| L.R. 30 Gennaio 1979, n. 9 |
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Istituzione del sistema socio - sanitario informativo e dell' osservatorio epidemiologico regionale.
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Art. 1 (Finalita') La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realta' socio - sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l' efficienza e soprattutto l' efficacia degli interventi socio - sanitari, attua un sistema socio - sanitario informativo. Art. 2 (Criteri ed obiettivi) Caratteristiche fondamentali del sistema socio - sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realta' socio - sanitaria al fine di individuare prevalentemente problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessita' collettive della pianificazione e della gestione dell' attivita' socio - sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo. Gli obiettivi fondamentali del sistema socio - sanitario informativo sono: le indagini di tipo eziologico; la valutazione dell' efficacia e dell' efficienza dell' intervento; l' utilizzazione dell' informazione per fini di educazione alla salute; la valutazione globale dell' attivita' socio - sanitaria. Questi obiettivi sono raggiunti con lo studio dei fattori determinanti biologici, fisici e socio - ambientali delle malattie e della salute, mediante l' esercizio di una attenzione mirata, specifica e programmatica quale puo' essere messa in atto con l' attivita' di osservazione epidemiologica. Art. 3 (Istituzione e compiti dell' osservatorio epidemiologico regionale) E' istituito l' osservatorio epidemiologico regionale con il compito prioritario di: promuovere la costruzione ai vari livelli del sistema socio - sanitario di opportuni e adeguati strumenti di osservazione periferici; recepire dai vari livelli del sistema socio - sanitario qualsiasi messaggio che riguardi i campi di attenzione predefiniti; collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie e di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali e di trasmettere informazioni sintetiche agli altri livelli ed in particolare a quello regionale; promuovere lo studio delle informazioni critiche capaci di riassumere le situazioni che sono oggetto di attenzione ed i problemi programmaticamente mirati. L' osservazione e la ricerca epidemiologica, secondo programmi che saranno definiti dal comitato tecnico - scientifico di cui all' art. 6, saranno attuate secondo tre indirizzi fondamentali: identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali che predispongono all' insorgenza di malattie; descrivere la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidita' e di altri problemi sanitari in una comunita'; fornire dati essenziali per la pianificazione, lo sviluppo e la valutazione delle risposte di tipo preventivo e curativo e la definizione delle priorita' di intervento. Art. 4 (Compiti dell' osservatorio epidemiologico regionale) L' osservatorio epidemiologico regionale raccoglie ed elabora le informazioni rilevate e trasmesse dai diversi livelli del sistema informativo (di base, delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari) anche in collaborazione con enti ed istituzioni di ricerca nel rispetto delle norme previste dall' art. 6. Art. 5 (Organizzazione e funzionamento) I livelli organizzativi ed operativi del sistema informativo sono i seguenti: livello di base (area elementare) che ha il compito di raccogliere, ricomporre e far circolare l' informazione epidemiologica di base; livello delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari che ha il compito di ricomporre e far circolare la informazione epidemiologica di base; livello delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari che ha il compito di ricomporre e reintegrare la informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, dai servizi distrettuali, dai settori non strettamente sanitari che con il sanitario interagiscono. Art. 6 (Comitato tecnico - scientifico) E' istituito il comitato tecnico - scientifico quale organo consultivo della Giunta regionale che lo nomina su proposta dell' assessore regionale alla sanita'. Il comitato e' composto da un massimo di quindici esperti nelle seguenti materie: epidemiologia; patologia generale; patologia medica e chirurgica; igiene e malattie infettive; biometrica e statistica sanitaria; profilassi e patologia veterinaria; medicina del lavoro; farmacologia; economia sanitaria; pianificazione socio - sanitaria; e' presieduto dall' assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato tecnico - scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l' anno successivo da sottoporre all' approvazione degli organi regionali. Entro il 31 marzo di ogni anno predispone la relazione consuntiva sull' attivita' svolta. Di norma si riunisce con periodicita' quindicinale per seguire l' attivita' di ricerca e verificarne l' esecuzione Il comitato nell' esercizio delle sue funzioni si avvale dei funzionari dell' assessorato regionale alla sanita' o di altri assessorati regionali interessati. Ai componenti del comitato verra' corrisposto a titolo di rimborso spese un gettone di presenza di lire venticinquemila a seduta. La sede del comitato tecnico - scientifico e della relativa segreteria e' presso l' assessorato regionale alla sanita'. Art. 7 (Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell' Istituto superiore di sanita'.) L' osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in contatto con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell' Istituto superiore di sanita'. Art. 8 (Notiziario del sistema informativo e dell' osservatorio epidemiologico) La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell' osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell' elaborazione dei dati raccolti. Art. 9 (Personale del sistema informativo e dell' osservatorio epidemiologico) Per l' espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge deve essere utilizzato il personale in servizio presso gli enti locali e presso altri enti ed istituzioni attraverso i quali viene effettuata la raccolta e la elaborazione dei dati epidemiologici, nonche' il personale comunque trasferito o comandato agli enti locali, debitamente riqualificato ai sensi del seguente art. 10. Art. 10 (Formazione del personale) La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attivita' di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell' osservatorio epidemiologico regionale. Art. 11 (Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all' osservatorio epidemiologico regionale) Per il raggiungimento delle finalita' del sistema informativo e dell' osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sociale e sanitario nell' ambito del territorio regionale sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie. Art. 12 (Finanziamento) Alla determinazione degli stanziamenti necessari per far fronte alle spese derivanti dall' applicazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |