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La legge di Stabilità regionale 2022

23/12/2021
- Articolo 1 (“Leggi regionali di spesa”). Contiene l’allegato con l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024.

- Articolo 2 (“Misure per la riduzione della pressione fiscale”). Con un emendamento della Giunta regionale, è stato anticipato al 31 marzo 2022 il termine entro cui la Regione, con apposita legge, deve provvedere alla ripartizione del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, pari ad euro 130 milioni per l’anno 2022. Con lo stesso provvedimento saranno individuate le categorie di soggetti passivi per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e saranno anche ridotti – nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente – gli importi della tassa automobilistica regionale. Nello stesso articolo, con un emendamento presentato dalla Lega, sono stati estesi al 31 dicembre 2022 i percorsi di politica attiva, integrati dai piani formativi, avviati dalla Regione presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio. Con un subemendamento della Giunta regionale è stata anche indicata la copertura finanziaria, mediante l’incremento di 500mila euro per il 2022.

- Articolo 3 (“Modifiche all’articolo 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28 recante Legge di stabilità regionale 2020”). Nell’ambito del programma 04 “Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, è stato rinnovato anche per il biennio 2023-2024 il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge finanziaria 2005 dello Stato. Nello stesso articolo 3, al fine di garantire la risoluzione delle criticità inerenti i fondi di dotazione aziendali negativi, vengono rinnovati anche per il 2022 e il 2023 gli stanziamenti per la loro ricapitalizzazione.

- Articolo 4 (“Modifiche alla L.R. 12 agosto 2021, n. 14 recante Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”). Vengono eliminati dalla sezione del sito istituzionale dedicata ai servizi e alle informazioni sull’interruzione della gravidanza, tutti i dati relativi al numero ed alla percentuale di personale obiettore e non obiettore in servizio presso ciascuna struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e ostetricia. Viene eliminata dal “collegato” del 2021 anche l’istituzione della figura del security manager in seno alle infrastrutture ospedaliere regionali pubbliche e private, con compiti di di gestione e controllo delle fonti di rischio, delle tecnologie di safety e di security e tutti i servizi di vigilanza e controllo affidati agli Istituti di vigilanza privata (IVP). Infine, nello stesso articolo 4, viene sostituito l’articolo 63 del “collegato” del 2021, intervenendo nuovamente sulla semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

- Articolo 5 (“Modifiche alla L.R. 2 maggio 1995, n. 17 recante Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio’ e successive modifiche”). Sono introdotte norme più stringenti nel contrasto ai danni provocati dai cinghiali. Approvato in tal senso anche un emendamento proposta da Antonello Aurigemma (FdI) e Fabio Refrigeri (Pd), che prevede l’abbattimento selettivo dei cinghiali entro 48 ore dalla segnalazione della presenza da parte del conduttore del fondo dove viene individuato, purché munito di licenza venatoria, anche al di fuori dei periodi previsti.

- Articolo 6 (“Modifica dell’articolo 3.1 della L.R. 16 dicembre 2011, n. 16 recante Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”). Interviene sulle autorizzazioni non ancora rilasciate per l’installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, disponendo che le autorizzazioni vengono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei da parte dei Comuni e, comunque, sono sospese fino al 12 aprile 2022, come già stabilito dalla legge n. 14 del 2021. Su questo tema si è sviluppato un dibattito in Aula, introdotto dagli emendamenti presentati dalla consigliera Marietta Tidei e da Antonello Aurigemma (FdI), poi ritirati su richiesta del vicepresidente della Giunta, Daniele Leodori. Le richieste dei consiglieri erano finalizzate a eliminare la sospensione, anche in considerazione del fatto che il Governo ha impugnato le disposizioni della legge 14/2021. Leodori, nel chiedere il ritiro, ha annunciato che il tema verrà trattato in separata sede prima della scadenza di aprile.

- Articolo 7 (“Modifiche alla L.R. 3 marzo 2021, n. 2 recante Disposizioni relative all’attività di tatuaggio e di piercing e successive modifiche”). Viene introdotto un articolo nella L.R. 2/2021 che riguarda gli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati.

- Articolo 8 (“Disposizioni in materia di sviluppo economico”). Con riferimento al Consorzio industriale unico, di recente creazione, prevede l’istituzione di un apposito fondo denominato “Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022. L’articolo, inoltre, contiene anche modifiche al Testo Unico del Commercio, alla legge sul sistema fieristico regionale e alle disposizioni in materia di demanio marittimo. Con l’approvazione di un emendamento proposto dagli assessori Leodori e Orneli, inoltre, l’articolo interviene anche sulle norme in materia di tutela e valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato (L.R. 3/2015) nonché su quelle in materia di promozione e sostegno della cooperazione (L.R. 20/2003).

- Articolo 9 (“Disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e della Regione Lazio”). Con queste disposizioni, la Regione si fa carico degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale dovuto al personale di ruolo della Regione distaccato presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (Usr) e a quello relativo al direttore responsabile e ai dirigenti, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza.

- Articolo 10 (“Disposizioni varie”). Tra gli interventi previsti, si segnalano: la trasformazione dell’Associazione “Teatro di Roma” in Fondazione ai sensi dell’articolo 42-bis del Codice civile; la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 dell’estinzione delle Comunità montane; la liquidazione di Alta Roma ScpA e la sua trasformazione in Fondazione; l’istituzione del Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale presso l’assessorato regionale competente in materia di polizia locale; l’esenzione dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, in tutti i casi di accesso al pronto soccorso a seguito di infortuni durante il servizio o per ragioni di servizio.

- Articolo 11 (“Modifiche alla L.R. 3 novembre 2015, n. 14 recante Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione e successive modifiche”). Con questo articolo vengono apportate modifiche alla L.R. 14/2015 per dare più sostegno alle associazioni che aiutano i soggetti interessati dal sovraindebitamento e le vittime di usura o di estorsione.

- Articolo 12 (“Modifiche alla L.R. 20 giugno 2002, n. 15 recante Testo unico in materia di sport e successive modifiche”). Viene introdotta la possibilità, da parte del presidente della Regione, di conferire annualmente un riconoscimento agli atleti che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali e internazionali. Con un emendamento presentato dal gruppo Fratelli d’Italia, viene specificato meglio che il riconoscimento riguarda anche gli atleti con disabilità. Con lo stesso articolo, viene istituito il “Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio”, che comporterà per le società iscritte un criterio preferenziale nella concessione dei contributi regionali.

- Articolo 13 (“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche alle leggi regionali n. 28/2019 e n. 17/2014”). La Regione interviene sul trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, ponendo le basi per l’affidamento ‘in house providing’ delle linee “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Civita Castellana-Viterbo” alle società regionali Cotral Spa (per la parte relativa alla gestione del servizio di trasporto) e Astral Spa (per la parte relativa alla gestione delle infrastrutture). Sono poste in essere, quindi, le attività amministrative per il subentro delle due società regionali (per le rispettive funzioni) ad Atac Spa, previa acquisizione dei rispettivi rami d’azienda. Per queste finalità, la Regione concede un prestito di 43 milioni di euro a Cotral Spa e ad Astral Spa, da restituire a decorrere dal 1° gennaio 2024.

- Articolo 14 (“Entrata in vigore”) A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

Ufficio Stampa