L.R. 03 Gennaio 2000, n. 1 (1) |
Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie |
S O M M A R I O Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 9/1999 Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/1999 Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/1999 Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 9/1999 Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/1999 Art. 7 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/1999 Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/1999 Art. 9 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/1999 Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 9/1999 Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 9/1999 Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/1999 Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 9/1999 Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 9/1999 Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 9/1999 Art. 16 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 9/1999 Art. 17 - Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della l.r. 9/1999 Art. 18 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 9/1999 Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 37 della l.r. 9/1999 Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 38 della l.r. 9/1999 Art. 21 - Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/1999 Art. 22 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 9/1999 Art. 23 - Inserimento dell'articolo 53 bis nella l.r. 9/1999 Art. 24 - Abrogazione degli articoli 59 e 60 della l.r. 9/1999 Art. 25 - Modifiche all'articolo 61 della l.r. 9/1999 Art. 26 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 9/1999 Art. 27 - Abrogazione dell'articolo 64 della l.r. 9/1999 Art. 28 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 9/1999 Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 68 della l.r. 9/1999 Art. 30 - Modifiche agli allegati B e C della l.r. 9/1999 Art. 31 - Adeguamento definizione degli organi della comunità montana Art. 32 - Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale Art. 33 - Disposizioni transitorie e abrogazioni Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza Art. 1 (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9) 1. All’articolo 1, comma 1, della l.r. 9/1999, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 2 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente: "omissis". Art. 3
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 4 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche: "omissis". Art. 4 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 5 della l.r. 9/1999, il comma 2 è abrogato. Art. 5 (Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 6 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art. 6 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 7, comma 1, della l.r. 9/1999, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". Art. 7 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 8 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis"; b) al comma 2 dopo le parole: "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis"; c) il comma 3 è abrogato. Art. 8 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 10 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "omissis". Art. 9 (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 13 della l.r. 9/1999, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "omissis"; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3: 1) le parole :"omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"; 2) le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"; 3) le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "omissis"; e) al comma 4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "nell’albo pretorio della comunità montana.". Art. 10 (Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 14 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art. 11 (Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 9/1999) (2) Art. 12 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/1999) (3) Art.13
(Abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 17 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art.14 (Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 18 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art.15 (Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 19 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art.16 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 9/1999) (4) Art.17 (Abrogazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 della l.r. 9/1999) 1. Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29della l.r. 9/1999 sono abrogati. Art. 18 (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 30, comma 7 della l.r. 9/1999 in fine è aggiunto il seguente periodo: "omissis". Art. 19 (Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 37 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art. 20
(Abrogazione dell’articolo 38 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 38 della l.r. 9/1999è abrogato. Art. 21 (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 41 della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola "omissis" è sostituita dalla seguente: "omissis"; b) al comma 2, dopo la parola "omissis" è inserita la seguente: "omissis". Art. 22 (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1999) 1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 9/1999, quarto rigo, dopo le parole "omissis" è abrogata la parola: "omissis". Art. 23 (Inserimento dell’articolo 53 bis nella l.r. 9/1999) 1. Dopo l’articolo 53 della l.r. 9/1999 è inserito il seguente: "omissis". Art. 24 (Abrogazione degli articoli 59 e 60 della l.r. 9/1999) 1. Gli articoli 59 e 60 della l.r. 9/1999 sono abrogati. Art. 25 (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 61, comma 1, della l.r. 9/1999, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "omissis". Art. 26 (Modifiche all’articolo 62 della l.r. 9/1999) 1. All’articolo 62, comma 1, della l.r. 9/1999 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". Art. 27 (Abrogazione dell’articolo 64 della l.r. 9/1999) 1. L’articolo 64 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art. 28 Modifiche all’articolo 67 della l.r. 9/1999 1. All’articolo 67, comma 1, della l.r. 9/1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "omissis". Art. 29 (Abrogazione dell’articolo 68 della l.r. 9/1999) 1. L’ articolo 68 della l.r. 9/1999 è abrogato. Art. 30 (Modifiche agli allegati B e C della l.r. 9/1999) 1. Agli allegati B e C della l.r. 9/1999 sono apportate le seguenti correzioni di errori materiali: a) all’articolo 3, comma 1, lettera b) dell’allegato B le parole: "omissis" sono sostituite dalla seguente: "omissis"; b) all’articolo 2, comma 1 dell’allegato C la lettera a) è abrogata. Art. 31 (Adeguamento definizione degli organi della comunità montana) 1. Nella l.r. 9/1999 ogni riferimento a: a) "omissis" è sostituito da: "omissis"; b) "omissis" è sostituito da: "omissis". Art. 32 (Procedure speciali concernenti il primo piano pluriennale) 1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 30 della l.r. 9/1999, ai fini dell’adozione e dell’approvazione del primo piano pluriennale di cui allo stesso articolo si osservano le procedure previste dai commi 2 e 3. 2. La comunità montana, entro dieci giorni dall’inoltro ai comuni componenti dello schema di piano pluriennale adottato da parte dell’organo esecutivo, convoca una conferenza di servizi cui partecipano i competenti organi dei comuni stessi per l’espressione del parere di rispettiva competenza e per la definizione della proposta di piano da sottoporre all’organo rappresentativo della comunità montana. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro dieci giorni dalla prima riunione. 3. La provincia, entro quindici giorni dalla ricezione del piano pluriennale adottato dall’organo rappresentativo della comunità montana, convoca una conferenza di servizi cui partecipa il competente organo della comunità montana stessa per la definizione della proposta del provvedimento provinciale di approvazione del piano pluriennale. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro quindici giorni dalla prima riunione. Art. 33 (Disposizioni transitorie e abrogazioni) omissis (5) Art. 34 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 gennaio 2000, n. 1, s. o. n. 4 del 13 gennaio 2000. (2) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (3) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (4) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (5) Articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |