Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e 24, nonchè alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40, concernenti rispettivamente "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio", "Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine" e "Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese". (1) (2)

Numero della legge: 64
Data: 15 ottobre 1991
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1991

L.R. 15 Ottobre 1991, n. 64
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finan- ziarie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e 24, nonchŠ alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40, concernenti rispettivamente "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio", "Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine" e "Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese". (1) (2)


Art. 1

(Omissis)


Art. 2

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 la FILAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare il fondo speciale costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale sopra indicata anche per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore degli istituti di credito e società finanziarie convenzionate a norma della stessa legge regionale 3 luglio 1986, n. 24. Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista è stabilito nella misura di 2 punti percentuali (3).

2. Ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 i tassi fruibili dai beneficiari non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti per i singoli settori d'intervento. Le agevolazioni sopraindicate sono cumulabili nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

3. La FILAS S.p.A. è inoltre autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23.


Art. 3

(Omissis) (4).





Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 ottobre 1991, n. 30.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 aprile 1992, n. 15 (S.S. n. 3).

(2) Legge abrogata dal numero 59) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Comma così modificato dall'art. 23 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16.

(4) Sostituisce con quattro commi il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.