Riordino dell'Istituto zooprofilattico della Regioni Lazio e Toscana. (1) (1a)

Numero della legge: 11
Data: 6 agosto 1999
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1999

L.R. 06 Agosto 1999, n. 11
Riordino dell'Istituto zooprofilattico della Regioni Lazio e Toscana. (1) (1a)


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di seguito denominato Istituto.

2. Le Regioni Lazio e Toscana assicurano, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, l’attività di coordinamento dell’Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.


Art. 2
(Natura e funzioni)

1. L’Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.

2. L’Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L’esercizio di attività commerciali di cui agli articolo 4 e 5 è finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.

3. L’Istituto opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo alla Regione Lazio, alla Regione Toscana ed alle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Art.3
(Compiti)

1. L’Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
g) l’esecuzione degli esami e analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
h) l’esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
n) l’effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati;
o) l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Sanità;
q) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
r) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.(2)

3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie. (3)


Art.4
(Produzioni)

1. L’Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Lazio e la Regione Toscana, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l’Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L’Istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all’approvazione delle Regioni Lazio e Toscana.

5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell’Istituto.


Art.5
(Prestazioni nell’interesse di terzi)

1. L’Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, relative a: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette. Può altresì prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.

3. Per le prestazioni previste dal comma 1 si applica il tariffario per le indagini e gli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene veterinaria espletati dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto. (4)

4. (5)

Art.6
(Organizzazione)

1. L’Istituto ha sede legale a Roma, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.

2. L’istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.

3. L’organizzazione interna ed il funzionamento dell’Istituto sono stabilite dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto, di cui all’articolo 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:
a) nell’ambito dell’organizzazione devono essere garantiti l’integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Lazio e la Regione Toscana;
b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale del Lazio e della Toscana e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.



Art.7
(Organi)

1. Sono organi dell’Istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.


Art.8
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanità, due dalla Regione Lazio e due dalla Regione Toscana, scelti tra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all’incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
a) scioglimento del consiglio;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell’Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale del Lazio ed il Presidente della Giunta regionale della Toscana.

4. Il Presidente della Giunta regionale del Lazio, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all’interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale del Lazio decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale del Lazio provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.

6 . Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale del Lazio congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Toscana.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell’Istituto.

9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti percento dell’indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell’Istituto.


Art.9
(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione all’atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività dell’Istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale. (6)

4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l’approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 22, comma 2.


Art.10
(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell’Istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, nomina un commissario ad acta.


Art.11
(Presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori. (7)

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.


Art.12
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.(8)

2. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione Lazio, alla nomina provvede il Ministro della Sanità.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all’articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all’articolo 15.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 6, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Lazio.

6. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all’articolo 14.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.


Art. 13 (9)
(Compiti del direttore generale)


1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:
a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
l) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.


Art.14
(Direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 7, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.


Art.15
(Direttore amministrativo)

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche od economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 7, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.


Art.16
(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell’Istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione Lazio, uno dalla Regione Toscana, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro del Tesoro.

2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione. (10)

5. Il collegio dei revisori vigila sull’attività amministrativa dell’Istituto e sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell’articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell’Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.


Art.17
(Statuto)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell’Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Lazio, di intesa con la Regione Toscana, nomina un commissario che provvede all’adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.


Art.18
(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato:
a) dallo Stato a carico del fondo sanitario nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attività da svolgere;
b) a carico del Ministero della Sanità per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
c) dalle Regioni e dalle Aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle Aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;
b) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all’articolo 3;
c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
d).. dai redditi del proprio patrimonio;
e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
f).. dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende singole o associate, enti, associazioni di produttori, organizzazioni pubbliche e private;
g).. da ogni altra entrata legittimamente percepita dall’Istituto.



Art.19
(Personale)

1. 1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. (11)

2. Ai concorsi per l’assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall’articolo 18, comma 1, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il regolamento di cui all’articolo 7, comma 3, del d. lgs. 270/1993.


Art.20
(Gestione contabile e patrimoniale)

1. L’Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l’Istituto medesimo.


Art.21
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all’Istituto per donazione od altro titolo.

2. In caso di cessazione dell’Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.


Art.22
(Controllo)

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell’Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell’Istituto stesso.

2. Tale funzione è assolta, alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.


Art.23
(Contenuto ed esercizio del controllo)

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione della Regione Lazio previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana, nei termini previsti dall’articolo 4 del d. lgs. 270/1993.

2. Sono sottoposti all’approvazione della Regione di cui all’articolo 22, comma 2:
a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b);
d) il piano annuale di attività; (12)
e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Lazio e alla Giunta della Regione Toscana. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell’articolo 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell’atto può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.

4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all’Istituto l’approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all’Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l’approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto invia mensilmente ai Presidenti delle Regioni Lazio e Toscana gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.


Art.24
(Abrogazione)

1. E’ abrogata la legge regionale 22 settembre 1978, n. 64.


Art.25
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l’entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione Lazio e della Regione Toscana, a seguito della pubblicazione delle stesse sui Bollettini Ufficiali delle rispettive Regioni.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 agosto 1999, n. 24, s.o. n. 1

(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa H13900

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(4) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(5) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(6) Comma sotituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(7) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(8) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(9) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(10) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(11) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

(12) Lettera sostituita dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.