Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione

Numero della legge: 14
Data: 1 luglio 2026
Numero BUR: 53
Data BUR: 02/07/2026

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 149.770,00, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 149.770,00, per l’anno 2026, si provvede mediante l’integrazione del programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

 

Art. 3

(Adesione della Regione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 10 quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni per i canoni di erogazione idrica relativi all'esercizio di opere acquedottistiche) 

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 10 quinquies del d.l. 38/2026 relativo all’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui alla legge di bilancio di previsione dello Stato 2026-2028 ai carichi degli enti territoriali, applica alle proprie entrate la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) e successive modifiche.

2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione dei rapporti di natura tributaria ed extratributaria, a incrementare la capacità di riscossione delle entrate regionali e a ridurre il volume dei carichi affidati all’agente della riscossione e non ancora riscossi.

3. La definizione agevolata si applica ai debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 all’agente della riscossione, relativi alle entrate di competenza della Regione Lazio. Sono escluse dalla definizione agevolata l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le compartecipazioni e l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della l. 199/2025.

4. I debiti dei comuni nei confronti della Regione relativi ai canoni di erogazione idrica concernenti l’esercizio delle opere acquedottistiche trasferite alle Regioni, ai sensi dell’articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980) e successive modifiche, possono essere estinti mediante definizione agevolata, con il versamento delle somme dovute a titolo di capitale. Per tali debiti dei comuni, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, provvede a definire le modalità e i criteri applicativi della relativa definizione agevolata.

5. I debiti di cui al comma 3 possono essere estinti con il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto nell’articolo 1, comma 82, della l. 199/2025.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

7. Restano ferme le modalità, i termini di presentazione della domanda di adesione, i criteri di determinazione degli importi dovuti e i piani di rateazione stabiliti dalla normativa statale e dai conseguenti atti dell’agente della riscossione. Le strutture regionali competenti in materia di entrate provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari della misura e al raccordo, di natura amministrativa e operativa, con l’agente della riscossione.

8. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati