L.R. 31 Dicembre 2002, n. 46 |
Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR) (1) |
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo economico, l’occupazione e di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR), promuove ed attua interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio. Art. 2
(Programma operativo) 1. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari permanenti, approva con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), un programma operativo di interventi diretti al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. (2) 2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o da un suo delegato. La composizione del gruppo di lavoro e le relative modalità operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. (3) 3. Il programma di cui al comma 1 definisce: a) gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi anche per il tramite dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.; (4) b) le aree su cui attuare gli interventi di cui alla lettera a). 4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a) riguardano in particolare: a) il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese; b) la promozione di nuove iniziative imprenditoriali; c) il marketing territoriale e l’internazionalizzazione; d) l’aumento della dotazione infrastrutturale e delle strutture di servizio al sistema produttivo locale; e) lo sviluppo delle imprese esistenti, anche attraverso la promozione di processi di riorganizzazione interna, la diversificazione e la riconversione in specializzazioni produttive mature; f) l’aumento del livello tecnologico, della ricerca e dello sviluppo dell’innovazione; g) la valorizzazione delle risorse umane attraverso specifici programmi di formazione, orientamento ed accompagnamento. Art. 3
(Tavolo permanente per l’unità di crisi e per la concertazione) 1. E’ istituito, per le finalità di cui all’articolo 1 e, più in generale, per far fronte alle problematiche occupazionali che si registrano sul territorio regionale, il Tavolo permanente per l’unità di crisi e per la concertazione, di seguito denominato Tavolo permanente. 2. Il Tavolo permanente attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni universitarie territorialmente interessati, e avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.A., in particolare: (5) a) effettua il monitoraggio e lo studio dei fenomeni legati al mercato del lavoro ed al sistema produttivo; b) formula proposte e, su richiesta, esprime parere agli organi competenti in ordine ad iniziative e progetti di politica attiva del lavoro e di formazione professionale, con particolare riguardo ai processi di assorbimento e stabilizzazione lavorativa dei lavoratori collocati in mobilità ed in cassa integrazione guadagni; c) promuove intese ed accordi tra le parti interessate con riferimento alle problematiche occupazionali di specifici territori, al fine di prevenire ed eventualmente comporre i conflitti nei casi di crisi aziendali; d) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura d’impresa tra giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie della regione. 3. Il Tavolo permanente, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, è composto da: a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede; b) l’assessore regionale competente in materia di attività produttive o un suo delegato; c) l’assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione o un suo delegato; d) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza; e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale; f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale; g) il direttore della Sviluppo Lazio S.p.A o suo delegato; (6) h) il segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, o suo delegato, oltre al Rettore dell’Università degli studi di Cassino, o suo delegato. (7) 3 bis. Ai componenti del Tavolo permanente non spetta alcun compenso. (8) Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
6 bis. Agli oneri concernenti gli interventi di parte corrente di cui alla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)”, con uno stanziamento pari a euro 2.800.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (9)
(9) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 69, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |