Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport (1)

Numero della legge: 11
Data: 6 aprile 2009
Numero BUR: 14
Data BUR: 14/04/2009

L.R. 06 Aprile 2009, n. 11
Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport (1)


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) e successive modifiche, concorre alla promozione, al sostegno ed alla diffusione della sicurezza nello sport.

Art. 2
(Istituzione della giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport)


1. E’ istituita, il giorno nove febbraio di ogni anno, la giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la finalità di sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sui temi della sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il programma delle iniziative e degli interventi per la giornata della promozione della sicurezza nello sport, di seguito denominato programma.(1a)
3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport di cui all’articolo 4 e proposto dall’assessore regionale competente in materia di sport.
4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione.




Art. 3
(Beneficiari)


1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito della giornata regionale per la promozione della sicurezza nello sport coloro che presentano progetti nei modi previsti dal programma e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le università;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono una comprovata attività nell’ambito della promozione della sicurezza nello sport.

Art. 4
(Istituzione e compiti della Consulta regionale
per i problemi della sicurezza nello sport)


1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore della sicurezza nello sport, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a favorire e migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi e nell’esercizio delle attività sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in ambito sportivo, dei gestori degli impianti sportivi, nonché dei fruitori, anche in collaborazione con l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di fruitori minorenni possono aderire anche le famiglie o chi ne possiede la potestà;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualità dell’attività motoria, anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate con i professionisti della salute, miranti all’orientamento dell’attività fisica ed alla prevenzione dei rischi, nonché attraverso l’individuazione di azioni, anche a carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di salute necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attività motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto conto delle implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali nell’insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i giovani, dei disturbi del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione rivolte ad ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da comportamenti di dipendenza, come quelli connessi all’abuso di bevande alcoliche e quelli collegati ai rischi del doping involontario, dovuto all’uso di integratori alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere la diffusione delle buone prassi.




Art. 5
(Composizione della Consulta)


1. La Consulta è composta da:
a) un rappresentante designato dal CONI regionale;
b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI presenti a livello regionale;
c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti sportivi presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale;
f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport;
g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute;
h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici;
i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di sport, sentita la competente commissione consiliare.

2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato.




Art. 6
(Costituzione e funzionamento della Consulta)


1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) sono rinnovati ogni tre anni.(1b)
2. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata dall’assessore regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.



Art. 7
(Istituzione del fondo per la sicurezza)


1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici e privati, sulla base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. (2)
1bis. Relativamente alle richieste presentate dai soggetti privati, i contributi concessi non potranno superare il 30 per cento delle risorse complessive messe a disposizione dall’avviso pubblico. (3)




Art. 8 (4)
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo denominato “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo denominato “Fondo per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza degli impianti sportivi”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009, pari a 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 aprile 2009, n.14

(1a) Vedi deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2010, n. 83 (L.R. 11 del 2009. Approvazione del programma per la “I Giornata regionale della promozione della sicurezza nello sport”, prevista per il 09 febbraio 2010)

(1b) Vedi decreto del Presidente della Regione 13 novembre 2009, n. T0836 (Costituzione della Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport ai sensi dell'art. 4 legge regionale 6 aprile 2009, n. 11 e nomina dei componenti); decreto del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2014, n. T00172 (Costituzione della Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge Regionale 6 aprile 2009, n. 11 e nomina dei componenti) pubblicato sul BUR 26 giugno 2014, n. 51


(2) Comma modificato dall'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(3) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(4) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa G31900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.