Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 16/2011 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie (1)
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 45/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea dopo le parole: “svolte dall’ARPA” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale),”;
b) dopo il numero 3 ter) della lettera b) è inserito il seguente:
“3 quater) attività istruttorie relative ai procedimenti di competenza regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. L’ARPA riferisce annualmente alla competente commissione consiliare in merito alle attività svolte ai sensi del presente numero;”;
c) al numero 4) della lettera b) le parole: “supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando quanto previsto dal numero 3 quater) per i procedimenti di competenza regionale, supporto tecnico-scientifico”;
d) alla lettera f) le parole: “agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)
1. All’articolo 15 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: “strutture regionali competenti” sono sostituite dalle seguenti: “competenti strutture regionali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)”;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. La Regione si avvale dell’ARPA per l’istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 di competenza regionale.".
Art. 3
(Attività istruttoria in materia di VIA e AIA. Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 16/2011 è inserito il seguente:
“3 bis. La Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) per l’istruttoria dei procedimenti di competenza regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3.”.
Art. 4
(Regolamento di attuazione e integrazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto (2), definisce le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA ai sensi della presente legge.
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4.
2. Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA ai sensi della presente legge, sono incrementate le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1998, per un importo pari a euro 414.000,00, a decorrere dall’anno 2021.2.Agli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall’anno 2021, del programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 7
(Incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente)
1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), è incrementato per euro 3.590.400,00, per l’anno 2021, per euro 2.700.000,00 per l’anno 2022 e per euro 1.755.000,00 per l’anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) per l’anno 2021, mediante l’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;
b) per gli anni 2022 e 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Per mero errore materiale il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione riporta "n. 11/2016" invece di "n. 16/2011".
(2) Vedi il regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 (Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 30 novembre 2021, n. 110.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.