Norme sugli asili-nido (1) (2)

Numero della legge: 5
Data: 5 marzo 1973
Numero BUR: 6
Data BUR: 09/03/1973

L.R. 5 Marzo 1973, n. 5
Norme sugli asili-nido.  (1) (2)


(2)


[TITOLO I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1

L'asilo - nido è un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro della politica della famiglia, concorre efficacemente all'educazione e formazione del bambino ed è rivolto alle seguenti finalità:

a) accogliere i bambini di età fino a tre anni. Non può costituire causa di esclusione nessuna minorazione psicomotoria o sensoriale;

b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;

c) sollecitare tutte le attività cognitive e sociali del bambino, garantendogli, nel contempo, una efficace assistenza psicopedagogica e preventiva;

d) facilitare l'accesso della donna al lavoro.

Art. 2

Il numero dei posti - nido è determinato da ciascun comune, consorzio di comuni, comunità montane in relazione alle esigenze della popolazione locale ed alla consistenza numerica della popolazione infantile di età fino a tre anni.

Ogni asilo - nido deve avere un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 60.

Gli asili - nido inseriti nel piano 1972-1976, i cui progetti non siano approvati, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 (2), alla data della presente legge dovranno essere, di norma, dimensionati per una delle seguenti tre diverse classi di ricettività, individuate sulla base delle norme vigenti e del rapporto bambini - operatori fissato dalla legge regionale 13 settembre 1977, n. 38:

- 26 posti - nido, di cui 6 per lattanti e 20 per semidivezzi e divezzi;

- 42 posti - nido, di cui 12 per lattanti e 30 per semidivezzi e divezzi;

- 58 posti - nido, di cui 18 per lattanti e 40 per semidivezzi e divezzi (3).

Eventuali altre ricettività dovranno sempre tener conto del sopracitato rapporto bambini - operatori e, comunque, essere chiaramente motivate in relazione a particolari esigenze locali (3)


Art. 3

Nel quinquennio 1972-1976, ai fini della ammissibilità ai benefici della presente legge, il fabbisogno in asili - nido, di cui all'art. 2, deve essere determinato in maniera tale che il numero dei posti - nido risulti non inferiore al 12 per cento della popolazione infantile in età fino a tre anni.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono concorrere, comunque, alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.



TITOLO II

Localizzazione - requisiti tecnico - costruttivi

Art. 4

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane devono in base al fabbisogno di cui agli artt. 2 e 3 indicare le aree per la costruzione degli asili - nido.

Le aree destinate ad asili - nido devono essere di norma comprese in zone che abbiano destinazione residenziale. Tali aree sono indicate con delibera del Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti anche semplicemente adottati.

Qualora l'area prescelta non sia già vincolata ad uso pubblico, la relativa delibera assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

La delibera di variante è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'asilo - nido può essere aggregato alla scuola materna ed alla scuola dell'obbligo e ad altri servizi sociali.

Nei comuni ove non esistano aree idonee, gli asili - nido possono, in via eccezionale, essere realizzati in edifici preesistenti, purché presentino le necessarie garanzie di igiene e di spazio.

L'asilo - nido può essere realizzato in edifici inseriti nei programmi di edilizia residenziale pubblica (4)


Art. 5

Nei comuni che non hanno ancora adottato alcuno strumento urbanistico, la indicazione delle aree avviene ai sensi delle disposizioni previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile, relativa alla indicazione delle aree, emette il decreto di vincolo.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Dopo l'approvazione del progetto di costruzione, i relativi lavori si intendono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per l'esproprio delle aree e degli immobili destinati agli asili - nido, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrate dalle disposizioni di cui all'art. 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13.

Art. 7

L'area destinata alla costruzione dell'asilo - nido deve avere una estensione complessiva tale da assicurare per i nidi di 25 posti, una superficie di almeno metri quadrati 40 ad ogni bambino.

Per ogni bambino oltre i 25 tale superficie deve essere aumentata in ragione di metri quadrati 25.

In nessun caso la superficie complessiva del nido potrà essere inferiore a metri quadrati 1.500.


Art. 8

Gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asili - nido devono essere realizzati ad un solo piano.

È consentito utilizzare eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa, magazzino.

La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere di almeno metri quadrati 10 distribuiti fra i vari ambienti. Detti ambienti dovranno essere raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:

a) per lattanti;

b) per divezzi;

c) uso comune per lattanti e divezzi;

d) per servizi generali e complementari.

TITOLO III

Gestione

Art. 9

La gestione del nido è affidata direttamente ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane che la esercitano attraverso un apposito comitato per ogni nido.

Questi comitati debbono operare con la partecipazione attiva ed essenziale delle famiglie, del personale degli asili - nido, delle organizzazioni sindacali e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane provvedono alla gestione degli asili - nido, assicurandone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito dei rispettivi territori.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane, sulla base degli articoli seguenti, deliberano un regolamento - quadro per la gestione ed il controllo degli asili - nido e per l'organico del personale. In ogni caso, nel regolamento devono essere indicate le forme di coordinamento tra i vari asili - nido esistenti nel comune, nel consorzio o nella comunità montana (5).

Inoltre - al fine di consentire la più ampia disponibilità dei servizi e l'utilizzo pieno delle strutture e del personale - nel regolamento può essere previsto l'aumento del numero del bambini ammissibili al nido, in misura comunque non superiore al quindici per cento dei posti effettivi del nido stesso (6)


Art. 10

Il comitato di cui all'articolo precedente è nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile o, ove esiste, dal Consiglio circoscrizionale ed è composto da:

1) una rappresentanza delle famiglie eletta dall'assemblea degli utenti:

2) una rappresentanza del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile con adeguata presenza delle minoranze, elette con preferenza in seno agli stessi organi;

3) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi e dalle formazioni sociali, indicate dal Consiglio comunale, dall'Assemblea consortile o dal Consiglio circoscrizionale, tra quelle localmente più importanti;

4) una rappresentanza eletta dal personale addetto all'asilo - nido.

Il regolamento determina il numero dei componenti il comitato entro il limite massimo di 15 membri.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore alla metà più uno del numero complessivo dei componenti il comitato.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti e designati.

I membri che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio del nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione con l'elezione di nuovi membri.

Per la prima nomina dei comitati, l'assemblea delle famiglie è convocata direttamente dal comune, dal consorzio di comuni, dalla comunità montana o dalla circoscrizione.

Art. 11

Il comitato di gestione elabora e dispone piani di intervento in ordine ai problemi che il funzionamento e la vita dei nido propongono, compresi gli orientamenti ed i metodi educativi e vigila sulla loro applicazione.

Il comitato di gestione manterrà un costante collegamento, nello svolgimento delle sue attività, con l'assemblea degli utenti e del personale del nido.

L'assemblea delle famiglie deve essere convocata almeno due volte l'anno.

Art. 12

Possono usufruire dell'asilo - nido tutti i bambini le cui famiglie siano domiciliate o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo stesso è destinato a servire.

Nel caso in cui le richieste di ammissione all'asilo - nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede all'assegnazione dei posti, dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggiore bisogno del servizio.

I bambini che non abbiano ottenuto l'ammissione all'asilo - nido di zona possono essere ammessi in altri asili - nido.

Art. 13

La frequenza all'asilo - nido è di norma gratuita. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e gli organi di decentramento amministrativo possono, comunque, sentito il comitato di gestione, determinare un concorso degli utenti alle spese di gestione, tenuto conto del reddito degli utenti medesimi (7).

L'asilo - nido è aperto per tutta la durata dell'anno, escluso le domeniche e le altre festività civili e religiose.

La durata dell'apertura giornaliera degli asili - nido è stabilita dal regolamento di cui all'art. 9. L'orario giornaliero dell'asilo - nido viene deliberato dal comitato di gestione, avendo riguardo alle esigenze degli utenti e, in particolare, delle donne che lavorano (7).

Il comitato di gestione può deliberare la chiusura del nido per periodi non superiori a giorni feriali dodici nella stagione estiva ed a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura, escluse le domeniche e le festività civili e religiose, non potrà complessiva mente superare, nel corso dell'anno solare, i ventiquattro giorni feriali.

Per gli asili - nido situati in zone agricole e per quelli ubicati in zone urbane nelle quali non sia possibile osservare un rapporto ottimale di distanza tra nido ed abitazione, il comune, consorzio di comuni o comunità montana deve organizzare un idoneo e gratuito trasporto di bambini.


TITOLO IV

Personale

Art. 14 (8)

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane debbono destinare agli asili - nido personale qualificato già in servizio presso gli stessi enti o provenienti dai disciolti enti o trasferiti dalla Regione o di nuova assunzione in numero sufficiente ad assicurare il buon funzionamento degli asili - nido medesimi.

A tal fine, l'organico dei singoli asili - nido dovrà essere fissato tenuto conto dei seguenti rapporti:

a) un educatore ogni sei lattanti e un educatore ogni dieci divezzi;

b) un addetto ai servizi generali ogni quindici bambini.

Detto organico deve assicurare il regolare svolgimento del servizio sociale anche nei casi di assenza del personale previsto dalle leggi vigenti.

Il comitato di gestione dell'asilo - nido stabilisce, in rapporto alle esigenze del servizio, la mobilità interna degli educatori.

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane, in relazione alla durata dell'apertura giornaliera degli asili - nido, stabilita nel proprio regolamento, ed in rapporto all'orario di lavoro del personale, possono fissare turni di presenza del personale stesso per garantire il rapporto di cui al secondo comma del presente articolo. Spetta al comitato di gestione di ciascun asilo - nido articolare i turni in relazione all'effettiva frequenza dei bambini

La funzione di coordinamento dell'asilo - nido è affidata dal comitato di gestione a persona eletta da tutto il personale, tra gli operatori di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo. L'incarico di coordinamento ha la durata di due anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Alla funzione educativa, pur nella diversità delle mansioni svolte, partecipa tutto il personale operante nell'asilo - nido.


Art. 15

Fino alla istituzione delle unità locali sanitarie e di servizio sociale, i comuni, consorzi di comuni e le comunità montane provvedono a garantire l'assistenza sanitaria e gli interventi di carattere psico - pedagogico.

Gli interventi di assistenza sanitaria psico - pedagogica saranno realizzati su richiesta del personale del nido, delle famiglie degli utenti, del comitato di gestione in maniera tale da garantire la sistematica continuità.

Gli specialisti non direttamente dipendenti dagli enti gestori devono essere scelti, prioritariamente, tra il personale docente dei corsi di formazione ed aggiornamento per educatori o assistenti o vigilatrici d'infanzia.

Il personale specializzato svolgerà la propria attività in aderenza alle disposizioni di cui ai punti b) e c) dell'art. 1 della presente legge.


Art. 16 (9)

Il personale addetto all'assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di formazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale o di maturità tecnica femminile.

L'assunzione di educatori o assistenti o vigilatrici d'infanzia avviene attraverso pubblici concorsi.

Il personale degli asili - nido è, a tutti gli effetti, dipendente del comune, del consorzio di comuni o della comunità montana.

Il personale di cui al secondo comma è inquadrato negli organici del comune, consorzio di comuni o comunità montane, in un apposito ruolo unico tecnico.

Il personale dei servizi generali, che non sia in servizio presso il comune, il consorzio di comuni o la comunità montana, è assunto ed inquadrato nei ruoli del personale comunale o consortile secondo le norme che regolano tale materia.

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale degli asili - nido.

Tali attività si articolano in:

a) corsi di formazione organizzati dalla Regione d'intesa con gli enti locali;

b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale organizzati dagli enti locali d'intesa con la Regione;

c) altre iniziative quali seminari e giornate di studio organizzate dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare, armonizzare ed elevare la varie esperienze di lavoro nonché di approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

La frequenza con esito positivo dei corsi di cui alla lettera a) costituisce titolo preferenziale ai fini della assunzione 

TITOLO V

Attribuzioni degli organi regionali e modalità per la concessione dei contributi


Art. 17

Spetta al Consiglio regionale:

- approvare il piano pluriennale di costruzione degli asili - nido;

- determinare i criteri prioritari per l'assegnazione dei contributi previsti per la costruzione e la gestione degli asili - nido;

- approvare il piano regionale annuale e le relative graduatorie dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane che richiedono i finanziamenti.

Spetta alla Giunta regionale:

- elaborare il piano pluriennale di costruzione degli asili - nido;

- elaborare il piano annuale regionale;

- esaminare i progetti di costruzione o adattamento presentati dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane e rilasciare il relativo visto di approvazione;

- deliberare in ordine alla concessione dei contributi.

Spetta al Presidente della Giunta regionale emanare i decreti di assegnazione dei contributi, previa conforme deliberazione della Giunta.

Per stabilire i criteri per l'elaborazione del piano pluriennale e per la formazione delle graduatorie annuali, la Giunta promuove apposite conferenze consultive dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane, delle provincie, dei sindacati, delle associazioni femminili e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

Art. 18

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane presentano al Presidente della Giunta regionale:

- all'inizio del quinquennio, il fabbisogno quinquennale di asili - nido;

- entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di contributo per la realizzazione degli asili - nido da includere nel piano annuale.

Le richieste di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione con la quale il Consiglio comunale o l'Assemblea consortile ha deciso di costruire e gestire direttamente uno o più asili - nido, indicandone le fonti di finanziamento;

b) dichiarazione della proprietà di area o di immobile o indicazioni di area o di immobile per i quali siano avviate procedure di espropri ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, o comunque individuate, con indicazione dei criteri di acquisizione;

c) progetto di massima e relativa relazione illustrativa.

Art. 19

Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le apposite commissioni consiliari permanenti e sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 17, formula il piano annuale e la conseguente graduatoria per la concessione dei contributi.

Entro il 31 ottobre, il Consiglio regionale approva il piano annuale e lo trasmette al Ministero della sanità, per quanto di sua competenza.


Art. 20

Le richieste di contributo per la gestione degli asili - nido debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno; esse devono essere corredate:

a) nel caso di asili di nuova istituzione:

- dalla copia del bilancio di previsione;

- da documentazione sull'organico del personale e sulla ricettività dell'asilo - nido;

- ove già approvato, da copia del regolamento comunale o consortile;

b) nel caso di asili esistenti:

- da una copia del bilancio preventivo;

- dal conto consuntivo dell'anno immediatamente precedente.

Concorrono all'assegnazione del contributo di gestione:

a) i comuni, consorzi di comuni e comunità montane che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione;

b) i comuni, consorzi di comuni e comunità montane che, pur non avendo usufruito del contributo per la costruzione, gestiscono direttamente asili - nido in immobili non di proprietà di comuni, consorzi di comuni e comunità montane o abbiano costruito in proprio asili - nido.

L'erogazione dei contributi per la gestione viene effettuata in unica soluzione.


Art. 21

Entro 120 giorni dalla comunicazione, da parte della Giunta regionale, dell'ammissione del comune, consorzio di comuni e comunità montane ai contributi per la costruzione, il Consiglio comunale o l'Assemblea consortile approva il progetto esecutivo e lo invia, insieme agli atti relativi alla istituzione dell'asilo - nido, alla Giunta regionale.

Entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione di asili - nido, la Giunta regionale, verificata la rispondenza alle norme della presente legge, emette il decreto di finanziamento.

Qualora al comune, consorzio di comuni e comunità montane interessati non pervenga - entro i 30 giorni - nessuna osservazione, da parte della Giunta regionale, essi sono autorizzati a ritenere valido il progetto ed a dare inizio alla sua attuazione.

L'erogazione del finanziamento di cui al secondo comma verrà effettuata in unica soluzione all'atto della presentazione del verbale della consegna dei lavori.



Art. 22

Al finanziamento della costruzione degli asili - nido e alle spese per la loro gestione provvedono i comuni, consorzi di comuni e comunità montane con il concorso prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con il contributo delle province e della Regione.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane sono autorizzati ad utilizzare contributi provenienti da enti o da aziende pubbliche o private da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

Le spese di costruzione, gestione e manutenzione eccedenti i contributi previsti dalla presente legge e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono a carico dei comuni e sono obbligatorie.

Gli asili - nido per la cui costruzione i comuni, consorzi di comuni, comunità montane usufruiscono di sovvenzioni statali concesse in forza di altre norme legislative non possono essere ammessi, per la parte concernente la costruzione, ai benefici della presente legge.


Art. 23

Le norme degli articoli 1, 2, ultimo comma, 7, 8, 14, 15, 16 della presente legge si applicano anche agli asili - nido, gestiti da enti ed istituti sottoposti al controllo regionale.

Le norme di cui alla presente legge sono estese agli asili - nido della disciolta opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (10)

Per quanto attiene il numero dei posti - nido disponibili e il rapporto numerico tra educatori e bambini ospiti, la predetta estensione di norme dovrà essere realizzata gradualmente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (10)


TITOLO VI

Finanziamenti


Art. 24

La Regione partecipa alle spese di costruzione e di impianto degli asili - nido, con un contributo fisso a comuni, consorzi di comuni e comunità montane di lire 5 milioni per ogni asilo (11)

Tale contributo è elevabile fino ad un massimo di lire quindici milioni per l'impianto e l'approntamento di asili - nido ricavati in locali preesistenti situati nei centri storici o in zone già densamente urbanizzate e per gli asili - nido comunali e consortili di nuova costruzione, che non beneficiano del concorso finanziario dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044. (11)

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione stanzia annualmente in bilancio, con apposito capitolo, un fondo di lire 500.000.000 per gli anni dal 1973 al 1976.

La Regione assume, altresì, a proprio carico il pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento sui mutui contratti dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane per la costruzione di asili - nido per la parte eccedente il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e quello di cui al primo comma del presente articolo.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede con appositi stanziamenti nella parte corrente degli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza a partire da quello del 1973.



Art. 25


Per il concorso alle spese di gestione, a partire dall'anno finanziario 1973, e fino al 1976, la Regione iscrive nel proprio bilancio un fondo annuo integrativo regionale da ripartirsi fra tutti gli asili-nido comunali o di consorzi di comuni o comunità montane, tenendo conto:
a) dei criteri di gestione adottati dai comuni, da consorzi di comuni e dalle comunità montane;
b) degli eventuali contributi già percepiti dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane da parte delle amministrazioni provinciali;
c) della situazione dei bilanci dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane;
d) dei programmi regionali di sviluppo, di riarticolazione territoriale e di promozione sociale e civile.
Con lo stesso fondo integrativo, la Regione concorre alle spese di gestione in favore dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane che gestiscono gli asili-nido mediante convenzione.
Con successivo provvedimento legislativo saranno determinate le quote annuali del fondo di cui al primo comma.




Art. 26


Le province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili-nido comunali e consortili, con apposito fondo annualmente iscritto in bilancio.
La ripartizione dei fondi stanziati dalle province deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.




Art. 27


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 9 marzo 1973, n. 6.

(2) Legge abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.