Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti

Numero della legge: 21
Data: 18 dicembre 2023
Numero BUR: 101
Data BUR: 19/12/2023

SOMMARIO


CAPO I     DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1         (Finalità e oggetto)

CAPO II   TURISMO EQUESTRE

Art. 2         (Definizione)

Art. 3         (Ippovie laziali)

Art. 4         (Punti di tappa, di sosta e di ristoro)


CAPO III  CENTRI IPPICI

Art. 5         (Definizione. Costituzione e avvio dell’attività)

Art. 6         (Centri ippici in zona agricola)

CAPO IV  ALLEVAMENTO DI EQUIDI

Art. 7         (Definizione)

Art. 8         (Iniziative a favore dell’allevamento di equidi)

 

CAPO V    INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI

Art. 9         (Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi)

Art. 10       (Requisiti per l’erogazione degli interventi assistiti con gli equidi)

Art. 11       (Vigilanza e controllo)

Art. 12       (Formazione)

Art. 13       (Progetti)

Art. 14       (Iniziative a favore degli interventi assistiti con gli equidi)

CAPO VI  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI

Art. 15       (Impiego di equidi nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)


CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16       (Regolamento regionale)

Art. 17       (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 18       (Disposizioni finanziarie)

CAPO VIII DISPOSIZIONI ULTERIORI URGENTI

Art. 19       (Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica)

Art. 20       (Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale)

Art. 21       (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

Art. 22       (Entrata in vigore)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1.  La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni relative al turismo equestre nonché alle infrastrutture ad esso connesse, quali ippovie, centri ippici e punti di tappa, di sosta e di ristoro, nonché agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi, tenendo conto, altresì, di tutte le altre attività svolte in connessione con gli ambiti predetti.

2.  La Regione valorizza le attività indicate al comma 1, in forma integrata, uniformando la disciplina di cui alla presente legge ai principi di inclusione sociale, tutela della salute e sostegno allo sviluppo economico territoriale, in conformità alla Costituzione, allo Statuto e all’ordinamento dell’Unione europea nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.

3.  La Regione, in particolare, riconosce:

a)  al turismo equestre, come pure ai centri ippici e all’allevamento di equidi svolto in funzione del turismo equestre, un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali del Lazio nonché della qualità e compatibilità ambientale;

b) agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell’arricchimento dell’individuo sotto tutti i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa, ludico-ricreativa e sportiva.


CAPO II

TURISMO EQUESTRE

 

Art. 2

(Definizione)

1.  Ai fini della presente legge per turismo equestre si intende le attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli, montati o attaccati, oppure con muli o asini someggiati.

2.  Il turismo equestre rientra nelle attività multifunzionali e nelle attività multimprenditoriali di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma l, lettera b), e 3 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.

Art. 3

(Ippovie laziali)

 

1.  La Regione, in considerazione del ruolo strategico riconosciuto al turismo equestre, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante l’identificazione, il censimento, l’eventuale riapertura, la valorizzazione e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, laghi, fiumi e torrenti, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare riguardo ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antiche borgate rustiche o in ambienti di grande valore paesistico e naturalistico, al contempo favorendo la creazione di punti di sosta, di tappa e di ristoro.

2.  La Regione promuove, altresì, pure mediante l’uso di tecnologie digitali, la divulgazione delle ippovie laziali attraverso la realizzazione di iniziative dirette a promuovere e a valorizzare le realtà territoriali operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolte congiuntamente all’allevamento di equidi.

3.  Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali anche attraverso la concessione di contributi da parte della Regione, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e del regolamento di cui all’articolo 16. Le iniziative divulgative di cui al comma 2 sono effettuate, altresì, dalla Regione in collaborazione con i soggetti operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolto in connessione con l’allevamento di equidi, pure attraverso la concessione di contributi ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 16.

4.  Le iniziative divulgative di cui al comma 2 possono essere effettuate anche su proposta delle organizzazioni professionali del settore agricolo e/o turistico e/o da altri soggetti qualificati.

 

Art. 4

(Punti di tappa, di sosta e di ristoro) 

1.  La Regione, la Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni, singoli o associati, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le Università agrarie, le aziende sanitarie locali (ASL) e gli altri enti pubblici regionali, al fine di favorire la creazione dei punti di sosta, di tappa e di ristoro lungo le ippovie di cui all’articolo 3, comma 1, possono concedere l’uso di immobili di loro proprietà ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, operanti da almeno due anni, oppure, nel caso in cui si tratti di associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, anche di nuova costituzione, i quali ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, di tappa o di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

CAPO III

CENTRI IPPICI

 

Art. 5

(Definizione. Costituzione e avvio dell’attività)

1.  Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare cavalli, muli e asini, anche ivi allevati, siano o meno di proprietà del soggetto titolare del medesimo centro, i quali siano idonei all’uso turistico, ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico.

2.  Il centro ippico può essere costituito o gestito da imprese, in forma individuale o societaria, oppure da associazioni.

3.  L’avvio dell’attività del centro ippico è subordinata alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l’avvio dell’attività, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

4.  Nel caso in cui il centro ippico è costituito o gestito da un imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 o da un soggetto connesso ai sensi degli articoli 54 e 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche nella modalità della multimprenditorialità di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006, per il procedimento relativo all’avvio dell’attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche.

 

Art. 6

(Centri ippici in zona agricola)

 

1.  Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zona agricola, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.

 

CAPO IV

ALLEVAMENTO DI EQUIDI

 

Art. 7

(Definizione)

 

1.  Ai fini della presente legge per allevamenti di equidi si intende l’allevamento di equidi impiegati per lo svolgimento delle attività di turismo equestre, come meglio precisate al Capo II e per gli interventi assistiti con gli equidi, come meglio precisati al Capo V.


Art. 8

(Iniziative a favore dell’allevamento di equidi)

 

1.  La Regione, nell’intento di valorizzare l’allevamento di equidi, privilegia soprattutto quello svolto in connessione con l’azienda agricola, in particolare tramite l’impiego delle razze autoctone della Regione ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche. A tal fine, oltre agli interventi previsti dal vigente Programma di sviluppo rurale (PSR), la Regione:

a)  promuove, per quanto di competenza, tutte le iniziative più opportune affinché il sostegno all’allevamento di equidi, in ogni fase della partecipazione regionale alla programmazione dei fondi europei e statali in materia di allevamento, sia elevato a obiettivo prioritario;

b) concede, con riferimento all’allevamento di equidi svolto in connessione con il turismo equestre i contributi di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, alle condizioni ivi indicate.

 

CAPO V

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI

 

Art. 9

(Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi)

 

1.  La Regione, nell’ambito della valorizzazione e promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) e nel rispetto dell’Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, recepito con il decreto del Commissario ad acta 9 marzo 2016, n. U00070, di seguito denominato Linee guida nazionali, e con le disposizioni regionali attuative, riconosce agli interventi assistiti con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell’arricchimento dell’individuo sotto i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa e ludico-ricreativa.

2.  Gli interventi assistiti con gli equidi sono gli interventi di terapia assistita, di educazione assistita e di attività assistita, così come definiti nelle Linee guida nazionali, che prevedono l’impiego degli equidi.

Art. 10

(Requisiti per l’erogazione degli interventi assistiti con gli equidi)

 

1.  Gli interventi assistiti con gli equidi sono praticati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida nazionali e dalle disposizioni attuative adottate dalla Regione e iscritti negli elenchi regionali per i centri specializzati, per le strutture pubbliche e private non specializzate e per le figure professionali e gli operatori che erogano IAA.

2.  Gli equidi impiegati negli IAA devono possedere i requisiti sanitari, comportamentali e di tutela del benessere animale previsti dalle Linee guida nazionali. Gli equidi devono essere in regola con il test di Coggins, nel rispetto della normativa vigente, e sottoposti alle profilassi vaccinali e sanitarie secondo le prescrizioni del medico veterinario esperto in IAA, nonché in regola con le linee guida della Federazione italiana sport equestri (FISE) e della Federazione italiana turismo equestre e Trec – Ante (FITETREC – ANTE) qualora l’equide sia iscritto ai ruoli delle Federazioni medesime.

 

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

 

1.  La direzione regionale competente in materia di salute, anche avvalendosi dell’ASL competente per territorio, controlla la permanenza dei requisiti dei soggetti che erogano interventi assistiti con gli equidi nonché la regolare realizzazione dei progetti di cui all’articolo 13.

2.  Nei casi di accertata perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente, la direzione regionale competente in materia di salute ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare.

Art. 12

(Formazione)

 

1.  La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle equipe multidisciplinari per gli interventi assistiti con gli equidi.

2.  I percorsi formativi devono essere correlati al ruolo rivestito nell’ambito degli interventi assistiti con gli equidi, secondo quanto previsto nelle Linee guida nazionali.

3.  La Regione, ai fini di cui al presente articolo, riconosce la validità dei titoli rilasciati nelle altre Regioni in conformità alle Linee guida nazionali.

 

 

Art. 13

(Progetti) 

1.  Gli interventi assistiti con gli equidi sono svolti sulla base di specifici progetti terapeutici, educativi, ludico-ricreativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, l’autonomia personale e l’integrazione sociale.

2.  I progetti di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da un’equipe multidisciplinare ai sensi della disciplina regionale di recepimento delle Linee guida nazionali.

Art. 14

(Iniziative a favore degli interventi assistiti con gli equidi) 

1.  La direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio può concedere in affitto, nel rispetto del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11, relativo ai criteri, alle modalità e agli strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità regionale, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.

2.  La direzione regionale di cui al comma 1 può, altresì, attribuire beni immobili di proprietà della Regione in concessione o locazione a canone ricognitorio, nel rispetto delle Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2020, n. 619, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.


CAPO VI

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI

 

Art. 15

(Impiego di equidi nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

 

1.  Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo a manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, e successive modifiche, sono autorizzate a condizione che siano garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti e degli equidi impiegati, nonché del pubblico, stabiliti ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2.  Le manifestazioni di cui al presente articolo sono autorizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive modifiche. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di richiesta del comitato organizzatore della manifestazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 16

(Regolamento regionale) 

1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale, ferme restando per gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali le competenze regolamentari attribuite dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, sono definiti:

a)  le modalità e i criteri tecnici per la realizzazione da parte degli enti locali e degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, sentiti gli enti competenti, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva del settore equestre, purché riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), FISE, FITETREC-ANTE e prevedendo espressamente che, a loro volta, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, prima di procedere ai medesimi interventi, sentano i predetti soggetti riconosciuti dal CONI;

b) i criteri e le modalità per l’attività di controllo e monitoraggio degli interventi di cui alla lettera a) finalizzati a garantire la tempestiva soluzione di eventuali criticità, anche attraverso la predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione delle ippovie da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi ai sensi dell’articolo 3, comma 3;

c)  i criteri e le modalità per la concessione agli enti locali, agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali e ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre di contributi regionali per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) i criteri e le modalità per l’individuazione degli immobili di proprietà della Regione di cui all’articolo 4 e per la relativa concessione in uso;

e)  le misure dirette a garantire sia la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dai centri ippici, sia, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, dello Statuto, la salvaguardia e il benessere dei cavalli, muli e asini di cui i medesimi centri si avvalgono, prevedendo, in particolare:

1) l’affidamento della gestione tecnica del centro ippico a un soggetto titolare di un brevetto conseguito presso quella tra le Federazioni di cui alla lettera a) che risulti competente a rilasciarlo, a seconda dell’indirizzo dell’attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell’attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, oppure dell’attività di turismo equestre;

2) la presenza all’interno del centro ippico di un numero di recinti e strutture tale da consentire ai cavalli, ai muli e agli asini di avere spazi sufficientemente ampi nei quali sostare;

3) la possibilità per cavalli, muli e asini di stanziare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata, assicurando agli stessi la disponibilità di acqua e ombra;

f)  i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 17

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)  gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b)  l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a)  del “Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del “Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 140.000,00, di cui euro 70.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2.  All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a)  alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1;

b) alla l.r. 15/2000 e all’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, relativo agli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI ULTERIORI URGENTI

 

Art. 19

(Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica)

 

1.  Al fine di favorire, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, la mobilità ciclistica e in considerazione del rilevante interesse pubblico che la stessa riveste, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili. Tali accordi definiscono anche le modalità con cui Roma Capitale mette a disposizione della Regione i fondi necessari alla realizzazione del programma degli interventi.

2.  Per la realizzazione del programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.

3.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 20

(Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi

di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale)

 

1.  Al fine di garantire la compensazione dell’adeguamento tariffario di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, è incrementato per un importo pari a euro 8.816.503,54, a valere sull’annualità 2023.

2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.816.503,54, per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell’ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, da versare all’entrata della Regione nella tipologia 104 “Compartecipazioni di tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e da iscrivere nell’apposita voce di spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 21

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

 

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge regionale

2023

2024

2025

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

03 – Sostegno all’occupazione

1

19/2022, art. 9, commi 11-13 – Spese relative al protocollo d’intesa per il sostegno

alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa

+ € 500.000,00

-

-

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

2/2023, Bilancio

di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)

- € 500.000,00

-

-

 


 










Art. 22

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.