SOMMARIO
Art. 1 Finalità e oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Contributi regionali e soggetti beneficiari
Art. 4 Deliberazione della Giunta regionale
Art. 5 Clausola di valutazione degli effetti finanziari
Art. 6 Disposizioni finanziarie
Art. 7 Entrata in vigore
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e costituzionali, persegue l’affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia e sostiene una cultura della pace, promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali ed enti del Terzo settore per conservare la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni.
2. Pe le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e valorizzare i percorsi della conoscenza storica del Novecento, quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) percorso della conoscenza storica del Novecento, visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell’anno scolastico, presso uno o più luoghi delle tragedie del Novecento del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle istituzioni formative di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, delle università pubbliche e private e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), finalizzata a:
1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento;
2) valorizzare il ruolo e l’attività dei luoghi delle tragedie del Novecento;
3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;
4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica;
b) luogo delle tragedie del Novecento, area del territorio regionale, italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.
Art. 3
(Contributi regionali e soggetti beneficiari)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concorre all’organizzazione e realizzazione dei percorsi della conoscenza storica del Novecento concedendo ogni anno, previo avviso pubblico, appositi contributi.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di percorso della conoscenza storica del Novecento, valutato secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti:
a) scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative di cui alla l.r. 5/2015, università pubbliche e private e ITS Academy;
b) enti locali, anche in condivisione con uno o più soggetti di cui alla lettera a);
c) enti del Terzo settore, purché in condivisione con uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura competente, su domanda da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno novanta giorni prima della data di avvio del progetto, per iniziative ritenute particolarmente meritevoli ovvero per iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione.
Art. 4
(Deliberazione della Giunta regionale)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di istruzione, definisce con propria deliberazione, in particolare:
a) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3;
b) i criteri di valutazione del progetto di cui all’articolo 3, comma 2, dando priorità al numero di studenti coinvolti, ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) che accedono per la prima volta al contributo, ai progetti elaborati in condivisione e ai progetti corredati da materiali preparatori e di approfondimento idonei per la diffusone in rete;
c) le risorse per la copertura finanziaria dei contributi di cui all’articolo 3 per l’anno di riferimento;
d) la percentuale dei contributi regionali di cui all’articolo 3 e le relative modalità di erogazione;
e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 3, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.
2. Nel caso di progetti di percorsi della conoscenza storica del Novecento elaborati in forma associata tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 è individuato un soggetto capofila.
Art. 5
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spesa per la promozione e la valorizzazione dei percorsi della conoscenza storica del Novecento”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.