Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 16/2011 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie (1)

Numero della legge: 6
Data: 26 maggio 2021
Numero BUR: 55
Data BUR: 08/06/2021

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modifiche)

1. Al comma  1  dell’articolo  3  della  l.r.  45/1998  sono  apportate  le  seguenti modifiche:

a) all’alinea dopo le parole: “svolte dall’ARPA” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell’ambiente  e  disciplina  dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale),”;

b) dopo il numero 3 ter) della lettera b) è inserito il seguente:

“3 quater) attività istruttorie relative ai procedimenti di competenza regionale di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  di  autorizzazione  integrata ambientale  (AIA)  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  della  legge  regionale  16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti  di  cui  all’articolo  15  della  legge  regionale  9  luglio  1998,  n.  27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. L’ARPA  riferisce  annualmente alla  competente  commissione consiliare in merito alle attività svolte ai sensi del presente numero;”;

c) al numero 4) della lettera b) le  parole:  “supporto  tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando  quanto  previsto  dal  numero  3  quater)  per  i  procedimenti  di competenza regionale, supporto tecnico-scientifico”;

d) alla lettera f) le parole: “agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

1. All’articolo 15 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: “strutture regionali competenti” sono sostituite dalle seguenti: “competenti strutture regionali e dell’Agenzia  regionale  per  la protezione ambientale del Lazio (ARPA)”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. La Regione si avvale dell’ARPA per l’istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 di competenza regionale.".


Art. 3

(Attività istruttoria in materia di VIA e AIA. Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 16/2011 è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) per l’istruttoria dei procedimenti di competenza regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3.”.

 

Art. 4

 (Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA ai sensi della presente legge.


Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4.

2. Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

 (Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA ai sensi della presente legge, sono incrementate le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1998,  per un  importo  pari  a  euro 414.000,00, a decorrere dall’anno 2021.2.Agli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione per euro 414.000,00,  a  decorrere  dall’anno  2021,  del  programma  02  “Tutela,  valorizzazione  e recupero  ambientale”  della  missione  09  “Sviluppo  sostenibile  e tutela  del  territorio  e dell’ambiente”,  titolo  1  “Spese  correnti”,  mediante  la  corrispondente  riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo  speciale  di  cui  al  programma  03  “Altri  fondi”  della  missione  20  “Fondi  e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 7

(Incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente)

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20  “Fondi  e  accantonamenti”,  titolo  1  “Spese  correnti”,  approvato  ai  sensi dell’articolo  4,  comma  1,  lettera  d)  della  legge  regionale  30  dicembre  2020,  n.  26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), è incrementato per euro 3.590.400,00, per l’anno 2021, per euro 2.700.000,00 per l’anno 2022 e per euro 1.755.000,00 per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) per l’anno 2021, mediante l’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione  nella  tipologia  500  “Rimborsi  e  altre  entrate  correnti”  del  titolo  3 “Entrate  extratributarie”,  ai  sensi  dell’articolo  7  della  legge  regionale  10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;

b) per gli anni 2022 e 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

Art. 8

 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Per mero errore materiale il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione riporta "n. 11/2016" invece di "n. 16/2011".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.