Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana (1)

Numero della legge: 14
Data: 29 dicembre 2014
Numero BUR: 104
Data BUR: 30/12/2014
L.R. 29 Dicembre 2014, n. 14
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana (1)


Art. 1
(Ratifica)


1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell’articolo 12, comma 3 dello Statuto, è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
2. L’intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 26 febbraio 2014, repertorio n. 16972 del 27 febbraio 2014, dal Presidente della Regione Lazio e dal Presidente della Regione Toscana, nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.


Art. 2
(Ordine di esecuzione)


1. Piena e completa esecuzione è data all’intesa di cui all’articolo 1 come riportata in allegato.


Art. 3
(Disposizione finanziaria)


1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, iscritte nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, ivi comprese le risorse dei programmi del bilancio della Regione destinate a interventi specifici dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.


Art. 4
(Efficacia dell’intesa e abrogazioni)


1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche.



Art. 5
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 2014, n. 104

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
Allegati