| L.R. 30 Aprile 1979, n. 38 |
|
Modificazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 42 concernente norme sulla disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio.
|
|
Art. 1 Alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 42, concernente: " Norme sulla disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio ", sono apportate le seguenti modifiche: 1) all' articolo 2 viene aggiunto il seguente terzo comma: " La durata di apertura delle farmacie rurali di cui al comma precedente, e' fissata dal sindaco del comune interessato, sentiti l' ufficiale sanitario del comune, il medico provinciale e l' ordine provinciale dei farmacisti "; 2) la lettera b) dell' articolo 5 e' cosi' modificata: " nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti e con piu' di una farmacia, a turno e a battenti aperti "; 3) la lettera c) dell' articolo 5 e' cosi' modificata: " nei comuni con una sola farmacia a chiamata "; 4) la lettera b) dell' articolo 6 e' cosi' modificata: " nei comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con la farmacia piu' vicina "; 5) l' articolo 7 e' sostituito dal seguente: " Sono istituiti turni obbligatori per gli esercizi farmaceutici che gravitano in quartieri carenti di assistenza notturna e sono consentiti gli esercizi notturni volontari. Tali esercizi notturni volontari, autorizzati con decreto del medico provinciale competente per territorio, dovranno attenersi, al pari degli esercizi che espleteranno turni obbligatori alle seguenti modalita': a) nei comuni di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo a battenti aperti fino alle ore 23 e a chiamata fino all' orario di apertura delle farmacie; b) negli altri comuni, con piu' di una farmacia, a turno e a chiamata; c) nei comuni e frazioni, con una sola farmacia, a turno con le farmacie piu' vicine e a chiamata; 6) l' articolo 8 e' sostituito dal seguente: " Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica ". Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |