Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità

Numero della legge: 58
Data: 25 novembre 1976
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1976

Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. (1) 


Art. 1 (2)
(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.


Art. 2

La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative ed attività tese a realizzare la piena parità fra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.



Art. 3

La Consulta regionale femminile:
a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;
a bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo; (3)
b) propone agli organi consiliari iniziative da sottoporre al Parlamento, dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunità; (4)
c) propone iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;
d) propone a livello degli enti locali e degli organi di decentramento amministrativo l' istituzione di organismi di pari opportunità;(5)
e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
f) promuove dibattiti pubblici, convegni , incontri ed iniziative congiunte anche con le Consulte di altre Regioni; (6)
f bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunità; (7)
f ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che si sono contraddistinti nei diversi ambiti; (8)
g) cura la raccolta e diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.

La Consulta femminile, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività, e ne trasmette le istanze alla Regione.


Art. 3 bis (9)
(Durata in carica)

1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attività di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di decadenza della precedente.


Art. 4

La Consulta regionale femminile è composta da un numero massimo di sessanta membri nominati su designazione:
- delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale, abbiano come finalità statutaria principale il percorso di crescita della donna attraverso la sua emancipazione e liberazione siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale; (10)
- delle commissione femminili o uffici lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro;
- delle commissioni o movimenti femminili e giovanili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

(10a)

(Omissis) (11)

Alle componenti della Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria “D”, comprensivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato. Alle componenti della Consulta che, autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, partecipano ad iniziative che si svolgono fuori del comune di Roma è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i funzionari regionali del massimo livello (12).


Art. 4 bis  (13)
(Organi)

1. Gli organi della Consulta sono:
a) l’assemblea;
b) la presidente;
c) le due vice-presidenti;
d) la tesoriera;
e) l’esecutivo;
f) il comitato delle garanti.

Art. 4 ter   (14)
(Assemblea)

1. L’assemblea della Consulta è composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di cui all’articolo 4. Ne fanno altresì parte le consigliere regionali e la consigliera di parità regionale.

2. Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi componenti supplenti.

3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della Consulta.

4. L’assemblea è presieduta, fino alla elezione delle componenti dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva più anziana.

5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la metà più uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione.

6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda convocazione è richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.


Art. 4quater   (15)
(Votazioni)

1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna rappresentante può delegare il proprio voto ad un altro organismo.

2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli organi o le modifiche al regolamento, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti che si esprimono in modo palese.

3. Per l’elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti.

4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti.

5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio segreto.

6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica votazione.

7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che:
a) siano componenti effettivi della Consulta, purché l’organismo di appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che:
a) siano componenti supplenti della Consulta, purché l’organismo di appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si esprimono in modo palese.


Art. 4quinquies  (16)
(Ufficio di presidenza)


1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne è responsabile e da due vicepresidenti, è rappresentativo dell’intera assemblea.

2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Art. 4sexies (17)
  (Esecutivo)

1. L’esecutivo è composto da:
a) la presidente e le due vice-presidenti;
b) la tesoriera;
c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro.

2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo.

3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni è richiesto il voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.


Art. 4 septies (18)
(Comitato delle garanti)

1. Il comitato delle garanti è composto da tre persone, scelte tra le componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realtà presenti nella medesima.

2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.


Art. 4 octies  (19)
(Tesoriera)

1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione dell’assemblea.

2. La tesoriera dura in carica due anni e può essere confermata per un solo ulteriore mandato consecutivo.



Art. 5

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta:
- se perde i requisiti di cui al precedente art. 4;
- se per tre volte consecutive non partecipa alle sedute dell’assemblea senza giustificati motivi.  (20)



Art. 6

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di presidenza del Consiglio (21)

La commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti e, tenendo conto del relativo grado di rappresentatività e delle attività rispettivamente svolte, propone al Consiglio regionale le associazioni, gruppi o movimenti che vengono chiamati a far parte della Consulta (21) (22)

Le rappresentanti, sia effettive che supplenti, sono designate dalle associazioni, gruppi o movimenti, di cui al comma precedente e sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esse restano in carica“fino alla data di decadenza della Consulta. (21) (23)

La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti. (24)

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

L'attività della Consulta è coordinata dall’ufficio di presidenza.(25)



Art. 7


La Regione chiede il parere preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunità ed i finanziamenti destinati all’attività della Consulta medesima. (26)

La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta dall’ufficio di presidenza, sentito l’esecutivo. (27)

La Consulta può altresì presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.

Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, gli Assessori regionali ed i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni o loro delegati.



Art. 8

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della stessa. (28)



Art. 9 (29)
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009, è istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato “Spese per l’attività della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”, alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.

2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: “Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni.



Art. 10

La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.
Il regolamento della Consulta è approvato dal Consiglio regionale (30).




Art. 11 (31)
(Disposizione transitoria)

1. L’articolo 3 bis si applica a decorrere dalla data di costituzione della nuova Consulta.




Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note :

(1) Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(2) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(3) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) della legge regionale 3 marzo 2009, n.3
(6) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(7) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 5) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(8) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 6) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(9) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 e poi modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(10a) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(11) Comma abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 32.
(12) Comma sostituito dall'articolo unico della legge regionale 21 luglio 1984, n. 43 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(13) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(14) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(15) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(16) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(17) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(18) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(19) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(20) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(21) Gli attuali primi tre commi sostituiscono il precedente primo comma ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 32.
(22) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 1) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 e poi modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(23) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 2) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(24) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 3) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(25) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 4) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(26) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 1) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(27) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 2) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 9
(28) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(29) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera s) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3
(30) Vedi il regolamento regionale 13 febbraio 1984, n. 1; al rigurado vedi la disposizione transitoria di cui all'articolo 2 della legge regioanle 3 marzo 2009, n. 3
(31) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) della legge regionale 3 marzo 2009, n. 3




l
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.