Università della terza età (1)

Numero della legge: 53
Data: 20 settembre 1993
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1993

L.R. 20 Settembre 1993, n. 53
Università della terza età (1)


Art. 1

1. Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali che, quale sia la loro natura giuridica, si danno ordinamento autonomi mediante propri statuti e regolamenti.


Art. 2

1. La Regione, con riferimento ai principi istituzionali e agli artt. 42 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Tali finalità si conseguono mediante:
a) attuazione di corsi e/o realizzazione di laboratori e di altre attività culturali collegate o collaterali, nonché di attività integrative ai corsi di apprendimento informali quali, in particolare, viaggi, visite culturali, seminari e conferenze; (2)
b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;
c) stimolazione allo studio della condizione "anziano" ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale;
d) promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana;
e) partecipazione del volontariato.


Art. 3

1. Ogni università della terza età adotta, liberamente, un proprio statuto con il quale sono regolati gli organi, le competenze e le procedure relative al proprio funzionamento.

2. Le università della terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica sia nella scelta dei corsi di insegnamento che dei relativi docenti.

3. Le università della terza età hanno autonomia finanziaria e contabile.

4. I mezzi finanziari sono assicurati alle università della terza età dalle quote associative, nonchè dai contributi, privati e pubblici.


Art. 4

1. La Regione riconosce, su domanda, come libere università della terza età, quelle università che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano regolarmente costituite come associazioni od enti culturali, con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le finalità previste all'art. 2, ovvero siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore;
b) svolgano già da almeno due anni una regolare attività, costituita da almeno sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;
c) abbiano un corpo docente composto per almeno 2/3 da docenti laureati, professori universitari o di istituti medi, professionisti anche quiescenti;
d) abbiano autonomia finanziaria;
e) abbiano regolare struttura amministrativa;
f) siano aderenti ad una federazione o associazione di università della terza età a carattere nazionale.


2. La Regione istituisce un apposito albo delle università della terza età e verifica periodicamente il permanere dei requisiti anzidetti validi per l'iscrizione all'albo.


Art. 5

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4, la Regione interviene mediante contributi alle università della terza età istituite e/o gestite da associazioni o da enti senza fini di lucro ed iscritte all'albo regionale.


Art. 6

1. L'accesso ai corsi delle università della terza età è libero, fatto salvo il pagamento della quota individuale relativa all'iscrizione e/o alla frequenza.

2. A fronte di particolare situazioni di bisogni i regolamenti delle università della terza età possono disporre esenzioni parziali o totali della quota individuale.



Art. 7

1. Al termine dell'anno accademico, l'università può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi e alla fine del corso un diploma di merito, previo esame colloquio.




Art. 8 (3)
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione ed integrazione, emanato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, disciplina, in particolare:
a) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all'albo;
b) l'iter istruttorio per l'accesso ai contributi;
c) l'iter istruttorio per la cancellazione dall'albo;
d) i criteri e le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi;
e) le modalità di rendicontazione;
f) i controlli regionali.”;


Art. 8 bis (4)
(Disposizione transitoria)

l. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, comma l, le domande di ammissione ai contributi regionali devono contenere:
a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico con l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;
b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1;
c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.



Art. 9

1. I contributi vengono erogati con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione nelle seguenti misure massime:
a) fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
b) fino all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
c) fino al cinquanta per cento delle spese di affitto e di manutenzione delle sedi. (5)



Art. 10

1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivi.



Art. 11 (6)

1. Per le finalità della presente legge la Regione istituisce sul proprio bilancio dell'anno 1993 il cap. n. 44146 "Contributi regionali alle università della terza età" con lo stanziamento di L. 100 milioni, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo della somma all'uopo accantonata nel fondo globale cap. n. 49001, elenco n. 4, lettera l), del bilancio 1993.

2. Negli anni successivi al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 2 ottobre 1993, n. 27, s.o. n. 3

(2) Lettera sostituita dall'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(3) Articolo sostituito dall'articolo 62, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(4) Articolo inserito dall'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(5) Comma sostituito dall'articolo 62, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(6) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F17901

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.