Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine (1) (2)

Numero della legge: 24
Data: 3 luglio 1986
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1986

L.R. 03 Luglio 1986, n. 24
Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine (1) (2)


[Art. 1

La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall' art. 45 dello statuto ed in applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, costituisce un fondo speciale regionale destinato, nell' ambito delle specifiche materie indicate nell' articolo 117 della Costituzione, ad agevolare l' accesso al credito delle piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, del Lazio mediante la prestazione di garanzia a fronte di finanziamenti a medio termine.
La gestione del fondo di cui al comma precedente e' regolata da apposita convenzione da stipularsi con la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti.

Art. 2

Ai fini dell' utilizzo del fondo speciale di cui al precedente articolo 1, la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA, stipulera' convenzioni con:
a) istituti di credito ordinario, per operazioni aventi un arco temporale considerabile medio;
b) istituti o sezioni di credito speciale, per le operazioni di credito consentite dai loro statuti;
c) societa' finanziarie.
La convenzione relativa al fondo speciale di cui al precedente articolo 1, dovra' tra l' altro prevedere:
1) il limite minimo e massimo dei finanziamenti erogabili;
2) la percentuale di garanzia a valere sul fondo;
3) l' oggetto delle operazioni di finanziamento, il tasso di interesse e gli altri oneri da applicare sulle operazioni;
4) i tempi di istruttoria delle singole richieste di finanziamento.


Art. 3

Le domande per accedere al fondo di cui al precedente articolo 1, dovranno essere presentate contestualmente alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA ed all' istituto di credito o societa' finanziaria convenzionati.
2. La FILAS S.p.a. riceve dall'istituto o societa' convenzionati la delibera di concessione del finanziamento corredata dalla relazione istruttoria con la richiesta di garanzia e/o di provvista a tasso agevolato a valere sul fondo, ne verifica la rispondenza con le convensioni in essere e sottopone la richiesta al parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. (2)
3. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla FILAS S.p.a. (3)
3-bis. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione la FILAS provvede alla concessione dei benefici previsti presente legge dandone comunicazione all'assessorato regionale industria commercio e artigianato.(3)
3- ter. Il programma di attivita' della FILAS S.p.a. previsto dall'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovra' contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in conformita' agli orientamenti della programmazione regionale. (3)
La FILAS S.p.A. pone in essere gli interventi di cui alla presente legge privilegiando i programmi di investimento che prevedano innovazioni tecnologiche di processo o di prodotto ovvero la promozione sui mercati esteri delle imprese beneficiarie, presentati dalle piccole e medie imprese e dai loro consorzi ubicati nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996. (4)
Le aree di cui al quarto comma sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale e, in ogni caso, ogni tre mesi. (4)


Art. 4

La FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA fara' fronte agli oneri derivanti dalla gestione del fondo utilizzando in ciascun anno finanziario il 2 per cento della consistenza del fondo.


Art. 5

Per il fondo speciale istituito con la presente legge e' destinata, per l' esercizio finanziario 1986, la somma di L. 12.000 milioni.
Gli interessi maturati sul fondo vanno ad incrementare la dotazione del fondo stesso.


Art. 6


All' onere finanziario, derivante dall' attuazione della presente legge, nell' anno 1986 si provvedera' mediante riduzione dell' importo di L. 12.000 milioni dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera a), << Fondo regionale di garanzia fidi a medio termine >> del bilancio 1986 e l' istituzione del capitolo n. 02501 con la seguente denominazione << Fondo speciale per la garanzia dei fidi a medio termine >> con la dotazione finanziaria di L. 12.000 milioni.]


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 1986, n. 21

(2) Legge abrogata dal numero 46) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Comma che sostituisce gli originari secondo e terzo comma, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64

(4) Comma che sostituisce l'originario quarto comma, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.