| L.R. 18 Settembre 1979, n. 78 |
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Norme per l' attuazione del diritto allo studio.
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Titolo I Finalita' della legge Art. 1 (Obiettivi) Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio nella prospettiva dell' educazione permanente, la Regione ed i comuni promuovono ed attuano in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell' ambito delle rispettive competenze i servizi previsti dalla presente legge, in modo da perseguire i seguenti obiettivi: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l' evasione all' obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento e l' emarginazione; b) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi; c) favorire il compimento dell' obbligo scolastico da parte degli adulti e l' accesso alla scuola da parte dei lavoratori; d) assicurare ai minori in difficolta' di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l' inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l' assolvimento dell' obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore; e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalita' di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio; f) concorrere al definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e all' elevamento dei livelli di scolarita' della popolazione adulta nonche' favorire ogni altra attivita' di promozione educativa e culturale nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente. Art. 2 (Consulta regionale per il diritto allo studio e l' educazione permanente) E' costituita la consulta regionale per il diritto allo studio e l' educazione permanente quale organismo consultivo dell' amministrazione regionale. La consulta e' composta da: a) l' assessore regionale alla cultura; b) i provveditori agli studi del Lazio, nei limiti definiti dall' art. 107 del DPR n. 616 del 1977; c) un rappresentante di ciascun consiglio scolastico provinciale, designato dai medesimi; d) cinque rappresentanti delle amministrazioni provinciali del Lazio, designati dalla URPL (unione regionale delle province del Lazio); e) un rappresentante di ciascun comune capoluogo, designato dai medesimi; f) cinque rappresentanti dell' ANCI (associazione nazionale comuni d' Italia) di cui due in rappresentanza dei comuni inferiori a 5.000 abitanti; g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali delle scuole maggiormente rappresentative a livello nazionale; i) un rappresentante dei lavoratori autonomi, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; l) sette esperti designati dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione competente, tra studiosi di materie socio - educative e cultori di discipline attinenti ai contenuti dell' art. 1 della presente legge; m) tre rappresentanti della Regione nell' istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di cui al DPR n. 419 del 31 maggio 1974; n) cinque rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali, designati dai provveditori agli studi su parere conforme dei corrispondenti consigli scolastici distrettuali; o) tre rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio regionale fra nominativi presentati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative. La consulta e' presieduta dal Presidente della Giunta o in sua assenza dall' assessore alla cultura. Per la trattazione dei problemi specifici l' assessore alla cultura, sentita la commissione consiliare competente, ha facolta' di integrare di volta in volta tali organismi con esperti, in numero non superiore a tre. La consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 3 (Interventi svolti dai comuni) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 1 la Regione contribuisce alla realizzazione dei seguenti interventi attuati dai comuni, sentiti gli organi collegiali della scuola: a) interventi per favorire la frequenza alle scuole materne; b) dotazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari; c) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche nel rispetto del DPR 31 maggio 1974, n. 416, art. 4; d) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto o di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica nel rispetto del DPR 31 maggio 1974, n. 416, art. 4; e) interventi di competenza dei comuni diretti a favorire le attivita' scolastiche di integrazione e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; f) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi; g) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio; h) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, i disadattati e gli invalidi; i) assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare casi di evasione e di inadempienza all' obbligo scolastico; l) servizi sociali e di assistenza medico - psichica per gli alunni, da integrare nella rete territoriale dei servizi sociali e sanitari; m) istituzione di residenze e convitti studenteschi e assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nonche' interventi a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da enti o privati; n) conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti di studio presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti annessi a scuole statali aventi sede nella Regione in favore degli alunni delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado; o) ogni forma di assistenza volta a garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi, il proseguimento degli studi anche mediante la concessione di assegni di studio; Gli interventi di cui al presente articolo sono a favore degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell' obbligo e secondarie superiori, statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Art. 4 (Interventi svolti dalla Regione) La Regione promuove ed attua i seguenti interventi: a) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; b) iniziative specifiche e collegate nell' ambito territoriale per l' aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge; c) interventi finanziari per favorire le attivita' di aggiornamento culturale e professionale del personale docente della scuola materna comunale, promosse, organizzate ed attuate dai comuni; d) iniziative per il coordinamento dei servizi sociali e di assistenza medico - psichica per le famiglie e per gli alunni con l' orientamento professionale e l' orientamento scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; e) interventi per l' educazione degli adulti mediante il finanziamento di progetti predisposti dalle province e dai comuni singoli o associati per l' alfabetizzazione e l' elevamento dei livelli di scolarita'; f) interventi a sostegno delle attivita' di promozione educativa svolta da enti locali, enti pubblici, enti privati giuridicamente riconosciuti, istituzioni socio - educative senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione riguardo ai problemi della scuola e della societa' e associazioni a larga base rappresentativa, assicurandone il coordinamento con le attivita' di promozione culturale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32; g) assegnazione di contributi ai comuni per l' acquisto di scuolabus o per l' acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici; h) l' istituzione di un fondo di interventi straordinari per assicurare, in carenza di interventi dei comuni, l' immediata fornitura di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l' immediato inserimento in scuole normali di allievi minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l' accesso ai locali scolastici. Titolo II Esercizio delle funzioni Art. 5 (Competenze del Consiglio regionale) Il Consiglio regionale promuove e coordina la programmazione delle attivita' di cui alla presente legge nel rispetto delle finalita' prioritarie individuate nei programmi pluriennali di sviluppo di cui alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 5. Il Consiglio regionale approva a tal fine i piani di cui al successivo art. 10. Art. 6 (Competenze della Giunta regionale) La Giunta regionale: 1) promuove, tramite le province, le opportune forme di collaborazione tra i comuni, per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge; 2) cura, d' intesa con i consigli scolastici provinciali e distrettuali e con gli enti locali per quanto di loro competenza, il coordinamento degli interventi regionali in campo educativo, formativo, culturale, con il sistema scolastico e con l' universita', nel rispetto della autonomia dei rispettivi ordinamenti; 3) propone all' approvazione del Consiglio, sentita la consulta di cui all' art. 2, i piani regionali per il diritto allo studio e per l' educazione permanente. Art. 7 (Competenza dei comuni) Le funzioni amministrative relative ai servizi indicati nell' art. 3 sono esercitate, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni secondo le modalita' previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti nel piano annuale regionale. I comuni: a) deliberano in ordine alla realizzazione dei servizi; b) realizzano una adeguata articolazione territoriale degli interventi. Per realizzare una migliore funzionalita' di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l' esercizio delle funzioni all' interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario nella misura del due per cento dell' ammontare del finanziamento attribuito loro nel corso dell' anno 1978/ 1979. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale. Art. 8 (Partecipazione dei consigli di circolo e di istituto alla organizzazione dei servizi) I comuni decidono, d' intesa con il consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola. Titolo III Programmazione degli interventi Art. 9 (Piano annuale e proposte di enti, istituzioni ed associazioni) I comuni o consorzi di comuni, sentiti i consigli di circolo o di istituto, nonche' il consiglio scolastico distrettuale, deliberano entro il 15 marzo di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio e dell' educazione permanente tenuto conto delle direttive del Consiglio regionale e indicando, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, le necessarie priorita' tenendo conto della accertata gratuita' della frequenza. Copia della deliberazione deve essere inviata alla Regione Lazio - assessorato alla cultura, entro il 31 marzo, unitamente a copia dei pareri espressi dai consigli di circolo e di istituto e del consiglio distrettuale. Gli enti locali, gli enti, le istituzioni ed associazioni presentano alla Regione, entro lo stesso mese, le proposte relative alle attivita' di promozione educativa di cui all' art. 4, lettere e) e f), sentiti i consigli scolastici distrettuali. Art. 10 (Piano regionale per il diritto allo studio e per l' educazione permanente) Il Consiglio regionale approva piani triennali integrativi degli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l), dell' art. 3 e piani triennali per gli interventi di cui all' art. 4, lettere b), c), d), e), f). I piani triennali di cui al precedente comma sono elaborati attraverso progetti provinciali per ognuno dei settori di intervento tenendo conto del piano del diritto allo studio dei comuni singoli od associati, delle indicazioni fornite dalle province, dai consigli scolastici distrettuali e provinciali e delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista socio - economico e culturale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva nel mese di giugno un piano annuale di assegnazione dei fondi destinati alla esecuzione, nel successivo anno scolastico, degli interventi previsti dai precedenti piani triennali. Per cio' che riguarda in particolare la promozione ed il coordinamento degli interventi di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 4, il Consiglio regionale indica, su proposta della Giunta regionale, sentita la consulta di cui all' art. 2: a) i modi di collegamento delle attivita' di educazione permanente con i programmi per l' esercizio del diritto allo studio; b) le forme di azione collettiva per l' attuazione dei programmi di alfabetizzazione ed educazione degli adulti; c) i criteri di coinvolgimento nelle attivita' di educazione permanente di tutte le forze vive dell' ambiente, gli enti locali, i distretti scolastici, le organizzazioni sindacali; d) le priorita' di intervento su specifiche realta' e determinate fasce di popolazione tenuto conto del numero degli analfabeti e degli analfabeti di ritorno e delle risorse disponibili. Titolo IV Modalita' per la realizzazione dei servizi Art. 11 (Scuole materne) I comuni debbono favorire la frequenza dei bambini alle scuole materne operanti nel proprio territorio. Art. 12 (Dotazione gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari) I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni agli alunni delle scuole elementari. Per le classi di scuola elementare che svolgono le sperimentazioni richiamate nell' art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute. I comuni, sentiti i consigli di circolo, decidono in ordine alle procedure per l' acquisto e la distribuzione dei testi scolastici. Al relativo onere i comuni fanno fronte con la somma loro assegnata ai sensi dell' art. 132 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Art. 13 (Libri e materiale didattico) Nell' assegnazione gratuita di libri ed altro materiale didattico ad uso individuale di cui all' art. 3, lettera c), che puo' essere effettuata anche a titolo di comodato, i comuni dovranno tenere conto della classe di frequenza dell' alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia. Alla fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica di cui all' art. 3, lettera d), i comuni provvedono d' intesa con i consigli di circolo o di istituto nell' ambito di quanto disposto dal DPR 31 maggio 1974, n. 416. Art. 14 (Mense scolastiche) Il servizio di mensa scolastica deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell' obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno. Il servizio puo' essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attivita' scolastiche per le quali l' orario si protrae alle ore pomeridiane. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terra' anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati. Il comune puo' gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l' esecuzione del servizio. L' intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche. Della mensa scolastica puo' usufruire anche il personale preposto all' assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purche' concorra al costo del servizio. Art. 15 (Servizio di trasporto) Gli interventi di cui all' art. 3, lettera g), possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni e provvidenze. Art.16 (Servizi per i minorati ed invalidi Assistenza medico - psichica) Gli interventi di cui all' art. 3, lettera h), finalizzati anche a promuovere e sostenere l' inserimento nelle istituzioni educative e scolastiche normali, sono a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi, dei ciechi e sordomuti e possono tradursi anche in servizi di accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, riserve di assegni di studio o di posti nei convitti. Ai mutilati ed invalidi civili sono garantite le provvidenze di cui all' art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Gli interventi di cui alle lettere a), h), i) ed l) del precedente art. 3 sono attuati nel quadro della riorganizzazione ed integrazione dei servizi sociali e sanitari nell' ambito della normativa regionale, in collegamento con gli organi collegiali della scuola e con gli organi di gestione operanti in campo educativo, scolastico, culturale ed occupazionale. Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente comma devono essere utilizzate dai comuni equipes a carattere interdisciplinare di operatori qualificati nel settore degli interventi a favore dell' eta' evolutiva; nel complesso dei servizi dovra' essere impiegato il personale degli enti locali o degli altri enti pubblici invia di scioglimento; i comuni sono inoltre autorizzati a procedere alla assunzione, a carico del contributo regionale di cui all' art. 25 della presente legge, del personale delle equipes sociopsicopedagogiche utilizzate nell' anno scolastico 1978/ 1979 dagli enti locali e enti morali tramite convenzione con il Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio regionale provvede, con apposita legge, al coordinamento degli interventi di cui al presente articolo con gli altri interventi previsti a favore dei soggetti in eta' evolutiva. Art. 17 (Residenze e convitti) I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovano nella necessita' di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata. Il Consiglio regionale emana disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi in denaro e per lo svolgimento del relativo concorso. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve tenersi conto delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni e del merito scolastico. Art. 18 (Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori) I comuni, nell' ambito degli interventi di cui all' art. 3, lettera o), possono istituire assegni di studio a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare: a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado; b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio; c) i candidati esterni che hanno conseguito l' idoneita' alla classe successiva. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalita' di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tenere conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia e del merito scolastico. L' assegno di studio non e' cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonche' con altri benefici previsti dalla presente legge. All' alunno e' data facolta' di opzione. Art. 19 (Conferimento di posti gratuiti o semigratuiti nei convitti nazionali ed educandati femminili statali e nei convitti annessi a scuole statali.) I posti gratuiti o semigratuiti nei convitti nazionali ed educandati femminili statali e nei convitti annessi a scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato aventi sede nel Lazio sono conferiti mediante concorso per titoli. I comuni sedi di convitti emanano disposizioni per il conferimento dei posti e per lo svolgimento del concorso. Art. 20 (Assicurazione) L' assicurazione di cui all' art. 4, lettera a), copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui all' ultimo comma dell' art. 3, nonche' il personale adibito alla vigilanza degli stessi durante il trasporto. L' assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all' alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attivita' didattiche o di attivita' culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorita' scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attivita' stesse; copre altresi' i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso avvenga. Art. 21 (Contributi per acquisto scuolabus ed attrezzature per refettori) I comuni che intendono beneficiare degli interventi di cui all' art. 4, lettera g), debbono far pervenire apposita domanda all' assessorato regionale alla cultura entro il mese di marzo. Alla domanda riguardante l' acquisto di scuolabus devono essere allegati: 1) copia della deliberazione che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre ad essere rappresentati i motivi per cui viene richiesto l' intervento, vanno indicati anche il numero, le caratteristiche, il numero dei posti ed il costo degli scuolabus da acquistare; 2) una relazione contenente le seguenti notizie: a) localita' abitate (centri e nuclei) nelle quali risiedono gli alunni da trasportare e numero degli stessi, distinto per tipo di scuola; b) ubicazione delle scuole frequentate dagli alunni residenti nelle localita' di cui al punto precedente, distinte per tipo, con l' indicazione della distanza intercorrente tra la localita' di residenza e quella ove ha sede la scuola frequentata; c) se esistono mezzi pubblici di linea colleganti le localita' di residenza degli alunni con quelle in cui si trovano le sedi scolastiche e, in mancanza di tali mezzi, come gli alunni raggiungono attualmente le sedi scolastiche; d) numero degli scuolabus di proprieta' del comune e dei mezzi noleggiati utilizzati nell' anno scolastico in corso ed il servizio svolto dagli stessi con l' indicazione del numero degli alunni trasportati; e) se nel comune esiste un servizio pubblico automobilistico di interesse comunale ed in caso affermativo i motivi per i quali con tale servizio non possono essere soddisfatte anche le esigenze del trasporto degli alunni per il quale si rende necessario l' acquisto dello scuolabus; f) tavola planimetrica in scala al 25.000 del territorio comunale in cui vanno riportati: a - l' ubicazione del capoluogo, delle frazioni geografiche e delle localita' abitate individuate e delimitate sul piano topografico formato dal comune stesso in occasione dell' ultimo censimento generale della popolazione, con eventuali aggiornamenti; b - la localizzazione delle sedi scolastiche distinte per ordine e grado di istruzione; c - la trascrizione dei dati della altitudine e della popolazione residente nelle varie localita' abitate; d - l' indicazione dell' intera rete stradale comunale e di quella statale qualora interessi l' area del territorio del comune; e - le distanze chilometriche dei tratti di percorso tra le localita' abitate ed il capoluogo. Alla domanda riguardante l' acquisto di attrezzature per refettori scolastici devono essere allegati: 1) copia della deliberazione che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre ad essere rappresentati i motivi per cui viene chiesto l' intervento, vanno precisati i refettori per i quali viene richiesto il contributo e l' ammontare dello stesso; 2) una relazione nella quale, per ciascun refettorio oggetto della richiesta, dovranno essere precisati: a) la scuola dove funziona il refettorio, il numero degli alunni iscritti e dei partecipanti alla mensa, il numero e la superficie dei locali destinati alla cucina e refettorio; b) l' attrezzatura attualmente in dotazione alla cucina e refettorio e lo stato di uso; c) l' attrezzatura mancante o da sostituire, di cui si rende necessario l' acquisto, con l' indicazione della quantita', costo unitario e globale. Il pagamento della somma assegnata a ciascun comune e' disposto dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l' amministrazione comunale provvede all'acquisto. Art. 22 (Iniziative per l' aggiornamento e la qualificazione degli operatori) Le iniziative per l' aggiornamento e la qualificazione degli operatori di cui all' articolo 4, lettera b), possono essere attuate direttamente dalla Regione o mediante finanziamento di appositi progetti predisposti dai comuni, singoli o associati, preferibilmente a livello distrettuale. I progetti di cui al precedente comma, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, debbono essere inviati all' assessorato alla cultura, entro il mese di marzo e debbono contenere gli obiettivi da raggiungere, i criteri e gli strumenti di attuazione, l' onere finanziario complessivo ed il periodo di tempo entro il quale se ne prevede la realizzazione. Art. 23 (Educazione permanente) Le iniziative di educazione permanente di cui all' articolo 4, lettera e) ed f), debbono essere attuate in forma progettuale. Per ciascun progetto debbono essere indicati: 1) gli obiettivi da raggiungere nell' ambito delle direttive regionali; 2) i criteri e gli strumenti di attuazione recuperando, compatibilmente con la finalita' del progetto, le attrezzature, le dotazioni librarie ed il personale dei disciolti centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente - CSEP; 3) l' onere finanziario complessivo ed il periodo di tempo entro il quale se ne prevede la realizzazione. Art. 24 (Indagini e studi) Bollettino d' informazione e documentazione Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessita' ambientali, socio - economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata, la Regione cura il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini e ne cura la pubblicazione e la diffusione attraverso il bollettino d' informazione e documentazione; promuove altresi' e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi; a tal fine la Regione puo' avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 e successivi decreti delegati. Art. 25 (Norma finanziaria) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di L. 14.857.500.000 che trovasi iscritta al capitolo n. 420001 del bilancio regionale per l' esercizio 1979: " Interventi per attivita' di assistenza scolastica e di diritto allo studio ". Art. 26 (Abrogazione disposizioni precedenti) Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |