Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale

Numero della legge: 7
Data: 29 marzo 2022
Numero BUR: 27 s. o. n. 2
Data BUR: 29/03/2022

Art. 1

(Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e

di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

 

1.  All’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  le parole: “per gli anni d’imposta 2017-2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno d’imposta 2022”;

b) al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è sostituita dalla seguente:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF

Aliquota

fino a 15.000 euro

nessuna maggiorazione

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

1,60%

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

1,60%

oltre 50.000 euro

1,60%

2.  Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l’anno d’imposta 2022 è disposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), una detrazione dall’addizionale regionale all’IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 17/2016, dell’esenzione dalla maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

3.  Per gli anni di imposta antecedenti all’annualità 2022, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 17/2016 in materia di addizionale regionale all’IRPEF nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4.  Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dopo le parole: “Pesca e acquacoltura” sono inserite le seguenti: “, 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, 79.11 - Attività delle agenzie di viaggio, 79.12 - Attività dei tour operator e 79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio”.

5.  Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui all’articolo 2, commi 2, come modificato dalla presente legge, e 3 della l.r. 25/2020, relative a disposizioni in materia di IRAP, continuano ad applicarsi con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

6.  Agli oneri previsti dal presente articolo, complessivamente stimati, per l’anno 2022, in euro 297.376.000,00, di cui euro 283.050.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 14.326.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

7.  Per l’anno 2022, nel fondo di cui al comma 6 confluiscono le risorse, complessivamente pari a euro 297.376.000,00, derivanti:

a)  dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari a euro 236.825.621,41;

b) dalle variazioni di bilancio di cui all’allegato A alla presente legge, per un importo pari a euro 35.474.378,59;

c)  dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 77 quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a euro 25.076.000,00.

 

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

 

1.  Gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, sono ridotti per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti dal decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della l. 21 maggio 1955, n. 463), nelle misure di seguito indicate:

a)  per l’anno tributario 2023, nella misura del 5 per cento dei corrispondenti importi dovuti nell’anno tributario 2022;

b) per l’anno tributario 2024, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno tributario 2023;

c)  per l’anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno tributario 2024.

2.  A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati:

a)  il comma 14 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l’applicazione dell’esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione;

b) i commi 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 4 dell’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativi a disposizioni in materia di tassa automobilistica.

3.  Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 12/2014, le parole: “di cui al comma 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “di proprietà delle società di leasing e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione”.

4.  Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

  

Art. 3

(Incremento del fondo speciale di parte corrente)

 

1.  Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), è incrementato per euro 13.000.000,00 per l’anno 2022 e per euro 8.000.000,00 per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, rispettivamente, per euro 10.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 5.500.000,00, per l’anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, e per euro 3.000.000,00, per l’anno 2022 e per euro 2.500.000,00, per l’anno 2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 “Spese in conto capitale”, approvati ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettera e), e 4 della l.r. 21/2021.

 

 

Art. 4

(Disposizioni finanziarie relative agli interventi per la rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da Acqua pubblica sabina S.p.A. - APS)

 

1.  All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a leggi regionali di spesa, le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 27, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 concernenti gli interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da APS – parte corrente e gli interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da APS – parte in conto capitale, di cui al programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono incrementate, rispettivamente, per euro 100.000,00 e per euro 75.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

 

 

Art. 5

(Partecipazione della Regione al Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030)

 

1.  La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla costituzione del Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030, di seguito denominato Comitato, di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modifiche.

2.  Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione al Comitato nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, all’eventuale nomina del rappresentante regionale nell’ambito degli organi di gestione e consultivi previsti dallo statuto del Comitato.

3.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di componente del Comitato sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

4.  Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente in materia, da lui delegato, riferiscono semestralmente alla commissione consiliare competente sull’andamento delle attività svolte dal Comitato.

5.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 447, della l. 234/2021, gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato sono posti in capo a Roma Capitale, anche avvalendosi di società in house già operanti o appositamente costituite. Con riferimento alle spese concernenti il funzionamento del Comitato, la Regione eroga a Roma Capitale un contributo pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo in favore di Roma Capitale per il funzionamento del Comitato di candidatura EXPO ROMA 2030”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti)

 

1.  All’articolo 4 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2, le parole: “per la durata di ventiquattro mesi,” sono soppresse;

b) al comma 9, le parole: “i dipartimenti competenti delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando il parere su tutti gli” sono sostituite dalle seguenti: “ferme restando le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte, le aziende sanitarie locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando, nell’ambito delle rispettive competenze, il proprio parere sugli”.

2.  Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7

(Programma di sostegno alla maternità)

 

1.  Al fine di sostenere la maternità e di accompagnare le donne prima e dopo il parto, la Regione istituisce un apposito programma denominato “Programma di sostegno alla maternità”.

2.  Il programma di cui al comma 1 prevede:

a)  l’erogazione di un voucher alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00 valido per l’acquisto di prodotti necessari per il neonato;

b) la realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternità diretti ad offrire informazioni, linee guida, ascolto e sostegno alle donne prima e dopo il parto.

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei voucher e per la realizzazione dei percorsi previsti al comma 2.

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno alla maternità”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 8

(Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico)

 

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, così come individuati dall’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 30 aprile 2020, n. 101, è riconosciuto un contributo una tantum in misura pari all’importo indicato nella tabella seguente, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata previsto dal contratto di fornitura energetica sottoscritto da ciascuna impresa:

 

Scaglione di potenza impegnata

Contributo

 

fino a 6 kW

1.000 euro

oltre 6 kW e fino a 15 kW

2.000 euro

oltre 15 kW e fino a 25 kW

4.000 euro

oltre 25 kW

5.000 euro

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo energetico a favore delle imprese del cratere sismico”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 800.000,00 per l’anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

  

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati