Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale (1)

Numero della legge: 5
Data: 3 marzo 2003
Numero BUR: 8 S.O. n.7
Data BUR: 20/03/2003

L.R. 03 Marzo 2003, n. 5
Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale (1)


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione può cedere le proprie azioni o quote di capitale di società che svolgono il servizio di trasporto pubblico.

2. La cessione delle azioni o delle quote di capitale è effettuata con procedura concorsuale ad evidenza pubblica rivolta ad imprese private o miste che operano nel settore del trasporto in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) aver gestito servizi di trasporto pubblico per un periodo non inferiore a tre anni con un numero di chilometri autobus percorsi pari ad almeno un quinto rispetto a quelli svolti dalla società partecipata dalla Regione;
b) aver realizzato un valore della produzione pari ad almeno un quarto rispetto al valore della società partecipata dalla Regione riferito ai tre anni precedenti lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.

3. Per le società riunite in associazione temporanea o in consorzi, i requisiti di cui sopra possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l’obbligo per almeno una di esse di detenerne in misura non inferiore al cinquantacinque per cento.

4. Non sono ammesse alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica:

a) le imprese di qualunque nazionalità che non abbiano la forma di società di capitale;
b) le società estere che abbiano sede in stati che non riconoscono gli stessi diritti alle società con sede in Italia.

5. Deve comunque essere assicurato che la partecipazione pubblica sia maggioritaria.

6. Per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica la Regione si avvale di un advisor selezionato tra le maggiori imprese specializzate e certificate.

7. In caso di cessioni, ai sensi del presente articolo, di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sociale, gli affidamenti nei confronti delle società di cui al comma 1 interessate dalle cessioni medesime, sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. (2)

8. Entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituita la società pubblica proprietaria dei beni in attuazione dell’articolo 35 comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9. I Comuni che partecipano a società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale possono avvalersi delle disposizioni di cui alla presente legge.

10. Presso la commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è istituito un comitato composto da cinque esperti esterni incaricato di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione, nonché l’attuazione della presente legge.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7

(2) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.