Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1979, n. 36, relativa a contributi per l' esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale.

Numero della legge: 91
Data: 6 dicembre 1979
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1979

L.R. 06 Dicembre 1979, n. 91
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1979, n. 36, relativa a contributi per l' esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale.






Art. 1

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale n. 36 del 28 aprile 1979 e' sostituito dal seguente:

" Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1 i comuni interessati dovranno inoltrare alla Regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico di ristrutturazione concernente l' esercizio dei servizi di competenza comunale, sia di quelli attribuiti in concessione alle imprese private sia di quelli direttamente gestiti ".


Art. 2

All' articolo 5 della legge regionale n. 36 del 28 aprile 1979, tra il primo ed il secondo comma e' aggiunto il seguente:

" In deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 4, le proposte concernenti il piano di riparto dei contributi relativi all' anno 1978 e 1979 saranno formulate dall' assessorato ai trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ".


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.