Art. 1
(Assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028 alle risultanze del
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025)
1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativi principi applicativi e dell’articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028) e successive modifiche, sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dalla deliberazione legislativa 28 luglio 2026 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2025):
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Previsioni di bilancio |
euro |
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Residui attivi al 31 dicembre 2025 |
9.563.802.360,99 |
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Residui passivi al 31 dicembre 2025 |
8.109.380.330,60 |
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti |
330.681.144,31 |
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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |
935.770.006,14 |
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Avanzo di cassa al 31 dicembre 2025 |
3.661.111.061,73 |
2. In conformità all’articolo 12 della deliberazione legislativa 28 luglio 2026 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2025), il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 è così determinato:
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Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 |
euro |
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Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (lettera A del prospetto RDA) |
(+) 3.849.081.941,67 |
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Parte accantonata (lettera B del prospetto RDA) |
(–) 2.724.525.860,89 |
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Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA) |
(–) 802.780.366,57 |
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Parte disponibile (lettera E del prospetto RDA) |
321.775.714,21 |
Art. 2
(Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028)
1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:
a) pari a euro 25.371.371.662,90, in termini di competenza, e a euro 35.623.244.210,17 in termini di cassa, per l’anno 2026;
b) pari a euro 19.667.696.169,99, in termini di competenza, per l’anno 2027;
c) pari a euro 18.929.074.964,50, in termini di competenza, per l’anno 2028.
2. Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi previsti nell’Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2026-2028, come indicati in termini complessivi al comma 1:
a) la nota integrativa prevista nell’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);
b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);
e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);
f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);
g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);
i) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);
j) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 (Allegato n. 10);
k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11).
Art. 3
(Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti. Bilanci di previsione dell’Istituto delle ville tuscolane-IRViT)
1. Ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2027-2028 deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:
a) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA LAZIO);
b) Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT);
c) Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);
d) Istituto di studi giuridici “A. C. Jemolo”;
e) Ente regionale Roma Natura;
f) Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;
g) Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci;
h) Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano;
i) Ente Parco naturale regionale di Veio;
j) Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;
k) Ente Parco regionale dei Castelli romani;
l) Ente Parco regionale dell'Appia Antica;
m) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;
n) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;
o) Ente regionale Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico;
p) Ente regionale riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
q) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.
2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2027-2028 degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui al comma 1 (Allegato n. 12).
3. Ai sensi dell’articolo 49, commi 1 e 2, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati il bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 e il bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 deliberati dall’Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT).
4. Sono allegati alla presente legge gli schemi del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, del bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 e del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 dell’Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT) (Allegato n. 13).
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
Gli Allegati sono consultabili nel Bollettino ufficiale della Regione 30 luglio 2026, n. 61, s.o. n. 6
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.