Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico

Numero della legge: 8
Data: 17 marzo 2026
Numero BUR: 23
Data BUR: 19/03/2026

SOMMARIO

Art. 1  Oggetto

Art. 2 Destinatari delle agevolazioni fiscali

Art. 3 Interventi oggetto di agevolazioni fiscali

Art. 4 Soggetti promotori degli interventi

Art. 5  Agevolazioni fiscali

Art. 6  Regolamento di attuazione

Art. 7  Clausola di valutazione degli effetti finanziari

Art. 8  Disposizioni finanziarie

Art. 9  Entrata in vigore


Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 9 dello Statuto e in armonia con le finalità e gli atti di programmazione previsti dalla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, riconosce, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, agevolazioni fiscali a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali dirette alla realizzazione degli interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e a sostegno della cultura di cui all’articolo 3.

Art. 2

(Destinatari delle agevolazioni fiscali) 

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste all’articolo 5 i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con sede legale o con una stabile organizzazione nella Regione, individuate ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche, in particolare:

a) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;

b) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

d) fondazioni, comprese quelle bancarie.

Art. 3

(Interventi oggetto di agevolazioni fiscali)

1. Sono oggetto di agevolazioni fiscali le erogazioni liberali dirette al finanziamento degli interventi:

a) di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche, localizzati nella Regione;

b) previsti all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati nella Regione.

 

Art. 4

(Soggetti promotori degli interventi)

1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono promossi da:

a)  soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa nella Regione, che abbiano tra le finalità previste nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

b)  le società cooperative con sede legale o con una stabile organizzazione nella Regione che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

c)  gli enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale nella Regione.

 

Art. 5

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni fiscali consistono in un credito di imposta sull’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:

a) 60 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di intervento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di intervento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), fino a un importo annuale massimo di euro 20.000,00 per ogni soggetto di cui all’articolo 2 ed è destinato:

a)  al 50 per cento, agli interventi previsti all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b)  al 50 per cento, agli interventi previsti all’articolo 3, comma 1, lettera b).

3. In relazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all’articolo 6 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, della volontà di effettuare l’erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l’erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell’agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.

5. La Regione può stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra la Regione e l’Agenzia medesima, relativamente alle modalità e procedure di accesso alle agevolazioni fiscali.

Art. 6

(Regolamento di attuazione) 

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, in particolare:

a) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

b)  le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

c)  le modalità di individuazione dei soggetti promotori degli interventi;

d)  le modalità di prenotazione del credito d’imposta e il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale di cui all’articolo 5;

e)  le modalità di ripartizione annuale del credito d’imposta per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero competente in materia di cultura, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Il regolamento disciplina, altresì, l’istituzione e il funzionamento di una piattaforma informatica destinata alla presentazione dei progetti di intervento, alla gestione delle erogazioni liberali e delle relative istanze di agevolazioni fiscali.

 

Art. 7

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali;

c) la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, degli interventi finanziati e dei soggetti promotori degli interventi medesimi.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”:

a) con riferimento alla convenzione con l’Agenzia delle entrate, della voce di spesa denominata “Spese per la gestione delle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura”, con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) con riferimento all'istituzione e alla funzionalità della piattaforma informatica, delle voci di spesa denominate, rispettivamente:

1) “Spese per la piattaforma informatica relativa alle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

2) “Spese per la piattaforma informatica relativa alle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 24.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

c) con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti beneficiari, della voce di spesa denominata “Spese per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali dirette alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura”, con uno stanziamento pari euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.