| L.R. 06 Dicembre 1979, n. 90 |
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Proroga termini di cui all' art. 4 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l' anno 1979.
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Art. 1 Le domande per ottenere i contributi di cui alla legge regionale 30 aprile 1979, n. 37 relativi all' anno 1979 dovranno essere inoltrate entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |