Art. 1 (Ratifica)
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell’articolo 12, comma 3 dello Statuto, è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. 2. L’intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 26 febbraio 2014, repertorio n. 16972 del 27 febbraio 2014, dal Presidente della Regione Lazio e dal Presidente della Regione Toscana, nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 2 (Ordine di esecuzione)
1. Piena e completa esecuzione è data all’intesa di cui all’articolo 1 come riportata in allegato.
Art. 3 (Disposizione finanziaria)
1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, iscritte nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, ivi comprese le risorse dei programmi del bilancio della Regione destinate a interventi specifici dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 4 (Efficacia dell’intesa e abrogazioni)
1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche.
Art. 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 2014, n. 104
|