Interventi finanziari urgenti per l' anno 1977 a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario e per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari.

Numero della legge: 11
Data: 3 aprile 1978
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1978

L.R. 03 Aprile 1978, n. 11
Interventi finanziari urgenti per l' anno 1977 a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario e per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari.




Art. 1

La Regione Lazio, nel quadro degli interventi finanziari programmati per l' ammodernamento degli impianti e delle attrezzature autoferroviarie nonche' per l' esecuzione delle opere di manutenzione del materiale rotabile destinato all' esercizio dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l' erogazione al consorzio regionale pubblici servizi di trasporto dei contributi straordinari previsti dai successivi articoli.


Art. 2

E' disposta l' erogazione di contributi straordinari nelle misure appresso indicate per l' acquisto di attrezzature e di veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario:
a) un contributo di L. 900.000.000 per l' acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile adibito ai servizi automobilistici;
b) un contributo di L. 200.000.000 per l' acquisto di attrezzature per la manutenzione degli impianti e per quella del materiale rotabile della ferrovia Roma - Fiuggi - Alatri;
c) un contributo di L. 200.000.000 per l' acquisto di attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti e per quella del materiale rotabile della ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo.
La Giunta regionale mediante una o piu' deliberazioni, determina, entro i suddetti limiti, gli importi dei contributi riconosciuti ammissibili da erogare al consorzio e ne autorizza la liquidazione:
a) quanto ad una quota non superiore al 20 per cento dell' ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sara' inoltrata dal consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall' assemblea consortile in merito al tipo e al numero delle attrezzature e dei veicoli ausiliari oggetto delle forniture nonche' ai relativi costi;
b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del consorzio, della documentazione attestante l' utilizzazione del precedente acconto per il pagamento delle forniture di cui alla precedente lettera a) nonche' la disponibilita' delle attrezzature e dei veicoli ausiliari ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture e della documentazione relativa all' espletamento della gara di appalto.


Art. 3


E' disposta l' erogazione di contributi straordinari nelle misure massime appresso indicate per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari:
a) un contributo di L. 760.000.000 per l' esecuzione di interventi di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus;
b) un contributo di L. 900.000.000 per l' esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria alle opere civili e agli impianti fissi della tratta urbana della ferrovia Roma - Civitavecchia - Viterbo.
La Giunta regionale, mediante una o piu' deliberazioni, determina, entro i suddetti limiti, gli importi dei contributi riconosciuti ammissibili da erogare al consorzio e ne autorizza la liquidazione previo esame di apposita istanza che sara' inoltrata dallo stesso consorzio corredata delle deliberazioni assunte dalla commissione amministratrice della azienda consortile trasporti laziali - ACOTRAL, ed approvate dai competenti organi del consorzio stesso, recanti la descrizione degli interventi di revisione e di manutenzione da effettuare, con la specificazione dei relativi impegni di spesa.
Per quanto attiene il riconoscimento dell' ammissibilita' del contributo di cui alla precedente lettera b), l' azienda consortile trasporti laziali - ACOTRAL, dovra' altresi' dimostrare di aver svolto regolare gara di appalto e di aver ottenuto, per l' esecuzione dei lavori alle opere civili e agli impianti fissi ferroviari, gli assensi dei competenti organi statali e regionali eventualmente prescritti.
Il consorzio dovra' fornire alla Regione Lazio - assessorato trasporti - la documentazione comprovante l' avvenuta esecuzione degli interventi e dei lavori per i quali ha ottenuto i contributi regionali suddetti.


Art. 4

Per provvedere all' erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 2.960 milioni.
Tale somma sara' iscritta, in termini di competenza, nel cap. 209255, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1978, con la seguente denominazione:
<< Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di attrezzature e di veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario, nonche' per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari >>.
La copertura finanziaria della predetta spesa di L. 2.960 milioni e' costituita, ai sensi del quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto nel cap. 22682 (elenco n. 5, partita n. 9) del bilancio di previsione regionale per l' anno 1977.
Nell' area progettuale << Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto. Infrastrutture >> - codice n. 0400 - del bilancio pluriennale 1978- 1981, sara' inserito il suindicato cap. 209255 con lo stanziamento di L. 2.960 milioni per l' anno finanziario 1978.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 marzo 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.