| L.R. 03 Settembre 1979, n. 61 |
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Norme per l' inquadramento del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.
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Art. 1 Il personale dei disciolti enti comunali di assistenza, di cui all' articolo 4, primo comma, della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22, nonche' il personale dei disciolti patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici, di cui all' articolo 4, primo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 66, e' inquadrato nei ruoli organici dei comuni di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione ai comuni medesimi ai sensi della citata legge e nel rispetto dei diritti acquisiti alla data stessa. Il personale di cui al quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 66, nei confronti del quale i comuni sono subentrati nella relativa titolarita' dei rapporti di lavoro e che i comuni stessi abbiano comunque utilizzato anche dopo la scadenza del rapporto in atto al momento del passaggio, e' compreso tra il personale non di ruolo del comune. Tale personale sara' immesso nei ruoli del comune alle condizioni e con le modalita' di cui al quarto comma dell' articolo 5 della legge 8 gennaio 1979, n. 3. Art. 2 Il personale di ruolo e' inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello in cui il personale stesso risulta inquadrato presso l' ente di provenienza alla data indicata nel precedente articolo. Qualora nell' ordinamento del comune di destinazione il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto e' inserito presso l' ente di provenienza, l' individuazione del livello retributivo funzionale, ai fini dell' inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tener conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma si procede nel caso in cui presso l' ente disciolto il personale non sia inquadrato in livelli retributivi funzionali. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione. Art. 3 Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell' ente di provenienza, e' valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura e con le stesse modalita' con le quali il comune di destinazione valuta il servizio di ruolo e non di ruolo del proprio personale. I servizi prestati con orario di lavoro ridotto sono valutati, ove nulla sia previsto al riguardo, in proporzione al rapporto tra orario ridotto ed orario pieno. Nell' ipotesi di periodi di servizio non continuativi la valutazione viene limitata ai periodi di servizio effettivamente prestato. I criteri di cui al presente articolo si applicano anche al personale di cui al secondo comma del precedente articolo 1 in quanto compatibili con disposizioni di legge o regolamento. Art. 4 L' inquadramento e' effettuato con deliberazione del consiglio comunale, nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio comunale apporta le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto - legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Art. 5 Nel caso in cui il trattamento economico tabellare spettante a seguito dell' inquadramento effettuato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 sia inferiore a quello in godimento presso l' ente di provenienza alla data indicata nel precedente articolo 1 la differenza verra' corrisposta a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e con i futuri miglioramenti. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |