarico e' conferito con deliberazione della Giunta regionale, puo' avere la durata della legislatura e termina con la cessazione dalla carica dell'organo che ne ha proposto l'assunzione. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dagli atti deliberativi assunti in materia.

4. A far data dal 16 luglio 1996 il terzo alinea del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 le parole "articoli da 1 a 28" sono cosi' sostituite "articoli da 1 a 22 e articoli da 24 a 28".

5. Per le finalita' di cui al presente articolo la spesa grava sullo stanziamento del capitolo 14113 del bilancio di previsione della Regione Lazio dell'esercizio 1997 e successivi.

6. La disciplina di cui al presente articolo si applica fino all'entrata in vigore della normativa concernente l'istituzione dei ruoli professionali e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 13

1. In attesa di un adeguamento piu' ampio della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, istitutiva dell'ARSIAL il comma 4 dell'articolo 14 della stessa legge e' integrato come segue: "i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 3 lettere b) e c)".

2. Per semplificare il procedimento amministrativo il controllo su tutti gli atti di cui al citato articolo 14 il comma 8 e' soppresso. Sono pertanto abrogati i commi 8, 9 del medesimo articolo. Al comma 10 le parole "o dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici" sono soppresse.

3. Le deliberazioni dell'Agenzia non soggette al controllo della Giunta regionale sono inviate trimestralmente all'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale (ex agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici), con apposito elenco.


Art. 14

1. In attesa di un adeguamento della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 ed al fine di semplificare il procedimento amministrativo, il controllo sulle deliberazioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 50 del 1994, e' soppresso. Le medesime deliberazioni sono trasmesse alla Regione secondo le modalita' di cui al comma 5 unitamente alle deliberazioni di cui al comma 7 dello stesso articolo.

2. Sono abrogati i commi 4 e 8, mentre e' soppresso il riferimento al comma 4 riportato nei commi 5 e 6 dello stesso articolo 17.

3. L'articolo 5 della citata legge regionale n. 50 del 1994 e' abrogato.


Art. 15

1. La Regione attua gli adempimenti di sua competenza previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni con la procedura di cui ai successivi commi.

2. I Comuni segnalano ai Settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale competenti per territorio il verificarsi di eventi calamitosi entro il termine di cinque giorni dalla loro cessazione, precisando le localita' interessate, il tipo di evento calamitoso, le produzioni agricole e le strutture aziendali danneggiate.

3. I Settori decentrati, delimitato il territorio colpito dall'evento calamitoso, accertata l'entita' dei danni, individuate le provvidenze da concedere e le relative richieste di spesa, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla segnalazione di cui al comma 2) trasmettono una dettagliata relazione all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. L'Assessorato predispone le proposte di declaratoria di eccezionalita' dell'evento calamitoso che la Giunta regionale delibera entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento medesimo.

4. Le domande per beneficiare degli interventi contributivi e creditizi previsti dalla legge n. 185 del 1992 sono presentate, utilizzando gli appositi modelli ai Settori decentrati competenti per territorio entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria di eccezionalita' dell'evento emanato dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.

5. I Settori decentrati provvedono, entro i sessanta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad istruire le medesime secondo l'ordine cronologico di presentazione ed a trasmettere al competente Settore dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale gli elenchi delle pratiche ammesse alle provvidenze.

6. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, ricevuti gli elenchi delle pratiche di cui al comma 5, provvede ad assegnare ai Settori decentrati competenti per territorio, ed a ripartire tra Istituti di Credito, le somme trasferite alla Regione a norma dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 185 del 1992.


7. Nell'ambito degli interventi deliberati dalla Giunta regionale, i Settori decentrati medesimi provvedono a rilasciare i nulla-osta alla concessione dei prestiti e dei mutui di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f) della legge n. 185 del 1992, nonche' ad emettere i provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e) della stessa legge.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie ripartite per oggetto di spesa ed assegnate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in forma diretta, dal Fondo di solidarieta' nazionale, mediante giroconto sul conto corrente regionale al capitolo di entrata n. 01335. Le somme cosi' accreditate sono imputate, di volta in volta, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, sui rispettivi capitoli di spesa del bilancio regionale come sotto specificati:

Cap. 21369 - Contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettere a), b), e);
Cap. 21373 - Concorso nel pagamento degli interessi nella rata d'ammortamento dei prestiti di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettera c);
Cap. 21375 - Concorso nel pagamento degli interessi nella rata d'ammortamento dei prestiti di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettere d) e f);
Cap. 21382 - concorso nel pagamento degli interessi sui mutui decennali di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettera e).

9. I provvedimenti relativi agli eventi calamitosi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolati fino alla loro definizione dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57.

10. La legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 e' abrogata.


Art. 16

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 e gli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43.

2. I compiti attribuiti al Comitato tecnico consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola e al Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquacoltura sono svolti collegialmente dai dirigenti di Settore e di Ufficio competenti in materia.


Art. 17

1. Per una maggiore utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali nel campo del risparmio energetico, dell'utilizzo delle fonti alternative di energia, nonche' per la realizzazione di progetti ed iniziative volti a favorire tra le PMI del Lazio la diffusione ed il trasferimento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, l'Assessorato sviluppo economico ed attivita' produttive puo' avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica nel cui oggetto sociale e' prevista la realizzazione dell'attivita' di cui sopra.
A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni con gli stessi.

2. Nel bilancio di previsione dell'anno 1997 e' istituito il capitolo n. 22167 cosi' denominato: "Spesa per convenzioni con Enti pubblici e privati per un migliore utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali nel campo energetico, della ricerca, della innovazione tecnologica e della loro diffusione e trasferimento tra le PMI del Lazio.

3. E' autorizzata, per il 1997, la spesa di Lire 200 milioni.


Art. 18

1. Alla lettera c) dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1986 e' aggiunto il seguente comma: "La FI.LA.S. puo' inoltre, a richiesta della Regione, utilizzare una quota del fondo di cui sopra per spese connesse all'attuazione di programmi comunitari, di leggi nazionali e regionali e per la realizzazione di azioni sperimentali finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle PMI del Lazio".


Art. 19

1. La Regione, in base alle risultanze dei bilanci consuntivo 1996 e preventivo 1997 di ciascun Consorzio, per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale, concorda, con i consorzi stessi, un piano di restituzione delle somme erogate fino al dicembre 1990 a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi della legge regionale n. 52 del 1984.


Art. 20

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 e' cosi' modificato:

- al punto b) va aggiunta la seguente frase: "Il contributo pubblico massimo, per l'anno 1997 e gli anni successivi, e' fissato nella misura del 70 per cento dell'investimento ammissibile";
- viene aggiunto il seguente punto c): "c) nella concessione di un contributo massimo pari al 50 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi, incubatori".


Art. 21

1. Dopo la lettera d, del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 e' aggiunta la seguente:
d bis) "le borse di studio possono, in alternativa, essere anche destinate alle Organizzazioni regionali delle Cooperative per iniziative promosse d'intesa con Enti di ricerca o Universita'".


Art. 22

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 51 del 1996 sull'imprenditorialita' femminile, e' aggiunto il seguente comma 3 bis: "Il comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale".

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 51 del 1996 e' soppresso.


Art. 23

1. La legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 modificata ed integrata dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 e' cosi' ulteriormente modificata:

- all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole "in 15 rate annuali", sono sostituite con le parole "in 10 rate annuali";

- il comma 2 dell'articolo 5 e' soppresso;

- all'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma: "Su motivata istanza del soggetto beneficiario, da presentare prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, puo' essere concessa una congrua proroga del termine suddetto per una sola volta e per un massimo di un anno";

- all'articolo 11, comma 1, per parole "quindici anni", sono sostituite con le parole: "dieci anni";

- all'articolo 11, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "Nel caso in cui il beneficiario dei contributi e' soggetto diverso del proprietario dell'immobile in alternativa all'opposizione del vincolo trascritto presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, e' possibile la presentazione di congrua polizza fidejussoria stipulata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati";

- all'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma: "La documentazione necessaria ai fini della liquidazione dei contributi deve essere presentata dal soggetto beneficiario entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di termini di ultimazione dei lavori gia' scaduti, il termine per la presentazione della documentazione decorre dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione dei contributi. Qualora i termini per l'ultimazione dei lavori risultano gia' scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi per la presentazione della documentazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 24

1. In attesa dell'emananda legge regionale contenente "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio", e in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30 e dall'articolo 13 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76, per il solo anno 1997 i piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

2. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1991, n. 35 dopo le parole "la Giunta regionale" sono abrogate le seguenti "sentita la competente commissione consiliare permanente".


Art. 25

1. Alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" sono apportate le seguenti modifiche:

- articolo 13, il comma 3 e' cosi' sostituito: "3. Il restante 15 per cento dei fondi e' utilizzato per finanziare gli interventi di cui agli articoli 23, 24 e 25.";

- articolo 13, il comma 4 e' soppresso;

- l'articolo 14 e' soppresso;

- articolo 27, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole ", nonche' in materia di promozione e diffusione esperienze educative e di istruzione tecnica e professionale di cui agli articoli 19 e 21.".

- articolo 38, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse.


Art. 26

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 e' cosi' sostituito:

"Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi di cui al precedente articolo 2 i legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato regionale alle politiche per la qualita' della vita apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente, il programma dell'attivita' che intende svolgere nel territorio regionale per cui viene richiesto il contributo, con la quantificazione della spesa necessaria alla realizzazione.
La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui all'articolo 2 alle associazioni, fondazioni ed unioni che presentino regolare istanza entro il 31 maggio e che risultino incluse nell'albo di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'80 per cento della disponibilita' di bilancio, in proporzione alla spesa occorrente per la realizzazione del programma oggetto della richiesta, il cui ammontare puo' essere ritenuto ammissibile fino a un massimo di lire 50 milioni;
b) il restante 20 per cento della disponibilita' di bilancio e' ripartito fra organismi che dichiarino di non avere ricevuto, da almeno un anno, contributi da altri enti pubblici o dello Stato fino ad incrementare, nella misura massima del 10 per cento, l'ammontare del contributo ottenuto per effetto dell'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a);
c) qualora l'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera b) non esaurisca l'intero importo disponibile, la parte residua viene ripartita con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera a);
d) il contributo ad ogni singolo organismo non puo' superare, in ogni caso, l'80 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile ai sensi della precedente lettera a). Il contributo di cui al comma 1 e' erogato per il primo 50 per cento contestualmente alla concessione del contributo e, per la restante somma a saldo, previa produzione della docunentazione attestante l'effettiva realizzazione del programma".

2. All'articolo 4, ultimo comma della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 le parole "del Consiglio regionale" sono sostituite con le parole "della Giunta regionale".


Art. 27

1. Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 si provvede con decreto del Presidente della Giunta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 66 della medesima legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, riguardante l'autorizzazione all'apertura degli asili nido privati, e' sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto su proposta dell'Assessore competente a negare o concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 27, dandone contestuale comunicazione al comune interessato".


Art. 28
1. L'erogazione della somma iscritta al capitolo n. 42110 del bilancio regionale, per l'esercizio delle funzioni di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalita' e criteri:

a) una prima erogazione e' pari all'ammontare dei finanziamenti ai comuni nell'anno 1996, per gli effetti della statuizione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 22;
b) una seconda erogazione ad esaurimento totale del fondo e' ripartita sulla base di programmi che riguardino il rifinanziamento di servizi gia' esistenti, l'istituzione di nuovi servizi, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti istituzionalizzati e gli interventi economici a favore degli orfani.

2. Per quanto riguarda i minori, devono essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare, nonche' progetti che scaturiscano dall'attivita' di sperimentazione.

3. In casi eccezionali e' consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nell'impossibilita' di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti.

4. L'erogazione di cui al comma 1, lettera b), e' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formula, tenute presenti le complessive esigenze finanziarie necessarie ad assicurare, ai comuni, la continuita' dei servizi gia' avviati e la realizzazione di taluni nuovi, prendendo a base, per ciascun comune, la somma globale corrisposta con il piano dell'anno precedente, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle amministrazioni provinciali in ordine alla realizzazione di programmi di interesse provinciale, promossi e coordinati in collaborazione con i comuni nel settore dei servizi sociali.


Art. 29

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17, concernente: "Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari" e' sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 3, adotta un piano annuale di iniziative ed interventi a favore dei rifugiati politici e degli immigrati da paesi extracomunitari dimoranti nel Lazio, sulla base delle aree prioritarie di interventi individuate con deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 1995, n. 42".


Art. 30

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per acquisizione dei beni e servizi e' riservata, fino alla concorrenza massima del 5 per cento e comunque non inferiore al 4 per cento a valere sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione 1997 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.


Art.31

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i loro consorzi sono delegati, per la escuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' di loro rispettiva competenza, ad adottare le funzioni amministrative, gia' trasferite o delegate alla Regione ed indicate agli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modifiche.

2. Alle Province sono altresi' delegate le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere pubbliche e di
publica utilita' di spettanza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel teritorio della provincia in cui le opere sono localizzate, ivi comprese le opere di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1990,n.42 per le quali le province sono altresi' delegate alle autorizzazioni all'accesso ed alle occupazioni temporanee e d'urgenza.

3. Le funzioni delegate di cui al comma 1 sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente della provincia, dal Sindaco del Comune e dal Presidente dalla Comunita' Montana.

4. Per quanto concerne le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere, i servizi e gli insediamenti da realizzare nei comprensori di competenza dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, si applica la legge regionale 29 dicembre 1978, n.79. L'adozione dei relativi provvedimenti e' delegata al Presidente della Provincia in cui gli interventi sono localizzati, su conforme richiesta dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, attestante, per le iniziative industriali, l'avvenuta assegnazione dell'area e la corrispondenza tecnico-economica ed urbanistica dell'iniziativa.

5. Restano di competenza della Regione i procedimenti espropriativi concernenti opere pubbliche e di pubblica utilita' eseguite direttamente dalla Regione, nonche' le retrocessioni.

6. Resta ferma la competenza dei Comuni ai sensi del comma terzo dell'articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e del comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

7. Per quanto concerne le modalita' di esercizio delle funzioni delegate, nonche' il finanziamento delle stesse, si applicano, rispettivamente, gli articoli 15 e 52 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4. In caso di omissione di singoli atti relativi alle funzioni delegate dal presente articolo, il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, e' esercitato dal Presidente della Giunta regionale.


8. Resta di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei procedimenti pendenti presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 32

1. Il combinato disposto dell'articolo 7, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n.396 e dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n.333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359 si applica ai procedimenti di cui all'articolo 31.

2. Le competenze delle commissioni provinciali di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865, come modificata dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n.10 per quanto riguarda i procedimenti di cui all'articolo 31 trasferiti alla Regione, sono esercitate dalla competente struttura della Giunta regionale.


Art. 33

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 e' aggiunto il comma 5: "Con l'avvenuta scelta della forma di cooperazione di cui all'articolo 4, ovvero con l'approvazione della convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 o con l'approvazione della convenzione di costituzione di un consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma, e' formalmente costituita l'Autorita' di Ambito".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996, le parole: "sentiti gli enti locali
interessati " sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Autorita' di Ambito".

3. Al comma 3 dell'articolo 16 alla lettera c) della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 la parola:"funzionari" e' soppressa.


Art. 34

1. la legge regionale 7 ottobre 1996, n.39 e' modificata come di seguito indicato:

a) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole: "Appartenenti a pubbliche amministrazioni";
b) il comma 4 dell'articolo 7 e' cosi' sostituito: "4. Il compenso del Segretario generale e' determinato dalla Giunta regionale ragguagliandolo a quello stabilito per i Segretari generali delle Autorita' di Bacino nazionali";
c) dopo il comma 4 dell'articolo 7 e' aggiunto il seguente comma: "4 bis. Al Segretario generale, qualora appartenga all'amministrazione regionale, viene corrisposta, per la durata dell'incarico una retribuzione aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico stabilito in base al comma precedente e quello in godimento";
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "non appartenente all'amministrazione regionale";
e) al comma 3 dell'articolo 9 sono sostituite le parole "si applica il trattamento economico previsto" con le parole: "compete l'indennita' prevista";
f) al comma 2 dell'articolo 10 sono sostituite le parole: "da non oltre tre anni dalla data dell'assegnazione delle borse stesse" con le parole: "od in altre discipline che abbiano attinenza con le attivita' di studio perseguite dall'Autorita' dei Bacini regionali.".


Art. 35

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1993, n. 35, le parole: "a favore del Comune di Rocca Priora, sul cui territorio sono localizzate le sorgenti predette", sono sostituite con le seguenti parole: "a favore dei comuni, nei quali sono localizzate le zone di tutela assoluta e di rispetto delle predette sorgenti, determinate ai sensi del successivo articolo 2".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: "il Comune di Rocca Priora" aggiungere le parole "d'intesa con gli altri comuni interessati".


Art. 36

1. Le progettazioni ed i lavori previsti dalle leggi regionali n. 60 del 1985, n. 22 del 1987, n. 67 del 1993 e successive modificazioni, in materia di opere viarie, possono essere delegate alle Amministrazioni provinciali ed ai comuni territorialmente competenti con atti della Giunta regionale.

2. I rapporti che eventualmente insorgano tra Regione Lazio ed Ente delegato all'intervento di cui al comma 1 sono regolati con apposita convenzione stipulata tra le parti.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e per l'approvazione dei progetti e della convenzione di cui al comma 2 si adottano leggi, norme e regolamenti vigenti anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67.


Art. 37

1. Dall'anno 1994 all'anno 2000 l'aliquota minima del costo di esercizio al netto dei costi di infrastruttura, dei pubblici servizi di trasporto locale ed interregionale da coprire con i ricavi del traffico, e' determinata nella misura del 35 per cento ad eccezione del trasporto pubblico urbano svolto nel Comune di Roma la cui misura e' determinata come segue: dall'anno 1994 all'anno 1998 aliquota del 31 per cento, anno 1999 aliquota del 33 per cento, anno 2000 aliquota del 35 per cento.

2. Nei limiti di stanziamento delle risorse finanziarie destinate a sostenere il trasporto pubblico locale a decorrere dall'anno 1996 e fino all'entrata in vigore del regime di contratti di servizio previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, il contributo spettante ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 ai soggetti pubblici e privati esercitanti il servizio di pubblico trasporto di persone nel Lazio e quello interregionale e' determinato dal prodotto dei costi chilometrici standardizzati per le percorrenze chilometriche effettivamente svolte nell'anno di riferimento detratti i ricavi presunti del traffico. L'ammontare del contributo come sopra calcolato a favore del servizio di trasporto pubblico urbano, ad eccezione di quello di Roma, per l'anno 1997, e' ridotto del 25 per cento.

3. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e' cosi' sostituito: "l'importo delle anticipazioni di cui al successivo articolo 7 bis che a seguito di verifica a consuntivo risultasse superare l'importo del contributo spettante e' considerato acconto sugli esercizi successivi, fatta salva la facolta' per la Regione Lazio di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze".

4. Gli oneri figurativi relativi a soci e familiari operanti nelle Aziende di pubblico trasporto di persone sono commisurati ai costi del personale appartenente alla quinta qualifica del C.C.N.L. Autoferrontranvieri in vigore nell'anno di riferimento. Il riconoscimento di detti oneri e' condizionato alla percorrenza minima di Km. 25.000 per ciascun socio o familiare rispetto alle percorrenze globali chilometriche svolti dalle Aziende. La misura di detti oneri trova applicazione anche ai fini dell'integrazione di eventuali conguagli spettanti alle Aziende esercitanti il pubblico trasporto riferiti al periodo 1989-1995.

5. E' abrogata ogni altra norma in contrasto con i criteri e le disposizioni del presente articolo.


Art. 38

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 76, e' cosi' sostituito:

"1. Il Comune di Tarquinia, dopo aver acquisito il parere favorevole della competente Sopraintendenza, approva un progetto preliminare generale, per il consolidamento statico ed il restauro conservativo delle antiche mura cittadine, da attuarsi in lotti esecutivi.".


Art. 39

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modifiche, sulle richieste di cui alle lettere f),g),h), ed i) del comma 1 e su quelle di cui ai punti 5 e 6 del comma 4 dello stesso articolo, la Regione provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del competente Assessore all'Urbanistica, previo parere del Settore Servizi Tecnici per la pianificazione comunale, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti decorso inutilmente detto termine, che puo' essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, il provvedimento si definisce in Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 142 del 1990, articolo 27.


Art. 40

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 le parole "e quelle di cui al numero 1 del comma 4 dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ed esclusi i piani regolatori generali e loro varianti di comuni con popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'adozione, superiori a 5000 abitanti residenti".

2. Per i piani regolatori generali e loro varianti in merito ai quali ai sensi del comma 1 si e' espressa la sottosezione della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale, le determinazioni della Giunta regionale sono assunte entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, che puo' essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i suddetti strumenti urbanistici si intendono approvati.


3. In caso di modifiche di ufficio di cui all'articolo 15 della citata legge regionale n. 43 del 1977, il termine di centottanta giorni e' da intendersi rispettato con l'invio al comune delle proposte di modifica. Dal ricevimento della deliberazione comunale di controdeduzioni, divenuta esecutiva, decorre un nuovo termine di sessanta giorni entro il quale sono assunte le determinazioni definitive della Regione, trascorso inutilmente detto termine, si determinano gli effetti di cui al comma 2.


Art. 41

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e' cosi' sostituito:

"Per le opere realizzate successivamente al 1 ottobre 1983 e non oltre il 31 dicembre 1993 e per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge n. 1497 del 1939 e dal decreto legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni della legge n. 431 del 1985, la subdelega e' estesa al parere di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche. E' in ogni caso subdelegato ai Comuni il parere di cui al periodo precedente relativamente alle opere abusivamente realizzate entro il 1 ottobre 1983. Il parere e' anche subdelegato ai Comuni qualora la relativa istanza attenga, contestualmente, ad opere realizzate entro tale data nonche' a loro ampliamenti od interventi sulle medesime che non comportano aumento di superficie o di volume, ancorche' effettuati in epoca successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Per il rilascio del parere il comune puo' preventivamente sentire la commissione edilizia come integrata ai sensi del comma 5, in difetto, il parere e' espresso sulla base di apposita relazione istruttoria predisposta dal competente Ufficio comunale e sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico-Urbanistico, che deve esporre il proprio motivato avviso. Detto parere da esprimere entro centottanta giorni dall'assunzione dell'istanza se favorevole, e' comunicato ai competenti organi del Ministero per i Beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 82, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come integrato dal decreto legge n. 312 del 1985 convertito con modificazioni dalla legge n. 431 del 1985".

2. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole "e dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985".

3. All'articolo 8 e' inserito il seguente comma 1 bis:

"Le istanze di parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, subdelegato ai sensi del comma 6 del precedente articolo 1, come sostituito dalla presente legge, che siano state presentate all'Assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, sono d'ufficio restituite alle competenti amministrazioni comunali".


Art. 42

1. All'articolo 10 della legge 26 giugno 1987, n. 33 e' aggiunto il seguente comma:

"I punteggi di cui ai punti 7 e 8 non sono cumulabili tra loro".


Art. 43

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1987, n. 33 e' inserito il seguente comma: "Nei confronti degli occupanti senza titolo, anche componenti un nucleo familiare, che abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato o che, di propria iniziativa, abbiano riconsegnato lo stesso agli enti gestori, per una sola volta non si applica il comma 4 dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513".


Art. 44

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, e' subdelegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti soggettivi da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato e/o della Regione.

2. Il rilascio dei provvedimenti di idoneita' o di diniego avviene conformemente ai criteri ed alle prescrizioni emanate dalla Regione.

3. Alle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4.


Art. 45

1. Gli stanziamenti disponibili per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e successive modifiche sono destinati per almeno il 50 per cento alla redazione dei Piani Regolatori Generali e per la restante quota alla redazione degli altri strumenti urbanistici previsti dalla stessa legge regionale n. 55.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad individuare i comuni beneficiari dei contributi, determinandone l'importo ed assumendo il relativo impegno di spesa nel rispetto dei criteri indicati al comma 1 e all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 55.


Art. 46
1. Nelle more di approvazione della legge regionale di riordino delle comunita' Montane, per i fondi trasferiti alla Regione per le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n.1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si confermano le modalita' di ripartizione, nonche' le direttive nei modi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 26.

2. Al fine di consentire la realizzazione dei programmi di investimento da parte delle Comunita' montane per il triennio 1997/1999, sono autorizzate le spese di funzionamento e di gestione ad essi connesse, nel limite massimo della percentuale del 5 per cento limitatamente al periodo riferito al triennio 1997/1999, in aggiunta alla percentuale del 5 per cento gia' prevista dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72 per il reperimento integrativo dei fondi occorrenti per il funzionamento degli enti montani.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il capitolo 51601 recante: "Finanziamento dei piani pluriennali di intervento delle comunita' montane mediante utilizzazione dei fondi attribuiti dallo Stato (legge regionale 24 giugno 1983, n. 47)" e' modificato secondo quanto di seguito specificato: "Finanziamento dei piani pluriennali di investimento delle Comunita' montane, ivi comprese le spese di gestione e di funzionamento ad essi connesse".


Art. 47

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale istituisce, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro e alla formazione professionale, una commissione di studio presieduta dallo stesso Assessore e composta da:

a) due membri designati dalla Commissione lavoro e formazione professionale;
b) due membri della Commissione bilancio e programmazione;
c) un rappresentante della FILAS;
d) un rappresentante della Societa' per l'imprenditoria giovanile;
e) un rappresentante della GEPI S.p.A.;
f) un rappresentante dell'IRSPEL;
g) un rappresentante dell'Agenzia per l'impiego;
h) un dirigente regionale designato dall'Assessore al bilancio e alla programmazione;
i) un dirigente designato dall'Assessore alla cultura;
l) un dirigente designato dall'Assessore all'industria, commercio e artigianato;
m) un dirigente designato dall'Assessore risorse e tutela ambientale.

2. La Commissione coordinata dall'Assessore alle politiche per il lavoro e alla formazione professionale, ha il compito di produrre entro centoventi giorni dalla sua istituzione, uno studio propedeutico alla costituzione di una Agenzia regionale per la formazione professionale e l'occupazione in grado di costituire un polo di riferimento e di coordinamento per la programmazione e un supporto per la realizzazione degli interventi previsti dal vigente ordinamento legislativo regionale, tenendo conto dei processi di trasferimento alla Regione delle competenze e degli strumenti per le politiche attive del lavoro e del processo, in atto, di delega alla Provincia delle competenze relative alla formazione professionale.

3. Sulla scorta delle indicazioni emerse dalla Commissione, sentite le parti sociali, la Giunta regionale propone con apposito disegno di legge l'Agenzia regionale per la formazione professionale e l'occupazione, entro il 1997, attribuendo ad essa le funzioni di organo strumentale della Regione per tutti gli interventi finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali ed alla creazione di nuovi posti di lavoro.

4. Per le spese relative alle consulenze esterne ed alla pubblicazione del materiale prodotto dalla Commissione viene istituito il capitolo di bilancio n.11475 denominato: "Spese Commissione di studio sui problemi del lavoro" con lo stanziamento per il 1997 di L. 50.000.000=. Contestualmente si procede ad una riduzione di pari importo del capitolo n. 14109.



Art. 48

1. L'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e' sostituito dal seguente:

"Art.28"
(Rendicontazione)

- Entro novanta giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti alla Regione, alle province ed alla citta' metropolitana, in relazione alle rispettive competenze.

- I rendiconti, compilati e corredati della documentazione indicata nel piano pluriennale di cui all'articolo 3, lettera l), sono approvati dalla Regione, dalle Province e dalla Citta' metropolitana, secondo le rispettive attribuzioni entro il termine di due anni dalla presentazione da parte dei competenti uffici. Con lo stesso provvedimento viene determinata la quota definitiva del finanziamento e vengono accertate le eventuali economie.

- In caso di comprovata necessita' la verifica della documentazione allegata ai rendiconti di cui al comma 2, puo' essere affidata anche a societa' di revisione o ad esperti esterni iscritti all'albo dei revisori dei conti, che le effettuano sulla base di apposite direttive regionali.

- Nel caso in cui siano stati formulati all'ente terzo gestore osservazioni o rilievi, la Regione, le Province o la Citta metropolitana, secondo le rispettive attribuzioni, adottano con provvedimento motivato le conseguenti decisioni ivi compreso l'eventuale recupero delle somme a carico dell'ente gestore con le modalita' previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910. n.639.

2. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 25 febbraio 1992, n.23, e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 45 bis"
(Norma finanziaria)

- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio regionale con la seguente denominazione "Spese per l'attribuzione di funzioni amministrative alle Province ed alla Citta' metropolitana in materia di formazine professionale: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modifiche".

- Lo stanziamento del capitolo del bilancio regionale di cui al comma 1 viene determinato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle disponibilita' esistenti sui seguenti capitoli di bilancio: nn. 24201, 24212, 24213, 24215, 24220.

3. L'articolo 46 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e' sostituito dal seguente:

"Art. 46"
(Norme transitorie e finali)

- La Regione, in attuazione della legge regionale 1 luglio 1996, n.25, provvede al riordino delle strutture regionali competenti in materia di formazione professionale anche mediante assegnazione, a norma delle leggi vigenti, di personale appartenente a dette strutture alle Province ed alla Citta' metropolitana.

- Fino a quando le Province e la citta' metropolitana non provvedono a dotarsi delle necessarie strutture amministrative ed alla costituzione delle aziende speciali, le funzioni amministrative attribuite ad esse continuano ad essere svolte dalla Regione".

4. I procedimenti di revisione dei rendiconti degli enti gestori gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n.23 del 1992, sono definiti dalle commissioni stesse.

5. Nel comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 la frase "a mezzo di apposita azienda speciale" e' soppressa.

6. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 e' cosi' sostituito: (Funzioni) "Le province e la Citta' metropolitana per l'attuazione degli interventi formativi previsti dal "Piano annuale" svolgono in particolare i seguenti compiti".

7. Nel comma 2 dell'articolo 33 la frase "Le aziende speciali" e' sostituita dalla seguente "le Province e la Citta' metropolitana".

8. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e' cosi' sostituito: (Personale) "In fase di prima attuazione le province e la citta' metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 33 si avvalgono:".


Art. 49

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e' cosi' sostituito:

"I consiglieri ed i sindaci della FILAS S.p.A. possono far parte dei Consigli di Amministrazione o dei Collegi sindacali delle societa' e degli enti cui la stessa partecipi. I Consiglieri, i sindaci ed i dipendenti della FILAS S.p.A., che ricoprono le suddette cariche, devono versare ad essa gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime".


Art. 50

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere al 31 dicembre 1996, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione ne' a quella di interessi, pene pecuniarie e sopratasse ad essi connessi.

2. Non si procede parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a L. 20.000 ne' a quello degli interessi ad esso connessi e di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55.


Art. 51

1. E' costituito ai sensi della legge regionale n. 4 del 1995, un Fondo speciale da conferire in gestione alla FILAS S.p.A. per l'attuazione di programmi ed azioni sperimentali ed innovativi di valorizzazione delle risorse umane. La gestione del Fondo e' regolata da apposite convenzioni che devono recepire le modalita' e le procedure di attuazione previste dai singoli programmi.

2. Affluiscono al predetto Fondo le risorse assegnate alla Regione per l'attuazione del piano di valorizzazione delle risorse umane per il Giubileo del 2000. La FILAS S.p.A. gestisce queste risorse seguendo le direttive impartite dal Comitato tecnico di cui al comma 4. Possono altresi' affluire al Fondo le risorse destinate all'attuazione di ulteriori programmi sperimentali ed innovativi che possono essere successivamente previsti nel contesto dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

3. Per i programmi di cui sopra relativi alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, la Regione si avvale dell'IRFOD, nei limiti delle competenze e delle disponibilita' dell'Istituto stesso.

4. Per sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di valorizzazione delle risorse umane per il Giubileo del 2000 viene istituito un Comitato tecnico composto dall'Assessore alla scuola, formazione professionale e politiche per il lavoro, o da un funzionario regionale suo delegato, in rappresentanza della Regione e da un rappresentante delll'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo.Il Comitato tecnico si avvale dell'assistenza della FILAS Spa. e ne coordina il ruolo gestionale delle risorse. Compito del Comitato e' inoltre provvedere alla definizione di metodiche e strumenti per la vrrifica in itinere dell'avanzamento, per la certificazione delle attivita' svolte e la rendicontazione della spesa.


Art. 52

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, la Regione Lazio, nell'ambito delle finalita' statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale della Regione - promuove la costituzione di una Societa' regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio.

2. Alla Societa' Unionfidi possono partecipare la Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., con compiti di gestione del programma di attivita' nonche' enti pubblici nazionali e territoriali, l'ARSIAL, camere di commercio, consorzi di garanzia fidi anche di secondo grado, organizzazioni imprenditoriali.

3. Per ottenere da parte della Regione Lazio l'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo, l'atto costitutivo e lo Statuto della Societa' Unionfidi devono prevedere in particolare, con riferimento all'oggetto sociale ed alle modalita' operative, lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) prestazioni di garanzia in primo grado a favore delle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti a medio termine concessi da Istituti di credito e finanziari;
b) prestazione di garanzia in secondo grado su finanziamenti a breve termine finalizzata al rafforzamento della capacita' operativa di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, promossi dalle categorie imprenditoriali.


4. Le attivita' di cui sopra sono esercitate attraverso la gestione di fondi di garanzia distinti per comparto produttivo costituiti da:
a) fondi affidati dalla Regione Lazio, dallo Stato, dall'Unione Europea, delle Camere di Commercio e da altri Enti pubblici;
b) proventi finanziari maturati sulla disponibilita' del Fondo, nonche' commissioni operate sull'entita' delle garanzie concesse.

5. Per l'utilizzo dei fondi la Societa' Unionfidi Lazio opera attraverso comitati tecnici deliberativi dei singoli fondi, composti da rappresentanti degli enti affidanti i fondi, dei consorzi di garanzia fidi e delle associazioni degli imprenditori, ed applica a carico del fondo una commissione di gestione commisurata all'entita' delle garanzie rilasciate. Di ciascun comitato tecnico deliberativo fa parte un dirigente regionale espressione dell'Assessorato competente per la materia nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Societa' Unionfidi Lazio stipula apposite convenzioni con istituti di Credito, intermediari finanziari e con consorzi di garanzia fidi anche di secondo grado in relazione alle diverse tipologie di interventi. Nelle convenzioni con Istituti di credito e finanziari e' stabilito tra l'altro il ruolo che possono svolgere i Consorzi di garanzia fidi quanto al supporto alle imprese nella predisposizione e presentazione agli Istituti e ad Unionfidi delle richieste di finanziamento ammissibili alle garanzie dei fondi di cui alla presente legge.

7. Unionfidi puo' fornire direttamente risorse finanziarie a Consorzi o Societa' di garanzia fidi di secondo grado sulla base di un'apposita convenzione di recepimento del programma di attivita' e di istituzione di un Comitato di gestione tecnica. Unionfidi puo' inoltre svolgere un ruolo di ricerca e catalizzazione di risorse nazionali, comunitarie ed internazionali a favore del sistema dei Consorzi di garanzia fidi del Lazio.

8. Ai fini dell'affidamento in gestione dei fondi, la Giunta regionale con proprie deliberazioni, su proposta dell'Assessore Economia e Finanza:

- accerta la corrispondenza dell'atto costitutivo e dello Statuto della Societa' Unionfidi Lazio alle finalita' e agli scopi di cui alla presente legge;

- stabilisce le priorita' di intervento nell'utilizzo dei fondi in relazione ai programmi regionali a valenza generale, settoriale, territoriale;

- definisce gli atti convenzionali di regolamentazione del rapporto tra la Regione Lazio e la Societa' Unionfidi Lazio che devono prevedere, tra l'altro, le modalita' di monitoraggio dell'attivita';

- attribuisce, su motivata proposta dell'Unionfidi le risorse finanziarie ai singoli fondi, prevedendo la possibilita' per l'Unionfidi stessa di effettuare ricollocazioni delle risorse all'interno dei diversi fondi in gestione e limitatamente al 30 per cento del totale.

9. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' stabilito in L. 5.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.000
milioni per l'anno 1998, viene iscritto al capitolo di nuova istituzione n. 22135 con la seguente denominazione: "Fondo per interventi a favore del credito da attribuire alla Societa' regionale di garanzia fidi -Unionfidi Lazio"- e la relativa copertura finanziaria viene assicurata in termini di competenza, mediante utilizzazione integrale degli stanziamenti iscritti sul capitolo 29002, lettera a) del bilancio annuale e pluriennale 1997-1999.


Art.53

1. Al fine di porre i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche locali del Lazio, singoli o associati, in grado di predisporre progetti da presentare ai finanziamenti disposti da programmi comunitari, nazionali e regionali, e' istituito il Fondo regionale per la progettazione.

2. I progetti devono riferirsi ad opere compatibili con i programmi comunitari approvati dalla Regione Lazio, alle opere incluse nei programmi per il Giubileo del 2000, ad opere gia' incluse nei programmi regionali che attivano risorse nazionali e regionali. Una quota del fondo e' altresi' riservata ad opere aventi valenza territoriale sovracomunale ovvero ad opere particolarmente significative nell'ambito delle scelte di programmazione regionale ed in grado di accedere a fondi disposti dalle leggi regionali.

3. Le spese necessarie possono riferirsi a progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e le altre rilevazioni e ricerche necessarie. Il costo presunto delle opere non puo' essere inferiore ai 2.000 milioni. Tale limite e' ridotto a 1.000 milioni per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 e superiore ai 5.000 abitanti ed a 500 milioni per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

4. La Regione anticipa ai soggetti di cui sopra un importo non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento del costo della progettazione. L'anticipazione regionale non puo' comunque superare il 10 per cento del costo presunto dell'opera da realizzare. Qualora l'opera venga successivamente ammessa al finanziamento, il soggetto beneficiario dell'anticipazione restituisce integralmente alla regione l'anticipazione ricevuta, entro e non oltre 15 giorni dall'acquisizione del finanziamento per la progettazione da parte dei soggetti finanziatori. Per le opere finanziate dalla Regione Lazio, anche a valere su fondi comunitari e/o nazionali, la Giunta regionale e' autorizzata a procedere al relativo conguaglio entro i limiti dell'anticipazione concessa.

5. Qualora l'opera non potesse essere realizzata per qualsiasi motivazione, l'anticipazione concessa per la progettazione resta a carico della Regione e non deve quindi essere restituita. Il soggetto beneficiario e' comunque tenuto a restituire integralmente alla Regione l'anticipazione ricevuta qualora il progetto, anche per singole parti e stralci funzionali, ottenga finanziamenti a valere su altre fonti di finanziamento entro un periodo di dieci anni dall'avvenuta concessione dell'anticipazione.

6. Le domande per accedere al fondo progettazione vengono inoltrate ai competenti Assessorati e al Settore Programmazione dell'Assessorato economia e finanza. Con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sono stabilite le modalita' e i dati identificativi del progetto da allegare alle richieste stesse, nonche' le procedure di istruttoria, concessione ed erogazione delle anticipazioni.

7. Lo stanziamento iniziale del Fondo e' stabilito in lire 5.000 milioni per l'anno 1997 ed in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e grava sul capitolo 28115 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione Lazio a partire dall'esercizio finanziario 1997. Le restituzioni delle anticipazioni vanno ad incrementare il Fondo stesso.

8. Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione della regione Lazio e' istituito il capitolo 03383 "Rimborsi dellle anticipazioni concesse a valere sul Fondo regionale per la progettazione"

9. Al fine di incrementare le opportunita' di ricorso al Fondo di progettazione, la Giunta regionale e' altresi' autorizzata a definire con banche e societa' finanziarie apposite convenzioni per facilitare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari del presente articolo, anche con oneri a carico del Fondo per la progettazione secondo modalita' da definire con deliberazione del Consiglio regionale e comunque secondo i criteri ed entro i limiti di cui ai precedenti commi.


Art. 54

1. Al fine di concorrere alle finalita' poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1997 la facolta' di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel Bilancio regionale puo' essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata gia' acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche alle annualita' relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie gia' previste negli elenchi allegati al Bilancio.

2. Per le restanti spese la facolta' di impegnare e' consentita sino all'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio 1997 - nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale puo' concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore economia e finanze, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all'articolo 22 della legge regionale n.25 del 1995.

4. Alle deliberazioni di inpegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

5. Al fine di realizzare il sistematico monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria e dei suoi riflessi sul Bilancio regionale nel suo complesso, l'Assessore alla sanita' concorda con l'Assessore Economia e finanza tutte le iniziative ritenute necessarie, riferendone periodicamente alla Giunta regionale.


Art. 55

1. Al fine di uniformarsi alla classificazione delle attivita' economiche ISTAT-91 e per consentire l'espletamento di attivita' strumentali all'insediamento di attivita' produttive all'interno degli agglomerati, i consorzi industriali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare le norme di attuazione dei propri piani regolatori. La delibera consorziale e' soggetta al controllo dell'Assessorato Sviluppo Economico ed Attivita' Produttive.


Art. 56

1. I punti c) e d) dell'articolo 11 della L.R. 5.5.1993, n. 27 sono soppressi.


Art. 57

1. La lettera g) dell'articolo 36 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 sulle acque minerali e termali e' soppressa.


Art. 58

1. Nei casi di contributi regionali in conto capitale erogati in base alle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80, 29 dicembre 1978, n. 82, i cui provvedimenti concessori sono stati revocati o annullati con successivi provvedimenti della Giunta regionale, le obbligazioni di restituzione possono essere estinte mediante la corresponsione in una o piu' soluzioni non oltre comunque cinque rate annuali, da determinarsi con delibera della Giunta regionale su richiesta degli interessati beneficiari, delle somme erogate dalla Regione maggiorate - in ragione d'anno - solamente degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dei contributi da restituire. Il provvedimento recante le modalita' e gli importi da restituire e' adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 59

1. Per il rimborso dei danni causati dai cani randagi al patrimonio zootecnico ovino e bovino, e' istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 il capitolo 52303 con la denominazione "Rimborso dei danni causati dai cani randagi al patrimonio zootecnico ovino e bovino" con lo stanziamento di Lire 100 milioni.

2. La Giunta regionale emana entro quattro mesi un disciplinare per le procedure di accertamento dei danni da parte dei servizi veterinari delle Aziende USL e per le pratiche di rimborso.

3. Il rimborso e' attuato sulla base di un tariffario allegato al disciplinare.

4. Il disciplinare per le procedure di accertamento e rimborso e' coordinato con le norme che regolano il rimborso di analoghi danni provocati da fauna selvatica e specie protette, anche nel corso di attivita' venatoria.


Art. 60

1. Per l'attuazione degli interventi nella Regione Lazio, previsti dalla Misura 9 del Programma Operativo Konver - Italia approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Europea n. C (96) 30 24, e' costituito, ai sensi della legge regionale n. 4 del 1995, un fondo speciale da conferire in gestione alla FI.LA.S. S.p.A..

2. La gestione del fondo e' regolata da apposita convenzione.

3. Affluiscono al fondo speciale le risorse di cui alle quote di finanziamento comunitario, nazionale e regionale previste dalla predetta Decisione, nonche' gli eventuali ulteriori finanziamenti attribuiti al Programma Konver da successivi provvedimenti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione.

4. L'onere a carico della Regione, comprensivo dei costi di assistenza tecnica, gravera' sul capitolo di nuova istituzione 24981 "Finanziamento del PIC-KONVER - Quota Regione".


Art. 61

1. Il comma 2 dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68, sono cosi' modificati:

"Art. 2

2. Sono altresi' considerati emigrati i figli ed il coniuge anche se superstite, nonche', se cittadini italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma entro il secondo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali.".

"Art. 4

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione di cui al successivo articolo 12, predispone il programma triennale di massima degli interventi, redatto in armonia con il programma regionale di sviluppo e con il piano finanziario pluriennale e predispone altresi' - sentita la Consulta - il piano annuale di riparto degli stanziamenti di bilancio per gli interventi da realizzare che puo' essere articolato nei singoli settori di intervento mediante progetti specifici.

2. Il programma triennale e' approvato dal Consiglio regionale.

3. L'attuazione degli interventi sara' disciplinata da norme regolamentari che conterranno le modalita' di fruizione dei benefici attraverso apposite procedure e dovra' prevedere particolari interventi destinati agli emigrati residenti nei paesi economicamente disagiati ed in particolare dell'America Latina".


Art. 62

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 102 del 1985 e dell'articolo 8 della convenzione stipulata tra la societa' Centro merci Orte S.p.A. e la Regione Lazio, La Regione Lazio si impegna a garantire l'integrazione della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione del centro merci di Orte per l'importo risultante dalla differenza tra il costo preventivato risultante dal conto economico annesso al progetto esecutivo e gli apporti finanziari stabiliti a carico dello Stato, della Regione Umbria e dei soci della Centro merci di Orte S.p.A.. La predetta integrazione non potra' comunque superare la somma di Lire 10.000 milioni, al netto dell'apporto gia' posto a carico della Regione.

2. Qualora la spesa dovesse risultare superiore al costo preventivato, le somme ulteriormente occorrenti sono poste a carico della societa' Centro merci di Orte, i cui soci sono comunque impegnati alla sottoscrizione e versamento dell'intero capitale sociale deliberato.


Art. 63

1. L'articolo 12, comma 4 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 21 [ndr n. 24], relativa agli interventi da porre in essere per la realizzazione delle pari opportunita' e' interpretato nel senso che la spesa per il funzionamento del relativo Comitato include anche le attivita' necessarie allo svolgimento dei compiti fissati dagli articoli 3 e 6 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della citata legge regionale n. 24 del 1988.


Art. 64

1. All'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1995, n. 56 e' aggiunto il seguente comma 2:

"Nelle more dell'attuazione delle procedure stabilite dal comma 1, e' autorizzata la partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fiera di Roma S.p.A." mediante la sottoscrizione paritaria da parte della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Camera di Commercio di Roma di n. 70 azioni per ciascun socio del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge n. 56 del 1995 la frase "La partecipazione della Regione Lazio alla costituenda societa' Fiera di Roma S.p.A." e' sostituita dalla frase "La partecipazione della Regione Lazio all'aumento di capitale della costituenda societa' Fiera di Roma S.p.A."


3. All'articolo 5 della citata legge n. 56 del 1995 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 3:

"L'onere di lire 70 milioni per la sottoscrizione delle azioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 grava sul capitolo di nuova istituzione n. 22320 che assume la seguente denominazione: "Partecipazione azionaria della Regione Lazio alla Fiera di Roma S.p.A.".


Art. 65

1. In sede di prima applicazione della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e comunque entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa, il 50 per cento dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale alla data di pubblicazione del bando rispetto alla dotazione organica della qualifica risultante al 31 agosto 1993 e' coperto mediante corso-concorso riservato al personale di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea e cinque anni complessivamente di anzianita' nelle qualifiche VII^ e VIII^;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, appartenenza alla qualifica VIII^ e nove anni complessivamente di anzianita' nelle qualifiche VII^ e VIII^.

2. Il corso-concorso avviene attraverso selezione per titoli di servizio professionali e di cultura integrata da colloquio e procedure di valutazione.

3. Il bando di concorso stabilisce i profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso e le materie oggetto delle prove.

4. Il comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1996 e' abrogato".


Art. 66

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 25 luglio 1996 al comma 1, lettera a) dopo la parola architetti, aggiungere "geometri, periti edili,";

2. All'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 25 luglio 1996 al comma 1, lettera c) dopo la parola architetti aggiungere "geometri, periti edili".


Art. 67
1. Lo stanziamento del capitolo di spesa n. 32501 e' destinato alla copertura delle spese derivanti da finanziamenti concessi negli esercizi precedenti a comuni nel frattempo dichiarati dissestati e per obbligazioni che vengono a scadenza, secondo la tempistica prevista nell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, nell'esercizio 1997.


Art. 68

1. All'articolo 3, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n.21 sono aggiunti i seguenti punti:
f) la realizzazione, anche per stralci successivi, della Biblioteca comunale progettata per Latina dall'Architetto Sterling;
g) il recupero strutturale e funzionale dell'Hotel Sabaudia al Lago e della sede dell'EPT di Latina.


Art. 69


1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11215 -utilizzazione del contributo degli Istituti di Credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale per il finanziamento di manifestazioni ed iniziative culturali, scientifiche, turistiche e sportive - e' destinato, fino alla concorrenza di 200 milioni, al finanziamento dei programmi proposti dal Comune di Gaeta, anche per il tramite di strutture convenzionate, in occasione delle manifestazioni celebrative del V Centenario dell'arrivo in Canada da parte del navigatore Giovanni Caboto.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e gli Istituti di Credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale.


Art. 70

1. Al fine di coordinare la normativa posta, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 2, ultimo comma, e 17, secondo comma, della legge 19 maggio 1996, n. 335, negli articoli 6, ultimo comma, e 27, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 con la legislazione successivamente introdotta dallo Stato e la normativa dettata dai regolamenti dell'Unione Europea, la Giunta regionale e' autorizzata, per i fondi che pervengono alla regione con vincolo di destinazione, ivi compresi quelli attinenti ai Regolamenti comunitari, ad assumere impegni formali, nei confronti dei singoli soggetti risultati aventi diritto, a seguito dell'esperimento delle procedure di selezione o di affidamento previste dalle norme di legge e/o regolamentari fino a concorrenza dell'intero importo dello stanziamento esistente nei competenti capitoli del Bilancio.

2. Il provvedimento che approva le graduatorie o l'affidamento sostanzia, entro i limiti dei competenti stanziamenti di bilancio, la scadenza delle obbligazioni richiesta per la formazione dell'impegno nei confronti di tutti i soggetti per i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione del finanziamento o approvato l'affidamento.

3. In deroga alla disposizione risultante dal combinato disposto di cui ai commi primo, lettera b), e quarto dell'articolo 33 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate a norma del precedente comma 1 e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono reiscritte su appositi capitoli di competenza dei bilanci degli esercizi successivi fino al completo esaurimento, per qualsiasi titolo, degli impegni originariamente assunti. La legge di bilancio annuale assicura, in via prioritaria, lo stanziamento, sugli appositi capitoli, della quota parte regionale del cofinanziamento. Nel caso in cui la legge di bilancio sia stata approvata entro il termine dell'esercizio, le necessarie variazioni vengono apportate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Economia e Finanza.

4. Sugli stanziamenti dei capitoli istituiti ai sensi del precedente comma 3, gli impegni di spesa sono rinnovati, a norma dell'articolo 27, settimo comma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con provvedimento dell'Assessore competente per materia, nel rispetto delle disposizioni regionali che regolano il procedimento di spesa e, in particolare, dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. Con lo stesso provvedimento, vengono integrati, nell'ambito delle risorse resesi disponibili e delle graduatorie o affidamenti deliberati con i provvedimenti richiamati al comma 2 i soggetti beneficiari, ovvero vengono incrementati, entro i limiti consentiti dalle norme, i finanziamenti concessi.

5. Nella fattispecie regolata in via generale nel precedente comma 4, gli impegni di spesa relativi ai cofinanziamenti dell'Unione Europea sono assunti con provvedimento dell'Assessore competente per l'attuazione dei Regolamenti Comunitari, di concerto con gli Assessori competenti per materia e su proposta dei funzionari previsti dall'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti adottati a carico degli stanziamenti del bilancio per l'esercizio 1996. La ragioneria provvede ad adeguare le scritture contabili e i conseguenti effetti vengono accertati con il Decreto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, che, per l'esercizio in corso, deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Decreto di variazione del bilancio previsto al precedente comma 3 deve essere adottato, con le medesime modalita' entro i successivi quindici giorni.

7. I fondi che pervengono dallo Stato, con destinazione vincolata, possono essere utilizzati indipendentemente dall'esercizio finanziario in cui le relative somme vengono iscritte nel Bilancio regionale, per finanziare gli interventi richiesti nell'anno corrispondente a quello delle annualita' del bilancio statale di provenienza.


Art. 71

1. Le norme contenute nell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59, per le attivita' finanziate agli enti locali destinatari del decreto legislativo 23 febbraio 1995, n. 77, con fondi regionali del bilancio 1996 sono confermate anche per i finanziamenti e i contributi gravanti sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997. Per essi il termine previsto nel comma 1 del citato articolo e' fissato al 15 ottobre 1998.

2. Al di fuori delle fattispecie disciplinate con la normativa richiamata e con questo articolo, e' fatto divieto ai soggetti destinatari di finanziamenti e contributi regionali di iscrivere nei propri bilanci stanziamenti alimentati da fondi regionali assegnati negli esercizi precedenti quello cui il bilancio del soggetto si riferisce, fin quando non ne abbiano avuto autorizzazione, attraverso formale comunicazione della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato competente per materia.


3. Ai fini della corretta e funzionale previsione e gestione delle risorse finanziarie, tutti i provvedimenti con i quali si assegnano finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale devono prevedere i tempi di realizzazione degli interventi.

4. I responsabili dei procedimenti di spesa sono tenuti a vigilare sul rispetto dei tempi fissati. Essi, in presenza di oggettivi e validi motivi, possono proporre, su richiesta dei soggetti interessati, da inoltrarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto, una proroga che puo' essere concesssa dall'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore all'Economia e finanza, compatibilmente con l'esistenza delle risorse disponibili nel bilancio dell'esercizio nel quale si devono assumere, a norma di legge, gli impegni di spesa.


Art. 72

1. Le leggi che dispongono spese non sono operanti per la parte dispositiva di spesa se nel bilancio dell'esercizio di competenza non sono previsti stanziamenti nei capitoli istituiti per la loro copertura finanziaria.

2. Nel caso in cui l'importo complessivo dei finanziamenti o contributi richiesti da aventi diritto superi le disponibilita' dei competenti stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale, in mancanza di altri criteri fissati a norma di legge, concede i benefici e ne determina l'entita', rapportando proporzionalmente risorse e richieste.

3. I funzionari previsti nell'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n.15, entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno o, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, devono notificare ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo o di finanziamento a carico di leggi di spesa non finanziate, il rigetto dell'istanza per inoperativita' della legge per la parte dispositiva di spesa, precisando che l'istanza stessa non puo' essere considerata rilevante oltre il termine dell'esercizio.


Art. 73

1. Il finanziamento di cui alla legge[ndr regionale] 18 febbraio 1989, n. 14, puo' essere utilizzato per l'esercizio finanziario 1997 anche per interventi di ordinaria manutenzione e per spese relative al personale addetto al servizio di sorveglianza e di informazione turistica.


Art. 74

1. La Regione concorre alla realizzazione di un Centro Congressi ed Esposizioni in Fiuggi, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo congressuale e di incrementare l'occupazione.

2. A tal fine il Comune di Fiuggi deve presentare idoneo progetto finanziario nel quale siano evidenziate le diverse fonti di finanziamento dell'opera, sia pubbliche che private.

3. La Regione contribuisce all'elaborazione del predetto progetto ai fini della ricerca delle possibili fonti finanziarie attivabili.

4. La Regione si impegna a concorrere al finanziamento dell'opera con uno stanziamento pluriennale sino alla concorrenza massima di lire 10.000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1998 a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto finanziario.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.