Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (1) (1a)

Numero della legge: 4
Data: 10 gennaio 1996
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1996

L.R. 10 Gennaio 1996, n. 4
Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (1) (1a)


(1a)

[Art. 1
(Sede legale)


1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio si pubblica in Roma a cura della Presidenza della Giunta regionale presso la quale ha sede l'ufficio del Bollettino Ufficiale.


Art. 2
(Direttore responsabile)

1. Il Bollettino Ufficiale ha un direttore responsabile nella persona di un dirigente dell'Amministrazione regionale da iscriversi nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti e da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 3.
(Composizione e formato )

1. Il Bollettino Ufficiale deve essere stampato, in modo che per la qualità della carta, per dimensioni, per tipo di carattere, per le interlinee, per numero di testata di ciascuna legge, decreto, atto o avviso corrisponda, di massima, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1 bis. Sul frontespizio del Bollettino Ufficiale deve comparire il logo a colori della Regione Lazio.
(2)


Art. 4
(Articolazione e contenuti)


1. Il Bollettino Ufficiale si articola in tre parti:
a) nella parte prima sono pubblicati:
1) le leggi ed i regolamenti della Regione;
2) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali;
3) i provvedimenti degli Organi regionali di direzione politica, nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi;
4) gli atti degli enti locali adottati in materia di funzioni delegate dalla Regione o su funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa;
5) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
6) tutti gli altri atti per i quali sia disposta la pubblicazione da leggi nazionali e regionali;
7) i testi legislativi aggiornati e coordinati delle norme regionali che abbiano subito numerose e complesse modifiche dopo la loro originaria pubblicazione, redatti a cura della struttura organizzativa della Presidenza della Giunta competente in materia legislativa;
b) nella parte seconda sono pubblicati:
1) le leggi ed i decreti dello Stato, che interessino la Regione;
2) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;
3) le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione Lazio in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
4) le ordinanze con cui gli Organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali;
5) gli atti di Organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunzi legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.


Art. 5
(Supplementi)


1. Supplementi ordinari e straordinari al Bollettino sono previsti per le sole parti I e II.

2. L'indicazione degli atti pubblicati nei supplementi ordinari o straordinari è contenuta nel sommario del fascicolo ordinario immediatamente successivo.


Art. 6
(Struttura e numerazione)

1. Le parti prima e seconda del Bollettino sono pubblicate in fascicoli distinti dalla parte terza ed hanno, rispetto a questa, numerazione autonoma.

2. Nel margine superiore di ogni facciata, è stampato, fuori testo:
a) se trattasi di fascicolo ordinario il titolo: "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio", “preceduto dal numero del fascicolo e seguito dall’indicazione della parte e della data di pubblicazione;
(3)
b) b) se trattasi di fascicolo supplementare il titolo “Supplemento ordinario n.......al Bollettino Ufficiale del....., ovvero il titolo “Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n......del…
. (4)

2bis. La numerazione dei fascicoli ordinari e dei fascicoli supplementari ordinari è progressiva. (5)

3. Il numero della pagina progressivo per fascicolo è apposto fuori testo e nel margine inferiore di ogni facciata.

4. La composizione del Bollettino è fatta in modo da permetterne la rilegatura in volumi.

5. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.


Art. 7
(Tiratura)

1. La tiratura dei fascicoli del Bollettino Ufficiale è determinata in relazione al numero degli abbonati e alle richieste di volta in volta inoltrate dalle strutture organizzative regionali.



Art. 8.
(Appalto della stampa e diffusione del Bollettino)

1. La stampa e la diffusione del Bollettino Ufficiale sono affidate, previa apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità per la effettuazione delle ordinazioni da parte dell'Amministrazione regionale nonchè quelle per la determinazione dei prezzi della fornitura, in conformità a quanto previsto negli articoli 5 e 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 ed inoltre le modalità per gli adempimenti degli obblighi fiscali previsti in materia dalle leggi vigenti.

3. Qualora non sia possibile procedere alla stipula della convenzione ai sensi dei commi 1 e 2, l'appalto della stampa e la diffusione del Bollettino Ufficiale sono effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività contrattuale.




Art. 9
(Periodicità della pubblicazione )


1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale, sia delle parti I e II, sia della parte III, ha luogo ordinariamente, il 7, il 14, il 21 e il 28 di ogni mese. (6)

2. Quando in giorni di pubblicazione di cui al comma 1 siano festivi, la pubblicazione stessa viene anticipata al primo giorno non festivo precedente quello indicato per la emissione.

3. La periodicità della pubblicazione può essere variata qualora se ne ravvisi la necessitàsu richiesta del Presidente della Regione. (7)


Art. 10
(Atti da pubblicare in parte prima)


1. I responsabili delle strutture organizzative regionali, nonché i responsabili delle altre amministrazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Giunta il testo definitivo degli atti di cui è obbligatoria o richiesta la pubblicazione, in duplice copia, con l'indicazione degli estremi e dell'argomento dell'atto.

2. Il testo degli atti di cui al comma 1, ove gli stessi fossero prodotti non in originale, deve contenere, in calce, la dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 11
(Atti da pubblicare nella parte terza)


1. Il testo degli atti di cui al punto c) dell'articolo 4 della presente legge, redatti in doppia copia di cui una su carta legale, salve le eccezioni di legge, e l'altra in carta uso bollo, deve essere firmato dal responsabile che fa la richiesta di pubblicazione con l'indicazione della qualifica o della carica sociale.

2. Il testo di cui al comma 1 deve pervenire alla direzione del Bollettino Ufficiale unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma fissata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della presente legge, versamento effettuato esclusivamente a mezzo del c/c postale istituito e intestato al Bollettino Ufficiale.

3. I richiedenti le inserzioni hanno diritto a ricevere gratuitamente una copia del fascicolo del Bollettino recante le inserzioni medesime.



Art. 12
(Distribuzione gratuita)


1. Il Bollettino Ufficiale, parte prima, seconda e terza e relativi supplementi ordinari e straordinari viene distribuito gratuitamente alle strutture organizzative regionali, agli Assessori e ai Consiglieri regionali.

2. Il Bollettino Ufficiale, parte prima e seconda, viene distribuito gratuitamente:
a) alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica;
b) alla Presidenza della Repubblica;
c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica;
d) ai Ministeri;
e) al Consiglio di Stato;
f) alla Corte dei Conti e alla Procura Generale presso la Corte;
g) alla Corte Suprema di Cassazione e alla Procura Generale presso la stessa Corte, nonché a tutti gli altri Organi giudiziari del Lazio;
h) ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio;
i) all'Avvocatura dello Stato;
l) all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, del Lazio;
m) alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Unità Sanitarie Locali;
n) alla Corte Costituzionale;
o) al Commissario del Governo ed ai Prefetti del Lazio;
p) ai Presidenti di Giunta e di Consiglio delle altre Regioni;
q) ai quotidiani che si pubblicano nel Lazio.


Art. 13
(Vendita e abbonamento, prezzi e tariffe)

1. I prezzi di abbonamento e di vendita sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e possono essere soggetti a revisione con la stessa procedura, quando se ne ravvisi la necessità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì fissate le tariffe delle inserzioni a pagamento.



Art. 14
(Divulgazione e vendita)

1. La divulgazione e la vendita di fascicoli singoli sono affidati a ditte librarie, esercenti nella Regione, che ne facciano richiesta, con la percentuale del 30 per cento sulle copie vendute, da liquidare annualmente.

2. L'affidamento di cui al comma 1 viene deliberato dalla Giunta regionale con scadenza triennale.


Art. 15
(Conto corrente postale )


1. L'importo degli abbonamenti, delle inserzioni ed il ricavato delle vendite di cui all'articolo 14 sono versati direttamente dai soggetti interessati, in apposito c/c postale istituito e intestato al "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio".



Art. 16.
(Contabilità)

1. L'Ufficio del Bollettino Ufficiale tiene apposita contabilità servendosi di:
a) un registro delle entrate;
b) un registro per le inserzioni a pagamento;
c) un registro per le vendite effettuate dalle librerie di cui all'articolo 14;
d) un conto di magazzino per il movimento di carico e scarico dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.


Art.17
(Conto annuale della gestione (8))

1. Entro il termine di novanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la struttura competente, acquisita la necessaria documentazione da parte della ragioneria regionale, predispone il conto annuale della gestione per l'approvazione da parte del dirigente regionale competente (9).

2. Il conto è costituito da un prospetto dal quale devono risultare:
a) il riassunto complessivo del carico e dello scarico dei fascicoli del Bollettino;
b) gli incassi realizzati per gli abbonamenti;
c) gli incassi realizzati per la vendita dei fascicoli effettuata dalle librerie di cui all'articolo 14;
d) gli incassi realizzati per le inserzioni a pagamento;
e) i versamenti effettuati alla Tesoreria regionale nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 15;
f)
(10)

3. Al conto di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:
a) la distinta dei certificati di allibramento relativi agli incassi realizzati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 17;
b) le ricevute dei versamenti indicati alla lettera e del comma 2 dell'articolo 17.


Art.18
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per la stampa e diffusione del Bollettino Ufficiale si fa fronte per l'esercizio 1995 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11328 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

2. Per gli anni successivi lo stanziamento del corrispondente capitolo viene determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei relativi esercizi finanziari.

3. I proventi derivanti dagli abbonamenti, dalle inserzioni e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione sono introitati al capitolo n. 02101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1995 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

3-bis. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo 16113 con la denominazione: "Rimborsi per somme ripetute ed indebite versate su conto corrente postale intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (spesa obbligatoria)" con lo stanziamento per il 1997 di L. 5.000.000 (11).


Art.19
(Abrogazione)

1. Il Regolamento regionale 15 novembre 1974, n. 4 è abrogato.



Art.20
(Dichiarazione di urgenza )

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 1996, n. 2.

(1a) Legge abrogata dall'articolo 1, comma 121, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12; l'abrogazione decorre, ai sensi del comma 122 del medesimo articolo 1, dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012.

(2) Comma aggiiunto dall'articolo 11, comma 22, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(3) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 22, lettera b), numero 1) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(4) Lettera sostituita dall'articolo 11, comma 22, lettera b) numero 2) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(5) Comma inserito dall'articolo 11, comma 22, lettera b), numero 3) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(6) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 22, lettera c), numero 1) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(7) Comma modificato dall'articolo 11, comma 22, lettera c) numero 2) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(8) Rubrica così modificata dal'art. 11, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(9) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(10) Lettera soppressa dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(11) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 4, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.