| L.R. 10 Aprile 1979, n. 26 |
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Integrazione dell' articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 " Istituzione dei tributi propri della Regione ".
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ARTICOLO UNICO All' articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e' aggiunto il seguente comma: " Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dal 1Ø gennaio 1975 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento e' ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all' erario agli effetti di detta legge ". |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |