| L.R. 17 Luglio 1978, n. 33 |
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Integrazione alla legge regionale n. 7 del 20 marzo 1978 concernente: Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1976 della Regione Lazio.
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ARTICOLO UNICO Dopo l' art. 11 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 1978 concernente: << Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1976 della Regione Lazio >> sono aggiunti i seguenti due articoli: << Art. 12 Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1976 comportano un avanzo di amministrazione di L. 233.911.075 in base alla seguente dimostrazione: Entrate Somme trasferite dalla Giunta regionale durante l' esercizio 1976 L. 2.975.000.000 Entrate varie ed eventuali L. 2.488.541 Entrate per partite di giro L. 1.177.728.768 Totale entrate L. 4.155.217.309 Spese Somme pagate o rimaste da pagare sulla competenza dell' esercizio 1976 L. 2.743.577.466 Partite di giro L. 1.177.728.768 Totale uscite L. 3.921.306.234 Avanzo di amministrazione L. 233.911.075 Art. 13. L' avanzo di cui al precedente art. 12, L. 233.911.075, viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1978 al capitolo n. 43320 denominato " Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale" >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 luglio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 luglio 1978. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |