Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali".

Numero della legge: 36
Data: 20 agosto 1994
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1994

L.R. 20 Agosto 1994, n. 36 (1) (2)
Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali".


[ Art. 1
1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29, è elevata al 29 per cento e viene calcolata sulla indennità mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute a far data dal 1° gennaio 1994 (3)]


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 settembre 1994, n. 25.

(2) Legge abrogata dal numero 5) dell'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1994, n. 61.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.