Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.

Numero della legge: 12
Data: 18 dicembre 2018
Numero BUR: 103
Data BUR: 20/12/2018

SOMMARIO

 

CAPO I  DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1   (Finalità)

CAPO II  MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 2   (Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico)

Art. 3   (Documento sul rischio sismico regionale)

Art. 4  (Contributi e altre forme di sostegno)

Art. 5  (Ulteriori misure di mitigazione del rischio sismico)

Art. 6  (Istituzione della giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica)

CAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 7   (Principi generali in materia di pianificazione)

Art. 8   (Pianificazione provinciale)

Art. 9  (Pianificazione comunale)

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Art. 10 (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)

Art. 11 (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)

CAPO V DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI

Art. 12 (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti)

Art. 13 (Interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici)

Art. 14 (Ambito d’applicazione)

[Art. 15 (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a misure urgenti per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016)] abrogato

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 (Relazione)

Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

Art. 18 (Entrata in vigore)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità)

 

  1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza delle persone e dei beni, mediante la realizzazione di misure di prevenzione e di riduzione dei fattori di rischio connessi agli eventi sismici nel territorio regionale.
  2. La legge disciplina, altresì, interventi volti a semplificare ed accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi con l’obiettivo di contribuire alla riduzione della vulnerabilità sismica e alla riqualificazione sotto il profilo paesaggistico e della sostenibilità ambientale, nonché a scongiurare fenomeni di abbandono del territorio favorendo il mantenimento del tessuto sociale e produttivo dei suddetti territori.

 

 CAPO II

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

 

Art. 2

(Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico)

 

  1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e attraverso intese con le università, gli enti di ricerca e gli ordini professionali:

a) promuove, svolge ed incentiva lo studio e l’analisi sui fattori di rischio sismico del territorio;
b) monitora il grado di vulnerabilità sismica del territorio regionale, i parametri sismici e i parametri anche potenzialmente precursori, attraverso reti di tipo sismometrico acceleratorio, geodetico e geochimico, in coordinamento con le iniziative a livello nazionale del dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; (1)
c) cofinanzia il completamento degli studi di microzonazione sismica e il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
d) eroga contributi ai sensi dell’articolo 4;
e) promuove la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori del settore.

      2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, alla definizione dei criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera c). (6)

 

 Art. 3

(Documento sul rischio sismico regionale)

 

  1. Con cadenza triennale, sulla base dell’attività di studio, analisi e ricerca di cui all’articolo 2, la Giunta regionale approva, previo parere della commissione consiliare competente, un documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul rischio sismico, denominato “Documento sul rischio sismico regionale”.
  2. Il documento di cui al comma 1 contribuisce a individuare il quadro generale definito dalle disposizioni strutturali del Piano territoriale regionale generale (PTRG) di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio).
  3. Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, la Giunta regionale dà adeguata pubblicità al documento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

 

 

Art. 4

(Contributi e altre forme di sostegno)

 

  1. La Regione concede contributi ai soggetti proprietari di unità immobiliare ubicate nei comuni classificati nella zona sismica 1, per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, con priorità per quelle costruite prima dell’entrata in vigore della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). (1a)
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili a valere sul fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b). (1b)
  3. La Regione promuove, altresì, la stipula di convenzioni e protocolli d’intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all’ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, anche attraverso la concessione di contributi in conto interesse ovvero di altre forme di sostegno finanziario, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
  4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti modalità e criteri per l’attuazione del presente articolo. (7)

 

 Art. 5

(Ulteriori misure di mitigazione del rischio sismico)

 

1.   Al fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici rispetto all’azione sismica, i comuni, nell’ambito della propria autonomia, possono introdurre incentivi per la costruzione di edifici residenziali secondo i parametri di resistenza all’azione sismica previsti dalle norme tecniche per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche.

 

Art. 6

(Istituzione della giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica)

 

  1. É istituita, il giorno 13 gennaio di ogni anno, la giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, con la finalità di sensibilizzare e informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio regionale.
  2. In occasione della giornata regionale di cui al comma 1 la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni, con gli organismi operanti nel settore e, previa intesa, con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e con gli uffici scolastici regionali, volte ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico e le attività di prevenzione.
  3. Le iniziative di cui al comma 2 coinvolgono in particolare, previa intesa, le scuole di ogni ordine e grado e gli amministratori locali, nel rispetto della loro autonomia.
  4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il programma e le modalità di svolgimento delle iniziative della giornata regionale di cui al comma 1.

 

 CAPO III

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

 

Art. 7

(Principi generali in materia di pianificazione)

 

1.   Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, comunque denominati, concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai comuni, secondo la normativa vigente.

2.   Con la cadenza triennale di cui all’articolo 3 gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, comunque declinati ai diversi livelli, sono aggiornati ed adeguati alle risultanze del documento di cui al medesimo articolo 3.

Art. 8

(Pianificazione provinciale)

 

  1. Il piano territoriale provinciale generale (PTPG) di cui all’articolo 19 della l.r. 38/1999 contribuisce a fornire ulteriori indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.
  2. A tale scopo, il PTPG individua le aree a maggiore rischio sismico e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili delle stesse in conformità con il documento di cui all’articolo 3.

 

 Art. 9

(Pianificazione comunale)

 

  1. In sede di formazione gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale generale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTPG:

a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.

 

 CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

 

Art. 10

(Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21

“Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia

residenziale sociale” e successive modifiche)

 

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 21/2009 sono aggiunte le seguenti:

“c bis)   il contributo per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti è dovuto in misura ridotta rispetto a quello previsto, da determinare con il regolamento di cui al comma 1, in caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1);
c ter)  le entrate derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese derivanti dalle attività di cui al presente articolo nonché al finanziamento di iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1);
c quater)    il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. Il professionista non deve altresì, relativamente agli interventi edilizi privati, avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, nonché con i tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori.”.

2.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche) alle disposizioni di cui al comma 1. (8)

 

 Art. 11

 (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)

 

1. Al fine di perseguire la massima sicurezza strutturale negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, possono essere utilizzati sistemi innovativi che impieghino anche materiali tradizionali e nuovi e comunque conformi al capitolo 11.1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), preferibilmente di produzione locale, tenendo come riferimento i criteri e i caratteri tipologici e architettonici degli edifici interessati e assicurando che l’esito degli interventi risulti coerente e adeguato con il contesto paesaggistico, territoriale e culturale di appartenenza.

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE

DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI

 

Art. 12

(Interventi di ristrutturazione edilizia negli

insediamenti prevalentemente residenziali esistenti)

 

  1. La ristrutturazione edilizia e il ripristino di edifici crollati o demoliti a destinazione residenziale, privi di interesse storico-culturale, può avvenire previa verifica della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, anche mediante demolizione e ricostruzione con le modalità di cui ai successivi commi. (2)
  2. Nel caso di interventi di cui al comma 1 su edifici crollati o demoliti che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti, è consentito l’ampliamento dell’area di sedime fino al 50 per cento di quella dell’edificio oggetto dell’intervento, mantenendo la stessa superficie lorda mediante la riduzione di un piano dell’intero edificio. (3)
  3. Nel caso di singoli interventi di cui al comma 1 su edifici appartenenti a tessuti edificati continui e in contiguità strutturale almeno con uno degli edifici adiacenti, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, è consentito l’ampliamento dell’area di sedime, anche in aree adiacenti con diversa destinazione d’uso, fino al 50 per cento del sedime dell’edificio, e nel rispetto dell’allineamento lungo strada esistente, mantenendo la stessa superficie lorda mediante la riduzione di uno o al massimo due piani dell’intero edificio, per raggiungere la minore altezza di uno degli edifici adiacenti, comunque non inferiore a 6 metri, ai fini di migliorare l’interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell’isolato. (4)
  4. Le trasformazioni edilizie di cui al presente articolo sono ammesse nel rispetto dei diritti dei terzi e della normativa urbanistica e paesaggistica.
  5. In occasione degli interventi di ristrutturazione e compatibilmente con le norme vigenti, sono ammessi gli ampliamenti di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche.
  6. Per gli edifici a destinazione non residenziale presenti negli insediamenti oggetto del presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente articolo e sono ammessi gli ampliamenti di cui alla l.r. 7/2017.

 

 

Art. 13

(Interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche sono consentiti, nel rispetto della normativa paesaggistica e della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche, interventi di trasformazione dei boschi intesi come interventi che possono comportare l’eliminazione di parte della vegetazione presente esclusivamente nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) ristrutturazione ed ampliamento di immobili e pertinenze di insediamenti produttivi esistenti;
c) viabilità agro-silvo-pastorale;
d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;

d bis) interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, destinati a prima casa e ad abitazione principale. (4a)

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 non siano conformi alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all’articolo 18 ter, comma 1, lettera b) ter, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assoggettati all’obbligo di rimboschimento compensativo di cui all’articolo 40 della l.r. 39/2002.

 

Art. 14

(Ambito d’applicazione)

 

1.   Le disposizioni dell’articolo 12 si applicano ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 e le disposizioni dell’articolo 13 ai comuni che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili, con esito di tipo “E”, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico.

2.   Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l’ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.

 

 Art. 15

(Modifica all’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo

 a misure urgenti per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

(5)

  CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 16

(Relazione)

 

1.   La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione delle attività e degli interventi di propria competenza previsti dalla presente legge.

 

 Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

 

1.   Agli oneri derivanti dall’articolo 4 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a)   per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, del “Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle zone sismiche - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
b)   per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del “Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle zone sismiche - parte capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

2.   Per le annualità successive i fondi di cui al comma 1 possono essere rifinanziati nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

3.   L’Assessore competente in materia di politiche per la ricostruzione, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle autorizzazioni di spesa relative ai fondi di cui al comma 1, lo stanziamento dei fondi predetti può essere adeguato con legge regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 24, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità).

4.   Agli ulteriori oneri di parte corrente previsti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 della missione 18, dell’apposita voce di spesa denominata: “Spese in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

 

 

Art. 18

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Note:

(1) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 17, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(1a) Comma modificato dall'articolo 22, comma 50, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1b) Comma modificato dall'articolo 22, comma 50, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2) Comma modificato dall'articolo 16, comma 17, lettera b), numero 1, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(3) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 17, lettera b), numero 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(4) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 17, lettera b), numero 3, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(4a) Lettera aggiunta dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 17, lettera c), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2020, n. 312 pubblicata nel Bollettino ufficiale 4 giugno 2020, n. 72

(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2019, n. 660 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 1 ottobre 2019, n. 79

(8) Vedi regolamento regionale 26 ottobre 2020, n. 26 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 27 ottobre 2020, n. 129

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.