Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.(1)

Numero della legge: 10
Data: 2 aprile 2003
Numero BUR: 11
Data BUR: 19/04/2003

L.R. 02 Aprile 2003, n. 10
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.(1)


Art. 1
(Principi fondamentali)


1. La presente legge introduce modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, al fine di consentire un ampliamento delle forme di valorizzazione dell'ambiente, anche in attuazione della normativa comunitaria, di migliorare la gestione delle aree protette nonché di promuovere uno sviluppo compatibile con la tutela delle risorse ambientali.


Art. 2
(Modifiche al Capo I ed agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 16, 18, 28, 30, 36, 38 e 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche)


1. La rubrica del Capo I della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:
"omissis"

2. L'articolo 1 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

3. L'articolo 2 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:


"omissis"

4. L'articolo 3 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:


"omissis"

5. L'articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:


"omissis"

6. L'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

7. L'articolo 16 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:


"omissis"


8. L'articolo 18 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

9. L'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

10. L'articolo 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

11. L'articolo 36 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

12. L'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"


13. L'articolo 47 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"


Art. 3
(Modifiche agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 23, 24, 26, 27 e 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche)


1. (2)

2. (2)

3. (2)

4. (2)

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "omissis"

6. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "omissis sono inserite le seguenti: "omissis";
b) le parole da "Per la conservazione" a "legge regionale 2 settembre 1974, n. 43." sono soppresse.

7. Dopo il comma 3 dell' articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:
"omissis".

8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:
"omissis"

9. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserita la seguente:
"omissis"

10. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"omissis"

11. L' articolo 14 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"omissis"

12. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"omissis"

13. Al comma 3 bis dell'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche dopo le parole: "omissis". è inserita la seguente: "omissis"

14. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"omissis"

15. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:
"omissis"

16. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"omissis"

17. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:
"omissis"

18. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche le parole da "omissis"fino a "omissis", sono sostituite dalle seguenti: "omissis"

19. Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"omissis"

20. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:
""omissis"

Art. 4
(Disposizioni transitorie)


1. I consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in carica ovvero scaduti o decaduti sono rinnovati ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 29/1997 come da ultimo modificati dalla legge stessa, entro il 31 ottobre 2003. Fino all'insedimaneto dei nuovi organi i consigli direttivi e i collegi dei revisori dei conti suddetti continuano ad esercitare le loro funzioni. (3)

2. I direttori in carica degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali sono rinnovati entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, come da ultimo modificata dalla presente legge. (4)

3. I direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dai rispettivi incarichi alla data di rinnovo dei direttori ai sensi del comma 2, ed i relativi contratti individuali sono risolti di diritto.

Art. 5
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 aprile 2003, n. 11

(2) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 32, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 22

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 22

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.