Modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia.

Numero della legge: 69
Data: 6 settembre 1979
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1979

L.R. 06 Settembre 1979, n. 69
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia.





Art. 1

La Regione Lazio, con le disposizioni della presente legge, attua, su tutto il territorio regionale, programmi di intervento nel settore della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicole e cunicole, dell' acquacoltura, della elicicoltura, della apicoltura e della foraggicoltura. Obiettivi degli interventi sono:
la valorizzazione, il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, l' equilibrio territoriale, l' adeguamento delle strutture, il consolidamento socio - economico delle imprese zootecniche, l' ampliamento della base produttiva, il raggiungimento di piu' elevati livelli di occupazione, la promozione e lo sviluppo delle forme associative con particolare riferimento alla cooperazione.


Art. 2

Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell' articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:
I - Interventi per la fornitura dei servizi: istituzione del centro regionale di fecondazione artificiale previsto nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 59;
diffusione della fecondazione artificiale attraverso l' erogazione dei contributi almeno per un quinquennio;
selezione, miglioramento genetico, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici;
attuazione di prove di " performance ", di progenie e di prove eritrocitarie;
risanamento del bestiame;
ricerca e sperimentazione;
assistenza tecnica, formazione e qualificazione professionale;
istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici;
istituzione del " centro latte qualita' " di riferimento presso l' istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per l' attuazione di quanto previsto nella legge regionale 18 novembre 1977, n. 45.
II - Interventi nella fase della produzione e della realizzazione di strutture produttive:
A) - realizzazione di organiche strutture produttive nonche' di miglioramenti fondiari aziendali e interaziendali al servizio della zootecnia;
B) - valorizzazione e potenziamento degli allevamenti preferibilmente associati e cooperativi.
III - Interventi nelle fasi della trasformazione, conservazione e commercializzazione:
A) interventi a sostegno e per la realizzazione di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche;
B) - promozione e potenziamento di consorzi per i prodotti tipici zootecnici.


Art. 3

A sostegno degli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi generali indicati nella presente legge, l' intervento della Regione e' regolato dalle seguenti priorita':
1) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi - purche' i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti - nonche' da cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;
2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi - purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti - nonche' dalle universita' agrarie e da altri enti pubblici che gestiscano in proprio attivita' zootecniche;
3) interventi svolti da coltivatori diretti singoli proprietari e affittuari, mezzadri e coloni anche facenti parte di associazioni di produttori;
4) interventi attuati da altri imprenditori singoli o associati con preferenza per questi ultimi. Agli interventi di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 del presente articolo dovra' comunque essere riservato il 70 per cento degli stanziamenti previsti.
Potranno attuare le iniziative di cui all' art. 2, gruppo III, lettere A) e B) utilizzando i benefici previsti nella presente legge, esclusivamente:
1) le associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, le cooperative e loro consorzi - purche' i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti - nonche' da cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, numero 23;
2) le associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, le cooperative e loro consorzi, purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti.


Art. 4


Nella formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 nonche' alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, le comunita' montane si atterranno per lo sviluppo zootecnico del comprensorio di competenza, alle disposizioni della presente legge.


Art. 5
(Fecondazione artificiale)

La Regione, al fine di perseguire il miglioramento genetico ed il risanamento del bestiame, istituisce il centro di fecondazione artificiale, previsto nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 59 e concede contributi in conto capitale:
a) fino al 70 per cento della spesa ammessa per l' impianto di recapiti provinciali di fecondazione artificiale e il potenziamento di quelli esistenti presso enti, associazioni e cooperative qualificati;
b) fino al 100 per cento della spesa ammessa per l' attuazione della fecondazione artificiale;
c) fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di corsi di specializzazione per veterinari presso l' istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana con particolare riguardo alla fecondazione artificiale e alla cura della sterilita';
d) fino al 100 per cento della spesa ammessa - riducibile al 50 per cento in caso di intervento della Cassa per il Mezzogiorno - per la realizzazione di corsi per fecondatori pratici.
Il 70 per cento degli stanziamenti previsti per l' attuazione delle iniziative di cui alla lettera b) del presente articolo e' riservato ai beneficiari di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 del precedente art. 3.


Art. 6
(Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici )

Per lo svolgimento delle attivita' di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonche' per la tenuta dei libri genealogici delle diverse specie allevate, la Regione concede alle associazioni provinciali degli allevatori anticipazioni sui fondi - destinati a tali attivita' dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste - fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ammessa.
Per il miglioramento e l' incremento degli allevamenti equini, - aventi carattere agricolo e indirizzati alla produzione della carne - e bufalini, la Regione concede contributi, nella misura massima dell' 80 per cento della spesa relativa alla monta, alle associazioni dei produttori zootecnici, alle associazioni provinciali degli allevatori, ad enti operanti nel settore e a singoli allevatori.
Allo scopo di effettuare una verifica periodica dei risultati conseguiti attraverso la selezione ed il miglioramento fenetico e di fornire la necessaria divulgazione degli stessi, la Regione finanzia - fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile - mostre e rassegne - di notevole rilevanza tecnica e commerciale e comunque di interesse regionale o interprovinciale - secondo un calendario da definire all' inizio di ogni anno con gli enti locali e con le organizzazioni interessate, sentita la commissione consiliare agricoltura.


Art. 7
(Prove di " performance " e di progenie, prove eritrocitarie)

Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, prove di " performance ", prove di progenie per la individuazione di riproduttori maschi miglioratori, nonche' prove eritrocitarie, proposte dai destinatari della presente legge, tramite le organizzazioni e le associazioni di categoria, o dalla Regione stessa.
I programmi ritenuti validi verranno assegnati dalla Regione ad istituti, enti e centri di ricerca e sperimentazione pubblici ed aventi specifiche competenze nella materia oggetto del programma.


Art. 8
(Ricerca, sperimentazione e indagini conoscitive)

Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, studi, ricerche e indagini conoscitive di interesse regionale, nel settore zootecnico, proposte dai destinatari della presente legge, tramite le organizzazioni e associazioni di categoria, o dalla Regione stessa.
I programmi, ritenuti validi, verranno assegnati dalla Regione ad istituti, enti, centri di ricerca e sperimentazione pubblici ed aventi specifiche competenze nella materia oggetto del programma.


Art. 9

(Risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio zootecnico - Centro latte qualita')

Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, organici programmi pubblici di profilassi e di risanamento del bestiame, concordati tra i competenti organi agricoli e sanitari regionali, nonche' interventi a salvaguardia del patrimonio zootecnico, connessi alla insorgenza di malattie o comunque di calamita' biologiche e naturali.
Per l' attuazione dei programmi nazionali e regionali di lotta contro la sterilita', ipofecondita', infertilita', la mortalita' e le malattie neonatali, la Regione si avvale dell' istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e concede contributi in conto capitale. Sono altresi' finanziabili:
fino all' 80 per cento della spesa ammessa, le analisi del latte bovino, ovino e bufalino, collegate con il miglioramento qualitativo del prodotto stesso effettuate presso laboratori riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 novembre 1977, n. 45; fino al 100 per cento della spesa ammessa le opere e gli acquisti necessari alla istituzione del " centro latte qualita' " di riferimento presso l' istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.


Art. 10
(Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici)

Allo scopo di attuare una politica di programmazione degli interventi e degli investimenti, adeguata alle reali esigenze del settore zootecnico, la Regione istituisce lo schedario degli allevamenti zootecnici presso l' assessorato regionale all' agricoltura.
La Regione provvede alla spesa necessaria all' istituzione, al funzionamento e all' aggiornamento dello schedario.


Art. 11
(Sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne)

Allo scopo di sostenere e salvaguardare le razze bovine da carne del Lazio e in particolare le razze maremmane, chianina e marchigiana, la Regione concede nel quadriennio 1980- 1983 un premio di L. 25.000 per ogni fattrice allevata.


Art. 12
(Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia)

Per la realizzazione di organiche strutture produttive zootecniche in allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini, cunicoli ed avicoli, per realizzazioni nei comparti della acquacoltura, (compatibili con l' ambiente naturale e gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali), elicicoltura e apicoltura, nonche' di miglioramenti fondiari aziendali e interaziendali al servizio della zootecnia la Regione Lazio concede:
a) contributi in conto capitale:
1) contributi in conto capitale pari al 25 per cento della spesa ammessa, elevato al 40 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva CEE - Comunita' economica europea - 268/ 75 e art. 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore di coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni;
2) contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva CEE - Comunita' economica europea - 268/ 75 e art. 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore:
delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi - purche' i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti - nonche' delle cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;
delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi - purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dai coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti;
delle universita' agrarie e altri enti pubblici che gestiscono in proprio attivita' zootecniche;
b) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni quindici, oltre a due annualita' per il periodo di pre - ammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla lettera a); il ricorso alla forma mista di finanziamento (contributo piu' mutuo integrativo) esclude la possibilita' di utilizzare i finanziamenti di cui alla successiva lettera c);
c) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualita' per il periodo di preammortamento, per l' intero ammontare della spesa ammessa.
Il pagamento degli interessi di pre - ammortamento viene esteso a tutte le domande di mutuo a tasso agevolato della durata di anni dieci e di anni venti facenti parte dei programmi gia' approvati dalla Regione negli anni 1976, 1977, 1978 e 1979, ai sensi della legge 12 febbraio 1975, n. 28, art. 12, lettere a), b) e c).
Sono esclusi dai finanziamenti regionali i progetti per l' allevamento dei bovini da carne destinati alla macellazione precoce (vitelli a carne bianca).


Art. 13
(Acquisto bestiame)

Per l' acquisto di riproduttori appartenenti alle specie considerate nella presente legge, la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque, comprensivi di una semestralita' di preammortamento, per l' intero ammontare della spesa ammessa.
Esclusivamente per l' acquisto dei riproduttori maschi, appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, suina, equina, allo scopo di potenziare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, la Regione, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti a tasso agevolato, concede contributi in conto capitale pari al 40 per cento della spesa ammessa.


Art. 14
(
Contributi a favore della foraggicoltura)

La Regione interviene nel momento della produzione dei foraggi erogando contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile all' 80 per cento a favore delle categorie di cui ai punti n. 1, n. 2 e n. 3 del primo comma del precedente art. 3, per l' impianto e il miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva CEE - Comunita' economica europea, 268/ 75 e dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.


Art. 15
(Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione)

La Regione Lazio finanzia le associazioni, le cooperative e i consorzi di cooperative indicati nei punti n. 1 e n. 2 del terzo comma dell' art. 3 della presente legge, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento e l' acquisto di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, nonche' strutture per la produzione, conservazione e commercializzazione dei mangimi.
L' acquisto del suolo necessario alla costruzione di strutture nuove viene finanziato solo nel caso in cui la cooperativa, il consorzio e l' associazione non posseggano in proprieta' un' area idonea per l' attuazione del progetto.
Per la realizzazione delle strutture di cui al primo comma, previste nell' ambito della programmazione regionale nonche' ove esistano, nell' ambito dei progetti di sviluppo comprensoriali o zonali la Regione concede:
a) contributi in conto capitale pari al 30 per cento della spesa ammessa elevati al 40 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva CEE - Comunita' economica europea, 268/ 75 e dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
b) concorso nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato per la durata di anni quindici, oltre a due annualita' per il periodo di pre - ammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa non coperta da contributo.
Il pagamento degli interessi di pre - ammortamento viene esteso a tutte le domande di mutuo a tasso agevolato della durata di anni venti facenti parte dei programmi gia' approvati dalla Regione negli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 ai sensi della legge 12 febbraio 1975, n. 28, art. 17, lettera b).


Art. 16
(Consorzi per i prodotti tipici zootecnici regionali)

La Regione promuove la costituzione e l' avviamento di consorzi regionali per la valorizzazione e diffusione dei prodotti tipici zootecnici della Regione Lazio e concede contributi, per la durata di quattro anni, fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa riconosciuta per la costituzione, avviamento e gestione dei consorzi stessi.
La Regione concede alle associazioni dei produttori zootecnici, alle cooperative agricole e ai consorzi di cooperative agricole, di cui ai punti n. 1 e n. 2 del terzo comma dell' art. 3 della presente legge, per la realizzazione di strutture consortili, il concorso nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualita' per il periodo di pre - ammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa.
Per la promozione e la diffusione dei prodotti zootecnici la Regione finanzia mostre collettive, con presentazione degli stessi, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.


Art. 17

La presente legge ed il relativo regolamento di attuazione modificano ed integrano la legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: " Interventi per la zootecnia " e il regolamento 7 luglio 1975, n. 3.


Art. 18

In attesa dell' entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo le provvidenze previste nella presente legge sono concesse dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l' agricoltura.


Art. 19

Per l' attuazione della prima serie degli interventi di cui alla presente legge, nel quadriennio 1980- 1983, viene disposta l' adozione di un programma nei limiti della spesa complessiva di L. 71.500 milioni:
15.500 milioni di lire nell' esercizio 1980; 16.500 milioni di lire nell' esercizio 1981; 19.000 milioni di lire nell' esercizio 1982; 20.500 milioni di lire nell' esercizio 1983. Le somme suindicate sono destinate: (milioni di lire)
Art. 15 - (Fecondazione artificiale)
L. 1.300 per l' esercizio 1980;
L. 1.500 per l' esercizio 1981;
L. 1.100 per l' esercizio 1983.
Art. 6 - (Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici) L. 1.380 per l' esercizio 1980;
L. 1.500 per l' esercizio 1981;
L. 1.880 per l' esercizio 1982;
L. 2.000 per l' esercizio 1983.
Articoli 7 e 8 - (prove di " performance " e di progenie, prove eritrocitarie, ricerca, sperimentazione ed indagini conoscitive)
L. 200 per l' esrcizio 1980;
L. 200 per l' esercizio 1981;
L. 200 per l' esercizio 1982;
L. 300 per l' esercizio 1983.
Art. 9 - (risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio zootecnico - centro latte qualita') L. 1.200 per l' esercizio 1980;
L. 1.200 per l' esercizio 1981;
L. 1.200 per l' esercizio 1982;
L. 1.200 per l' esercizio 1983.
Art. 10 - (Schedario degli allevamenti zootecnici) L. 10 per l' esercizio 1980; L. 10 per l' esercizio 1981.
Art. 11 - (Sostegno e salvaguardia razze bovine da carne)
L. 600 per l' esercizio 1980;
L. 400 per l' esercizio 1981;
L. 400 per l' esercizio 1982;
L. 400 per l' esercizio 1983.
Art. 12, lettera a) - (Strutture e opere di miglioramento al servizio della zootecnia)
L. 5.000 per l' esercizio 1980;
L. 4.100 per l' esercizio 1981;
L. 4.500 per l' esercizio 1982;
L. 4.000 per l' esercizio 1983.
Art. 13, secondo comma - (Acquisto bestiame) L. 200 per l' esercizio 1980;
L. 200 per l' esercizio 1981;
L. 200 per l' esercizio 1982;
L. 200 per l' esercizio 1983.
Art. 14 - (Contributi a favore della foraggicoltura) L. 2.350 per l' esercizio 1980;
L. 2.300 per l' esercizio 1981;
L. 2.300 per l' esercizio 1982;
L. 2.240 per l' esercizio 1983.
Art. 15 - (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione)
L. 1.200 per l' esercizio 1980;
L. 1.500 per l' esercizio 1981;
L. 1.100 per l' esercizio 1982;
L. 1.000 per l' esercizio 1983.
Art. 16, terzo comma - (Consorzi per i prodotti tipici zootecnici regionali)
L. 280 per l' esercizio 1980;
L. 220 per l' esercizio 1981;
L. 300 per l' esercizio 1982;
L. 220 per l' esercizio 1983.
b) Concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni quindici, oltre a due annualita' di pre - ammortamento, previsti nell' art. 12, lettera b), e art. 15, lettera b):
L. 510 per l' esercizio 1980;
L. 1.070 per l' esercizio 1981;
L. 1.640 per l' esercizio 1982;
L. 2.190 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1996;
L. 1.680 per l' esercizio 1997;
L. 1.120 per l' esercizio 1998;
L. 560 per l' esercizio 1999;
c) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualita' di pre - ammortamento, previsti nell' art. 12, lettera c), e art. 16, secondo comma:
L. 670 per l' esercizio 1980;
L. 1.500 per l' esercizio 1981;
L. 2.380 per l' esercizio 1982;
L. 3.250 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2001; L. 2.580 per l' esercizio 2002;
L. 1.750 per l' esercizio 2003;
L. 870 per l' esercizio 2004;
d) concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque, oltre ad una semestralita' di pre - ammortamento, previsto dall' art. 13, primo comma:
L. 600 per l' esercizio 1980;
L. 1.200 per l' esercizio 1981;
L. 1.800 per l' esercizio 1982;
L. 2.400 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985;
L. 1.800 per l' esercizio 1986;
L. 1.200 per l' esercizio 1987;
L. 600 per l' esercizio 1988.


Art. 20

La spesa complessiva di L. 15.500.000.000, di cui al precedente art. 19, relativa allo stato di previsione per l' anno 1980, sara' iscritta nei sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale 1979- 1981 secondo gli stanziamenti di seguito elencati su capitoli esistenti e sugli ultimi quattro da istituire riportati tutti con la relativa denominazione:
" Contributi per la fecondazione artificiale " (art. 5) L. 1.300.000.000;
" Contributi per il miglioramento genetico: controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici " (art. 6) L. 1.380.000.000;
" Spese per ricerca, sperimentazione ed indagini conoscitive, prove di " performance ", di progenie e prove eritrocitarie " (articoli 7 e 8) L. 200.000.000;
" Contributi per il risanamento del bestiame, salvaguardia del patrimonio zootecnico e centro latte qualita' " (art. 9) L. 1.200.000.000;
" Contributi per strutture e opere di miglioramento al servizio della zootecnia " (art. 12, lettera a) L. 5.000.000.000;
" Contributi per acquisto riproduttori maschi " (art. 13, secondo comma) L. 200.000.000;
" Contributi a favore della foraggicoltura " (art. 14) L. 2.350.000.000;
" Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione " (art. 15, lettera a) L. 1.200.000.000;
" Concorso negli interessi dei mutui integrativi per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia " (art. 12, lettera b), e art. 15, lettera b) lire 510.000.000;
" Concorso negli interessi per mutui ventennali per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia e per la costituzione e l' avviamento di consorzi per i prodotti tipici regionali " (art. 12, lettera c) e art. 16, secondo comma) L. 670.000.000;
" Spese per l' istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici " (art. 10) L. 10.000.000;
" Premi a sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne " (art. 11) L. 600.000.000;
" Spese per mostre collettive, promozione e diffusione dei prodotti zootecnici " (art. 16, terzo comma) L. 280.000.000;
" Concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque " (art. 13, primo comma) L. 600.000.000.
Alla copertura dell' onere di L. 15.500000.000 si provvedera' mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 10.15.99 " Fondo globale del bilancio regionale pluriennale per l' anno 1980 ".
Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sara' determinata annualmente con la legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, al bilancio 1980 le necessarie variazioni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.