Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche

Numero della legge: 5
Data: 12 aprile 2019
Numero BUR: 31
Data BUR: 16/04/2019

SOMMARIO

Art. 1 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e successive modifiche

Art. 2 Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche

Art. 3 Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2007 e successive modifiche

Art. 4 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2007

Art. 5 Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2007

Art. 6 Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modifiche

Art. 7 Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modifiche

Art. 8 Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modifiche

Art. 9 Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modifiche

Art. 10 Modifica all’articolo 16 della l.r. 1/2007

Art. 11 Disposizioni transitorie

Art. 12 Abrogazioni della disposizione transitoria relativa alle modifiche introdotte dall’articolo 51 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e delle successive modifiche

 


Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1
“Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e successive modifiche)


1. All’articolo 2 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole: “e, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale” sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“c bis) il vice Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale o, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sono componenti del CAL:

a) ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi, di cui sei dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, otto dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nove con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) due rappresentanti delle comunità montane, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. I comuni rientranti nelle tre classi demografiche di cui al comma 3, lettera a), sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”;

e) al comma 4 le parole: “o suo delegato” sono sostituite dalle seguenti: “o loro delegati”;

f) al comma 5:

1) alla lettera a) dopo la parola: “assessore” è inserita la seguente: “regionale” e le parole: “di affari istituzionali e” sono soppresse;

2) alla lettera b) dopo le parole: “ed i vice presidenti” sono inserite le seguenti: “nonché i componenti” e le parole: “di affari istituzionali e” sono soppresse;

3) alla lettera f) dopo le parole: “di trattazione;” sono aggiunte le seguenti: “e i relatori per la discussione in Aula della proposta, ove nominati;”;

g) il comma 6 è abrogato;

h) al comma 8 dopo le parole: “di volta in volta” sono inserite le seguenti: “o in via permanente”, le parole: “il vice sindaco o il vice presidente” sono sostituite dalle seguenti: “un componente dell'organo esecutivo” e dopo la parola: “enti.” sono aggiunte le seguenti: “Il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i presidenti delle province possono delegare, rispettivamente, il vice Sindaco o il vice Presidente oppure un consigliere delegato, ove previsto.”;

i) al comma 9 dopo le parole: “di cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “, lettera a),”.


Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche)


1. All’articolo 3 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole: “a due preferenze” sono aggiunte le seguenti: “purché si tratti di candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, pena l’inammissibilità della stessa; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.”;

c) al comma 7 le parole da: “che provvede” fino a: “delle elezioni.” sono sostituite dalle seguenti: “negli orari d'ufficio, a partire dalle ore 08.00 del trentesimo e fino alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. Il Segretario generale del Consiglio regionale comunica tempestivamente ai sindaci dei comuni del Lazio le liste ammesse alla competizione elettorale affinché questi ne diano comunicazione ai rispettivi consiglieri comunali.”.


Art. 3

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2007 e successive modifiche)


1. All’articolo 5 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “ai sensi dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 3”;

b) al comma 3 dopo le parole: “Il Presidente del CAL” sono inserite le seguenti: “, scelto tra i componenti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, lettera a),”, le parole: “delle donne” sono sostituite dalle seguenti: “di entrambi i generi” e le parole: “di provincia” sono soppresse.


Art. 4

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2007)


1. All’articolo 6 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: “è richiesta” sono inserite le seguenti: “in prima convocazione” e dopo le parole: “del CAL” sono aggiunte le seguenti: “e, in seconda convocazione, la maggioranza dei componenti di cui all’articolo 2, comma 3”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Gli atti deliberati dal CAL sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.”;

c) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Alla struttura è assegnato personale regionale con adeguate competenze in ambito giuridico-legislativo.”;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Il dirigente della struttura, al fine del regolare svolgimento dei compiti istituzionali del CAL, invia la documentazione riguardante il provvedimento in esame, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la relativa discussione.”.


Art. 5

(Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2007)


1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2007 è abrogato.

 


Art. 6

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modifiche)


1. All’articolo 8 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. S’intendono, altresì, decaduti i componenti di cui all’articolo 2, comma 3, che non partecipano a tre sedute consecutive del CAL. La presente disposizione non si applica nei casi di assenza per malattia o motivi di salute.”;

b) al comma 3 dopo le parole: “sono sostituiti” sono inserite le seguenti: “, nella prima seduta utile,” e le parole: “. Per i componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 2, nel” sono sostituite dalle seguenti: “e nel”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 5, comma 3, il CAL procede all’elezione di un nuovo componente nella prima seduta utile.”.


Art. 7

(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modifiche)


1. L’articolo 9 della l.r. 1/2007 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Gettone di presenza e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni)

1. Ai componenti del CAL, inclusi i membri dell’Ufficio di presidenza, è riconosciuto il solo gettone di presenza di cui all’articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla partecipazione a organi collegiali, e gli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle riunioni.”.



Art. 8

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modifiche)


1. All’articolo 11 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “altresì, parere” sono inserite le seguenti “sulle modifiche alla presente legge e”;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Nel caso di parere obbligatorio ai sensi del comma 2, lettere a) e b), il Presidente del Consiglio regionale, dopo l’approvazione della proposta da parte della commissione consiliare, trasmette la stessa al CAL che si esprime entro quindici giorni dal relativo ricevimento, salvo un termine più breve stabilito dal medesimo Presidente al fine di garantire la programmazione dei lavori dell’Aula.”;

c) al comma 4 dopo le parole: “abbia espresso” sono inserite le seguenti: “, a maggioranza dei due terzi,”.


Art. 9

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modifiche)


1. All’articolo 12 della l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 5, comma 3, svolge attività di concertazione con la Giunta regionale sulle questioni d’interesse diretto degli enti locali.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1 Al fine di garantire una maggiore rappresentatività, l’Ufficio di presidenza, per svolgere l’attività di cui al comma 1, può essere integrato da altri componenti del CAL.”;

c) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. L’attività di concertazione di cui al comma 1 è attivata periodicamente e, comunque, una volta ogni tre mesi, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale delegato. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.”.


Art. 10

(Modifica all’articolo 16 della l.r. 1/2007)


1. Il secondo periodo dell’articolo 16 della l.r. 1/2007 è soppresso.

 

Art. 11

(Disposizioni transitorie)


1. In fase di prima attuazione delle modifiche alla l.r. 1/2007 introdotte dalla presente legge, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui all’articolo 3 della medesima l.r. 1/2007 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale.

2. A conclusione del procedimento di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani, ai sensi all’articolo 3, commi da 126 a 138, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e successive modifiche, i due rappresentanti delle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della l.r. 1/2007 sono sostituiti da due rappresentanti delle unioni di comuni montani, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni di categoria.

3. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del nuovo organo, il CAL provvede ad adeguare il proprio regolamento interno alle modifiche introdotte dalla presente legge.


Art. 12

(Abrogazioni della disposizione transitoria relativa alle modifiche
introdotte dall’articolo 51 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
e delle successive modifiche)


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 7/2018, relativo alla disposizione transitoria delle modifiche alla l.r. 1/2007 introdotte dal medesimo articolo 51;

b) il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche all’articolo 51 della l.r. 7/2018.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.