Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, la Regione contribuisce alle spese per la dotazione strumentale e per le attivita' scientifiche dell' osservatorio astronomico di Campocatino mediante erogazione della somma di L. 150 milioni.
Art. 2 (2)
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, di un apposito fondo di parte corrente, denominato “Fondo per l’osservatorio astronomico di Campocatino”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contrabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.
Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 aprile 1988, n. 12 (2) Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 64 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
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