Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva

Numero della legge: 13
Data: 1 luglio 2026
Numero BUR: 53
Data BUR: 02/07/2026

SOMMARIO

Art. 1  Finalità

Art. 2 Definizione e svolgimento delle attività

Art. 3 Disposizioni transitorie e integrazione delle Strade esistenti. Istituzione di nuove Strade e associazioni delle Strade riconosciute

Art. 4 Denominazione delle Strade

Art. 5 Comitato promotore e riconoscimento delle Strade

Art. 6 Comitato di gestione

Art. 7 Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva

Art. 8 Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva

Art. 9 Contributi regionali

Art. 10 Regolamento regionale

Art. 11 Abrogazioni

Art. 12 Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato

Art. 13 Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari

Art. 14 Disposizioni finanziarie

Art. 15 Entrata in vigore


Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale e nell’ambito delle politiche volte a favorire un’offerta turistica di tipo integrato, valorizza il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità, con particolare riferimento alle aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove e disciplina la realizzazione delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e successive modifiche e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle strade del vino”).

Art. 2

(Definizione e svolgimento delle attività) 

1. Ai fini della presente legge, si intendono per Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, di seguito denominate Strade, i percorsi viari, comprensivi di itinerari di mobilità sostenibile quali cammini, percorsi ciclabili e sentieri equestri, inseriti nell’ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG), nonché beni di interesse ambientale e culturale, evidenziati con apposita segnaletica fisica e digitale, anche tramite l’utilizzo di QR Code e differenziati per tipologia di prodotto, in cui operano i soggetti che esercitano le attività enoturistiche e oleoturistiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche), in possesso degli standard minimi di qualità di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale.

2. Al fine di garantire un’offerta integrata di servizi e prodotti, le attività dei soggetti previste al comma 1 possono essere svolte in abbinamento con le ulteriori attività di diversificazione agricola di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento dell’articolo 10.

3. La promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Strade e dell’integrazione dei relativi servizi e prodotti sono effettuati anche attraverso il portale istituito ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 14/2023 e successive modifiche.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, le Strade possono attivare forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con amministrazioni locali, organismi di gestione delle aree naturali protette, università o altri soggetti, pubblici o privati, interessati.


Art. 3

(Disposizioni transitorie e integrazione delle Strade esistenti. Istituzione di nuove Strade e associazioni delle Strade riconosciute) 

1. Le nuove Strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, già riconosciute dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, adeguano il proprio disciplinare alle disposizioni previste dalla presente legge e dal medesimo regolamento.

2. Le Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate sia per quanto riguarda gli itinerari, sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell’unitarietà del percorso della Strada esistente.

3. Le Strade riconosciute dalla Regione possono associarsi a livello regionale al fine di promuovere e valorizzare il sistema complessivo delle Strade stesse.

4. Le Strade possiedono gli standard minimi di qualità previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

5. Nel caso in cui siano presentate più istanze di riconoscimento per uno stesso territorio, la Regione individua il Comitato promotore maggiormente rappresentativo per il numero delle imprese aderenti. In caso di parità di numero di imprese aderenti, prevale l’istanza con la maggiore percentuale di produzione a DO o IG al momento della presentazione della domanda.

 

Art. 4

(Denominazione delle Strade)

1. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intendono valorizzare e/o il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.

2. Le Strade, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano integrate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi collegati al percorso preesistente, coerentemente con le produzioni previste all’articolo 2, comma 1.

Art. 5

(Comitato promotore e riconoscimento delle Strade) 

1. Per il riconoscimento delle Strade è costituito un Comitato promotore, composto, in misura non inferiore ai due terzi dei suoi componenti, dai soggetti che, in possesso degli standard minimi di qualità previsti dall’articolo 5 della l.r. 14/2023, possono esercitare le attività enoturistiche e/o oleoturistiche di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2023 nella zona geografica della Strada, nonché dagli operatori previsti dall’articolo 3 della medesima l.r. 14/2023, anche qualora gli stessi non esercitino attività enoturistiche e/o oleoturistiche.

2. Al Comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:

a) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate dalla Strada;

b) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, previsto all’articolo 2135 del codice civile, che svolge attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006, legate alla produzione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità della Regione Lazio, con particolare riferimento a:

1)  prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti di montagna previsti nel regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, ricadenti nella zona geografica della Strada;

2) prodotti a indicazione geografica di bevande spiritose previsti nel regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

3) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) previsti dal decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

4) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea (UE);

5) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modifiche, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2022 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011);

6)     prodotti che beneficiano dell’uso del Marchio di certificazione “Natura in Campo - i prodotti dei parchi” ai sensi dell’articolo 8 del relativo disciplinare d’uso per la concessione del medesimo Marchio approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 1033, del nome e dell’emblema di un’area naturale protetta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;

7) prodotti a Denominazione comunale di origine (De.Co.);

c) le imprese non agricole, che svolgono attività di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, anche sotto forma di attività multimprenditoriali ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 14/2006 e dell’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, con particolare riferimento alle produzioni previste al comma 2, lettera b), ricadenti nella zona geografica della Strada;

d) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) i consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari DO o IG della Regione Lazio, riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e ricadenti nella zona geografica della Strada.

3. Il Comitato promotore ha il compito di presentare alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della Strada, comprensiva del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada, secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento di cui all’articolo 10.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvede all’approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada.

5. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della Strada qualora si verifichino gravi inadempienze nella gestione della Strada.

 

Art. 6

(Comitato di gestione) 

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, il Comitato promotore avvia la costituzione, a pena di decadenza del riconoscimento, del Comitato di gestione, aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, sempre nel rispetto della rappresentatività prevista dall’articolo 5, comma 1. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della costituzione del Comitato di gestione.

2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base delle regole dell’autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della Strada. Il Presidente del Comitato di gestione è scelto tra i soggetti previsti dall’articolo 5, comma 1.

3. Il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla realizzazione e gestione della Strada nel rispetto del disciplinare approvato, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dall’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 e vigila sul buon funzionamento della Strada;

b) diffonde, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la conoscenza della Strada e promuove il relativo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica ed economica;

c) cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, predisponendo anche azioni a carattere didattico e formativo, in collaborazione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, con le scuole e le istituzioni formative del territorio;

d) presenta le domande per i contributi di cui all’articolo 9;

e) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.

4. Nel caso in cui si proceda all’integrazione delle Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 3, comma 2, il Comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una nuova proposta del disciplinare della Strada che regoli, in particolare, l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti tra quelli previsti dall’articolo 2, comma 1, e indichi i relativi soggetti rappresentativi.

 

Art. 7

(Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) 

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l’esercizio dell’attività di monitoraggio a cura della direzione regionale competente in materia di agricoltura, è istituito, presso la medesima direzione, l’Elenco regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, di seguito denominato Elenco.

2. L’Elenco comprende le Strade istituite ai sensi della presente legge e le Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge che sono state adeguate ovvero integrate, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, con l’indicazione, per ciascuna Strada, della composizione dei relativi Comitati.

3. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede all’aggiornamento dell’Elenco e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.


Art. 8

(Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) 

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, il Tavolo regionale delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva, di seguito denominato Tavolo, con funzioni consultive, di confronto e di coordinamento per gli interventi e le iniziative previsti dalla presente legge.

2. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è composto dal Direttore della direzione regionale competente in materia, dai Presidenti dei Comitati di gestione delle Strade e dal Direttore dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Tavolo, in relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, può avvalersi, su invito dell'Assessore, della collaborazione di ulteriori soggetti, con particolare esperienza sui temi trattati.

3. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. Nel regolamento previsto all'articolo 10 sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo.

Art. 9

(Contributi regionali) 

1. Per la promozione e la valorizzazione delle Strade, la Regione concede contributi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 12, per i seguenti interventi:

a) realizzazione della segnaletica relativa alle Strade;

b) realizzazione di attività di informazione e comunicazione digitale, tra cui siti web, campagne pubblicitarie, pubblicazioni o altro materiale informativo;

c) partecipazione delle Strade a manifestazioni fieristiche;

d) valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole e olivicole del territorio ottenute da varietà autoctone.

2. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento previsto all’articolo 10, previa presentazione da parte dei beneficiari di un’apposita rendicontazione, in misura pari:

a) al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con riferimento ai progetti presentati relativi agli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c);

b) al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con riferimento ai progetti presentati relativi agli interventi previsti al comma 1, lettera d).

3. I contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), non sono cumulabili con quelli previsti ai sensi della l.r. 14/2023.

4. Per l’espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi previsti nel presente articolo, la direzione regionale competente in materia di agricoltura può avvalersi dell’ARSIAL.

Art. 10

(Regolamento regionale) 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare:

a) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e gestione della Strada;

b) le modalità per un’immagine coordinata della Strada, anche tramite una specifica e omogenea segnaletica definita, come prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera c), punto h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;

c) i criteri e le modalità per garantire un’offerta integrata di servizi e prodotti ai sensi dell’articolo 2, comma 2;

d) le modalità e i criteri con cui le Strade già riconosciute possono essere integrate ai sensi dell’articolo 3, comma 2;

e) le modalità e i criteri con cui le Strade riconosciute si possono associare ai sensi dell’articolo 3, comma 3;

f)  le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della Strada ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e i casi di revoca del riconoscimento della Strada;

g)  le modalità di funzionamento del Tavolo;

h)  i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all’articolo 9, nonché i casi di revoca degli stessi.

 

Art. 11

(Abrogazioni) 

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici);

b) il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a modifiche della l.r. 21/2001;

c) il comma 24 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo a modifiche della l.r. 21/2001;

d) l’articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, relativo a modifiche della l.r. 21/2001;

e) i commi 25 e 26 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 21 [nd.r n. 1], relativi a modifiche della l.r. 21/2001.

  

Art. 12

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 13

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) un’analisi dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge e l’impatto degli interventi sul territorio, sui prodotti di qualità e sull’offerta turistica;

b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell’andamento e dell’evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;

c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustra:

a) gli obiettivi programmati per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l’attuazione degli interventi;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento ai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente, del:

a) “Fondo regionale per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e dell’olio d’oliva – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026 – 2028, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) “Fondo regionale per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva – parte in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 250.000,00, a valere sul biennio 2026 e 2027, di cui euro 100.000,00, per l’anno 2026 ed euro 150.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026–2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede a valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziaria regionale.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.