Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro.loco iscritte all'albo regionale (1) (2)

Numero della legge: 78
Data: 20 giugno 1990
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1990

L.R. 20 Giugno 1990, n. 78
Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro.loco iscritte all'albo regionale (1) (2)


Art. 1

1. Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, sono concessi contributi per la progettazione e la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folcloristiche per incentivare l'attrazione turistica della località e per il miglioramento di strutture tese allo sviluppo turistico (3).


Art. 2

1. La domanda di richiesta di contributo, redatta in carta legale è sottoscritta dal presidente dell'associazione pro-loco, deve pervenire all'ente provinciale per il turismo competente territorialmente entro e non oltre il 31 gennaio dell'ano in cui devono essere realizzate le iniziative per le quali si richiede l'intervento regionale.

2. La domanda per la concessione dei contributi deve contenere l'indicazione delle singole iniziative ed attività programmate nel corso dell'anno solare, unitamente ad un bilancio di previsione che indichi le entrate e le uscite. Deve inoltre essere accompagnata da dettagliati programmi e da relazioni esplicative e da tutte le indicazioni necessarie all'accreditamento delle provvidenze.


Art. 3

(Omissis) (4).


Art. 4

(Omissis) (4).


Art. 5

1. Gli enti provinciali per il turismo provvedono, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alla liquidazione effettiva dei contributi verso le singole pro-loco.

2. Le assicurazioni pro-loco hanno l'obbligo di presentare ai competenti E.P.T. (Enti provinciali per il turismo), la documentazione della spesa sostenuta ed una relazione sugli esiti delle iniziative promosse entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.
(Omissis) (5).


Art. 6

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1977, n. 6 (concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1) e 10 aprile 1978, n. 16 (concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1).

2. Le domande di contributo relative alla legge regionale n. 6 del 1977 e n. 16 del 1978 inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ancora in corso di istruttoria, vengono definite secondo le procedure di cui alle leggi suddette.

3. Di tutti gli atti normativi ed amministrativi, connessi alla presente legge, viene data tempestiva comunicazione alla commissione consiliare permanente competente.


Art. 7

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge il capitolo n. 05091 del bilancio di previsione 1991 è cos' modificato:
capitolo n. 05091 "Finanziamenti alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale e rimborso agli enti provinciali per il turismo delle spese per le istruttorie tecniche delle domande".

2. Lo stanziamento di competenza del capitolo n. 05091 sarà fissato con il bilancio di previsione 1991.




Note:



(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 10 luglio 1990, n. 19

(2) Legge abrogata dall'articolo 59, comma 1, lettera h), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dalla presente legge.

(3) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 45 legge regionale 22 maggio 1997, n. 12:
45. 1. Una quota pari a L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 23105 del Bilancio 1997 è riservato ad iniziative promozionali, culturali e folcloristiche delle Associazioni Pro-Loco di cui all'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1990, n. 78.

2. Il fondo è ripartito tra gli enti destinatari in proporzione al numero di Associazioni Pro-Loco esistenti sul territorio e iscritte all'albo regionale d cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.

3. Entro un mese dall'approvazione della presente legge l'Agenzia provinciale del turismo delibera sulla concessione di finanziamenti.

4. Scaduto tale termine, in assenza della delibera di cui al comma 3, i fondi vengono ripartiti tra le altre Agenzie provinciali.

5. (Omissis).

(4) Articolo abrogato dall’articolo 45, comma 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

(5) Seguiva un comma abrogato dall'art. 45, comma 5, della legge regionale 22 maggio 1991, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.