SOMMARIO
Art. 1 Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane
Art. 2 Destinatari
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Elezione, requisiti, struttura, cause di incompatibilità e revoca
Art. 5 Trattamento economico
Art. 6 Relazione annuale
Art. 7 Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo) e successive modifiche
Art. 8 Disposizioni finanziarie
Art. 9 Entrata in vigore
Art. 1
(Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane)
1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, dello Statuto, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine e dalla legislazione internazionale, statale e regionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane, di seguito denominato Garante.
Art. 2
(Destinatari)
1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti, domiciliate o aventi dimora, anche temporanea, nel territorio regionale.
Art. 3
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la piena attuazione e vigila sul rispetto degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riferimento al diritto a non subire forme di discriminazione, alla dignità personale, all’autonomia decisionale e alla piena determinazione delle scelte di vita;
b) promuove e monitora la diffusione e l’effettività degli indici dei diritti delle persone anziane e, in particolare, il diritto a un’assistenza sociosanitaria di qualità, alla parità di accesso ai servizi di assistenza e alle misure di sostegno; il rispetto di adeguati livelli di vita, di partecipazione e di inclusione sociale; il diritto di vivere in ambienti sicuri, accessibili e confortevoli anche attraverso il supporto di modelli innovativi come il cohousing; il diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di credo, di cultura e di religione;
c) propone l’adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, tenuto conto degli indici di cui alla lettera b);
d) propone e sostiene forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali valorizzandone il ruolo sociale e culturale;
e) promuove, in armonia con le disposizioni vigenti in materia, iniziative per l’invecchiamento attivo pure attraverso la promozione di approcci più positivi nei confronti dei lavoratori anziani in quanto protagonisti anche nella trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
f) concorre a verificare l’applicazione sul territorio regionale delle Convenzioni di cui all’articolo 1, delle altre Convenzioni internazionali, nonché delle disposizioni, statali e regionali, in materia di tutela e promozione delle persone anziane;
g) promuove campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione sulla conoscenza e sulla cultura dei diritti delle persone anziane, nonché iniziative di diffusione degli interventi in materia di invecchiamento attivo;
h) partecipa al Tavolo della terza età di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo);
i) promuove, in collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, progetti specifici con particolare riferimento a iniziative per il contrasto della solitudine e dell’isolamento;
j) collabora con le istituzioni e con gli enti competenti per l’effettivo ed efficace esercizio dell’attività di vigilanza sull’attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private;
k) segnala alle autorità competenti eventuali fatti penalmente rilevanti ovvero inadempimenti o violazioni da parte delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, di cui sia venuto a conoscenza;
l) realizza azioni di supporto e tutoraggio, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia delle medesime, nonché con altri enti e organismi operanti nel settore;
m) può esprimere pareri su atti e provvedimenti riguardanti le persone anziane, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti, pubblici e privati, e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante per la tutela delle persone con disabilità, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il difensore civico e la Consigliera di parità della Regione.
3. Il Garante ha diritto di ottenere notizie, atti, documenti e informazioni necessari all’esercizio delle proprie funzioni dalle strutture amministrative della Regione, dagli organismi e dagli enti strumentali della Regione, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle società controllate dalla stessa, dagli enti e dalle aziende del servizio sanitario regionale, nonché dagli enti locali e dai loro enti strumentali.
4. Il Garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.
5. Il Garante riferisce sull’attività svolta con la relazione annuale di cui all’articolo 6 presso il Consiglio regionale e, ogni qualvolta vi sia la necessità, su convocazione della commissione consiliare competente.
6. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione, ove istituiti, con i Garanti degli enti locali e delle altre Regioni che si occupano della tutela delle persone anziane. Il Garante collabora, altresì, con il Garante nazionale, ove istituito, con le forze di polizia e con le altre autorità preposte alla tutela dei diritti delle persone anziane, previa intesa con gli stessi.
Art. 4
(Elezione, requisiti, struttura, cause di incompatibilità e revoca)
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che consegue il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Il Garante dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino all’elezione del successore e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo Garante.
2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della tutela dei diritti delle persone anziane e nell'ambito delle problematiche giuridiche, sociali, sanitarie o economiche delle persone anziane.
3. Per l’espletamento della propria attività, il Garante si avvale di una struttura organizzativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche nonché della società in house LazioCrea S.p.A., costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali), previa definizione, nel relativo contratto di servizio, delle attività di supporto e delle relative modalità di svolgimento.
4. Non può ricoprire la carica di Garante colui che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
5. La carica di Garante è incompatibile con:
a) membro del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, Presidente di Regione, sindaco di comune, presidente di municipio, consigliere o assessore regionale, comunale e municipale;
b) direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, gli incarichi dirigenziali di vertice nell’amministrazione regionale, nelle società, negli organismi e negli enti strumentali controllati dalla Regione;
c) membro degli organismi dirigenti statali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria;
d) l’esercizio di funzioni di amministratore di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
e) l’esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa subordinata, autonoma o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. Nel caso di lavoratore subordinato il Garante ha l’obbligo di collocarsi in aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico.
6. Nel caso in cui sia un lavoratore dipendente, il Garante può essere collocato in aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico ovvero può optare per un regime di lavoro a tempo parziale, fermo restando quanto disposto al comma 5, lettera e).
7. Qualora venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1.
8. Il Garante può essere revocato per gravi o ripetute violazioni di legge dal Consiglio regionale con deliberazione assunta con la medesima maggioranza con cui è stato eletto.
Art. 5
(Trattamento economico)
1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso delle spese previsto per i consiglieri regionali.
Art. 6
(Relazione annuale)
1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive e documenta:
a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 3, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti delle persone anziane;
d) l’entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.
2. La relazione di cui al comma 1 è consultabile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo) e successive modifiche)
1. Alla l.r. 16/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 4 dopo le parole: “centri anziani” sono aggiunte le seguenti: “nonché del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane.”;
b) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentito il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane,”.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:
a) con riferimento al trattamento economico del Garante, mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata “Spese per il trattamento economico del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane”, con uno stanziamento pari a euro 26.250,00 per l’anno 2026 ed euro 63.000,00 a decorrere dall’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) con riferimento alle attività connesse con l’esercizio delle funzioni del Garante:
1) per euro 35.000,00 per l’anno 2026, nell’ambito delle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;
2) per euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2027, mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata “Spese per le attività del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane”, con uno stanziamento pari all’importo predetto, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.