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Titolari di incarichi politici, di amministrazione o di governo


Consiglieri regionali
In allegato l'estratto dello Statuto con l'indicazione della durata del mandato dei Consiglieri regionali.

Legge 2 luglio 2004 n. 165
Art. 5
(Durata degli organi elettivi regionali)
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (5) (6) (7) ((9))


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Pagina aggiornata il: 05/06/2026