Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.A. denominata "Tuscia Expò". (1)

Numero della legge: 14
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 29 Maggio 1997, n. 14
Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.A. denominata "Tuscia Expò". (1)

Art. 1

(Finalità.)

1. La Regione, al fine di potenziare il sistema fieristico, congressuale ed i relativi servizi nonché di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della realtà economica e produttiva della provincia di Viterbo, partecipa ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, alla costituzione di una società a prevalente capitale pubblico, a norma degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, denominata: "Tuscia Expò".

2. La società di cui al comma 1 deve essere costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile in forma di S.p.A., e deve avere sede in Viterbo.


Art. 2
(Procedure di costituzione. )


1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla "Tuscia Expò" S.p.A. e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell'apposito stanziamento del bilancio regionale nonché a
sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel comma 1, sono assunte dalla Giunta regionale previo parere delle
competenti commissioni consiliari permanenti; tutti gli altri atti sono immediatamente trasmessi al Consiglio regionale per opportuna conoscenza.


Art. 3
(Condizioni per la partecipazione. )

1. La partecipazione della Regione alla S.p.A. è subordinata alla condizione che lo statuto della Società preveda:
a) che al capitale sociale della costituenda S.p.A. partecipino, inizialmente, in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Viterbo e la Camera di Commercio di Viterbo;
b) che successivamente alla costituzione della S.p.A. siano ammessi come soci di minoranza altri enti pubblici o soggetti privati secondo le modalità ed i limiti fissati dallo statuto della società stessa e dalla normativa vigente in materia; ai soggetti di cui alla lettera a) è riservata la maggioranza delle azioni;
c) che l'oggetto sociale consista nell'organizzazione diretta o mediante altri soggetti, di manifestazioni fieristiche, congressuali o di servizi per le finalità di cui all'articolo 1, da realizzarsi anche mediante l'acquisizione e gestione di infrastrutture, di immobili ed allestimenti;
d) che le iniziative intraprese dalla società siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione in materia, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con l'attività espositiva della Fiera di Roma S.p.A. e delle altre fiere del Lazio;
e) che la S.p.A., in attesa dell'attuazione di apposito centro fieristico e congressuale, da localizzare prioritariamente in aree di proprietà pubblica o individuale dell'amministrazione comunale di Viterbo, può perseguire lo scopo sociale anche mediante l'acquisizione delle quote della società Viterbo Expò S.r.l. con sede in Viterbo, al fine di subentrare nella proprietà degli allestimenti da essa posseduti, se conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nella titolarità del contratto di locazione e nel rapporto giuridico con la società Fiera di Viterbo S.r.l., organizzatrice di mostre; in tal caso l'acquisizione avviene previa perizia asseverata;
f) che le deliberazioni di straordinaria amministrazione devono essere assunte dall'assemblea con una maggioranza non inferiore all'ottanta per cento.


Art. 4
(Rappresentanti della Regione nella S.p.A..)

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.

2. Gli altri rappresentanti della Regione nella S.p.A. sono nominati dal Consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti e sono vincolati nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.


Art. 5
(Norma finanziaria. )

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 è iscritto sul capitolo 22309 di nuova istituzione con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.A. denominata "Tuscia Expò"".

2. La copertura finanziaria della predetta spesa viene assicurata mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento previsto sul capitolo dei fondi globali n. 29001 (2), lettera a) del bilancio di previsione 1997.

3. Gli oneri concernenti le spese generali, notarili ed altro, per la parte di competenza della Regione Lazio, fanno carico al capitolo 11320 del medesimo bilancio dell'esercizio finanziario 1997.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1997, n. 16 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 novembre 1997, n. 44 (S.S. n. 3).

(2) Capitolo così modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.