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Approvata la legge che modifica norme per evitare impugnativa del Governo

Recepite le osservazioni di vari ministeri. Votati anche 17 articoli aggiuntivi e istituita una commissione speciale per l’emergenza Covid.
Una seduta del Consiglio in modalità 'mista' in sala Etruschi09/11/2020
Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto in modalità ‘mista’ da Mauro Buschini, ha approvato, con 24 voti favorevoli e 14 contrari, la proposta di legge regionale n. 243 del 25 settembre 2020, di iniziativa della Giunta, concernente “Disposizioni modificative di leggi regionali”. Il provvedimento, presentato nella seduta del 3 novembre dall’assessora al Bilancio, Alessandra Sartore, modifica alcune norme entrate in vigore negli anni 2019-2020, a seguito di impegni assunti dalla Regione con il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri di accogliere le osservazioni e i dubbi di legittimità costituzionale formulati dagli uffici legislativi dei ministeri competenti. La proposta di legge, inoltre, contiene anche un aggiornamento dell’articolo 14 della legge regionale n. 30 del 2002 sull’ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, rispetto ai principi della nuova legge di contabilità regionale n. 11 del 2020.

Al termine dell’iter in Aula, il provvedimento – inizialmente composto da 11 articoli – è stato approvato con altri 17 articoli aggiuntivi che hanno portato il testo definitivo a 27 articoli, dopo l’abrogazione dell’articolo 10 che conteneva la clausola della non onerosità della legge, visto che alcuni articoli aggiuntivi comportano nuove spese. I 17 nuovi articoli introducono modifiche a leggi vigenti o nuove disposizioni in numerose materie: Consorzi di bonifica, esercizio del trasporto pubblico non di linea, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial), tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, gestione dei rifiuti, esercizio di attività di acquacoltura, prestito d’onore, diversificazione delle attività agricole, canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fonti rinnovabili, protezione civile regionale, “Criteri minimi ambientali”, contributi a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese, pagamenti debiti della Regione ai fornitori.
Tra gli articoli aggiuntivi è stato approvato anche quello proposto da Fratelli d’Italia che istituisce una commissione consiliare speciale per l’emergenza Covid-19, della durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori sei. Su questo punto è intervenuto Enrico Cavallari (gruppo Misto) per dichiarare il suo voto contrario. Critiche a tutti gli articoli aggiuntivi sono state invece espresse da Giuseppe Simeone (FI), il quale ha richiamato il Consiglio a evitare in futuro il ricorso a provvedimenti “omnibus” o a “collegati”, per ripristinare un più corretto iter legislativo per materie. Posizione in parte condivisa anche da Devid Porrello (M5s), che nella sua dichiarazione di voto ha criticato questo modo di legiferare. Per Marco Vincenzi (Pd) si è trattato invece di “un arricchimento, di modifiche puntuali su diversi argomenti, col contributo di tutti i consiglieri.”.

Di seguito l’elenco delle leggi regionali modificate con l’approvazione degli articoli da due a otto:

ART. 2 - L.R. 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche. Su richiesta del Ministero dell’Interno, si modificano i commi 3, 5 e 6, dell’articolo 12 bis, inserito dalla Legge di stabilità regionale 2020, la n. 28/2019, in senso più restrittivo, come ha spiegato Sartore: “La modifica al comma 3 introduce l’obbligo di svolgere attività di monitoraggio da parte dell’ente gestore degli alloggi per la verifica della permanenza dei requisiti anche successivamente all’autorizzazione alla convivenza solidale; quella al comma 5 prevede l’innalzamento da due a quattro anni del numero di anni minimi di convivenza, richiesto al fine di poter richiedere il subentro nell’assegnazione dell’alloggio in caso di decesso o decadenza dell’originario assegnatario; infine, con la modifica di cui al comma 6 si è ritenuto di aggiungere un periodo nel quale si indica espressamente nel 15 per cento del totale degli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica il numero massimo di alloggi che gli enti gestori possono autorizzare in convivenza solidale.”.

ART. 3 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”. Quattro le modifiche apportate: la prima, in base ai rilievi mossi dal Ministero dell’Ambiente, abroga il comma 4 dell’articolo 9, che prevedeva la possibilità di ammettere al prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale, i cacciatori autorizzati nelle zone contigue qualora non fosse raggiunto il limite massimo di un cacciatore ogni quaranta ettari. Le altre tre modifiche riguardano l’articolo 22, due proposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e una dal Ministero dell’Interno. Il Mef ha posto dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 64, che, nell’ambito del subentro nei contratti di affidamento in house connessi alla viabilità e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, ha previsto per la società affidataria subentrante la possibilità di procedere ad assunzioni di personale anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, ponendosi in contrasto con i vincoli di contenimento della spesa pubblica in materia di reclutamento del personale da parte delle società partecipate e delle pubbliche amministrazioni. L’altra richiesta del Mef riguarda la modifica del comma 112 sul reclutamento temporaneo di personale nelle società partecipate, limitando tale ricorso alle sole società regionali ed escludendo le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti, anche economici e gli enti del servizio sanitario regionale. Infine, la modifica richiesta dal Ministero dell’Interno riguarda il comma 136 sulle assegnazioni straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dove si elimina dagli assegnatari la categoria dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.

ART. 4 - L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche. Il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo ha chiesto di modificare il comma 5 bis dell’articolo 52, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, al fine di introdurre una maggiore tutela paesaggistica nel caso in cui le aree interessate dal Piano agricolo regionale comprendano beni naturali e paesaggistici e aree naturali protette.

ART. 5 - L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche. Anche in questo caso è il Mibact che ha chiesto modifiche al comma 7 bis dell’articolo 8, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, per introdurre maggiori tutele in materia di realizzazione di strutture amovibili a uso temporaneo per finalità culturali nell’ambito delle aree naturali protette. A tal fine, vengono esclusi i paesaggi di pregio, anche se privi di vincoli, e i paesaggi degli insediamenti urbani in presenza di vincoli.

ART. 6 - L.R. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche. Si tratta di un’altra richiesta del Mibact che, attraverso la modifica dell’articolo 3.1, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, ha chiesto di rivedere alcune norme in materia di localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Mancava il richiamo al Piano Paesaggistico e alla sua disciplina programmatoria e pianificatoria, benché, secondo il Mibact, solo il Piano può orientare il passaggio dall’individuazione in negativo delle aree escluse all’individuazione in positivo delle aree idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento.

ART. 7 - L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche. Modifica del comma 1 bis dell’articolo 15, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, chiesto dal Ministero dell’Ambiente, al fine di eliminare il divieto alla realizzazione di impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti o che utilizzano combustibili derivanti da rifiuti comunque denominati, per tutto il territorio regionale.

ART. 8 - L.R. 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Su indicazione del Ministero dell’Interno, è stato inserito al comma 1 dell’articolo 2 il riferimento all’intesa preventiva con le forze dell’ordine in caso di presenza di un loro rappresentante nell’Osservatorio sul ‘revenge porn’. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

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